Art. 4.
  1.  Il  riconoscimento  e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi
nel  caso  di  accertate  gravi  e  ripetute  irregolarita'  da parte
dell'organismo Italcertifer s.c.p.a. nelle attivita' di valutazione o
verifica  o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti,
ovvero  qualora,  in  sede  di  vigilanza,  emerga  il venir meno dei
requisiti prescritti.
  2.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma 1, il provvedimento di
sospensione  e'  ritirato  a  seguito  dell'accertata rimozione delle
irregolarita' o carenze.
  3.  Il  riconoscimento  e'  revocato  nel  caso  in cui l'organismo
Italcertifer  s.c.p.a.  non  ottemperi,  con  le modalita' ed i tempi
indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
  4.  I  provvedimenti  alla  sospensione  o  revoca  sono comunicati
all'Organismo, alla commissione ed agli altri Stati membri.