Art. 3.
  1.  Il  Ministero  dei  trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti
terrestri  -  vigila  sulle  attivita' dell'organismo riconosciuto ai
sensi  dell'art.  9  dei decreti n. 299/2001 e n. 268/2004, adottando
idonei  provvedimenti  ispettivi,  di  propria  iniziativa  ovvero su
richiesta  dei  soggetti  utilizzatori  dei  componenti  o gestori di
sottosistemi  di  cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante
verifica  a  campione  delle  certificazioni  rilasciate.  A tal fine
l'Organismo   comunica  ogni  anno  all'Amministrazione  medesima  le
certificazioni  emesse,  allegando  i rapporti sulle prove effettuate
dai laboratori.
  2.  Il  Ministero  dei  trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti
terrestri   dispone,  con  periodicita'  almeno  annuale,  visite  di
vigilanza   presso  l'organismo  Italcertifer  s.c.p.a.  al  fine  di
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti previsti e la regolarita'
delle operazioni svolte.