Art. 2. 1. Le attivita' correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalita' stabilite dai citati decreti legislativi. 2. L'organismo e' tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.