Art. 2.
  1.  Le  attivita' correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono
essere  svolte  dall'organismo  secondo  le  modalita'  stabilite dai
citati decreti legislativi.
  2.  L'organismo  e'  tenuto  ad  assicurare  il  mantenimento della
struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale
e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo
stesso  in  merito  all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti
esterni -   come  individuate  nella  documentazione  agli  atti  con
l'obbligo   di   sottoporre   eventuali  variazioni  alla  preventiva
approvazione delle competenti strutture ministeriali.