IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                            d'intesa con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista   la  direttiva  2001/95/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  3 dicembre  2001 relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
  Visto  il Codice del consumo ed in particolare la parte IV Titolo I
recante attuazione della direttiva 2001/95/CE recepita con il decreto
legislativo 21 maggio 2004, n 172;
  Vista  la  decisione  2006/502/CE  dell'11 maggio  2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 luglio 2006 serie
L  198/41, «che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti
per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini
a  prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini
di fantasia»;
  Visto  l'art.  13 della direttiva 2001/95/CE, a norma del quale, in
presenza  di  un  rischio  grave  per  la  salute  e la sicurezza dei
consumatori  causato  da determinati prodotti, la Commissione europea
puo' adottare una decisione che richieda agli Stati membri di emanare
provvedimenti temporanei volti in particolare a limitare o sottoporre
a  particolari  condizioni l'immissione sul mercato di tali prodotti,
vietarne   la   commercializzazione   e   introdurre   le  misure  di
accompagnamento  necessarie  per assicurare il rispetto del divieto o
prescriverne il ritiro o richiamo dal mercato;
  Visto  il parere favorevole assunto all'unanimita' per prorogare di
un anno la validita' della decisione 2006/502/CE ed espresso ai sensi
dell'art  15  della direttiva 2001/95/EC in data 13 febbraio 2007 dal
Comitato di cui al medesimo art. 15;
  Considerata  la natura intrinsecamente pericolosa degli accendini e
considerato  che  il prevedibile uso ludico da parte dei bambini puo'
determinare un grave rischio per la loro salute;
  Considerato  che  i  dati  disponibili  nell'Unione  europea  sugli
incendi  e  lesioni  personali del tipo ustioni riconducibili all'uso
improprio  di  accendini  da  parte  dei  bambini  confermano  che il
fenomeno   ha   assunto   proporzioni  preoccupanti  sia  in  termini
quantitativi che di entita' del rischio;
  Considerato   che   la   maggioranza   degli  incidenti  registrati
nell'Unione  europea e' relativa ai cosiddetti accendini di fantasia,
cosi'  come  individuati  nel  considerando  15 della decisione della
Commissione  e  agli  accendini  usa  e  getta privi di meccanismo di
sicurezza;
  Considerato  che  sul  mercato  nazionale e' presente una quantita'
ingente  di  accendini  di cui al punto precedente e che, soprattutto
con  riferimento  agli  accendini  di  fantasia,  e' significativo il
flusso dichiarato annualmente all'importazione;
  Ritenuta   opportuna   l'adozione   di  misure  nazionali  volte  a
salvaguardare  gli  interessi  nazionali legati alla sicurezza e alla
salute dei consumatori;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
                  Divieto di immissione sul mercato

  1.  E'  fatto  divieto a produttori ed importatori di immettere sul
mercato nazionale accendini di fantasia e accendini usa e getta privi
di  meccanismo  di  sicurezza  per  i bambini a partire dall'11 marzo
2007.