Art. 5. Controlli 1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ai controlli sulla produzione a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; provvede altresi' ai controlli sulla commercializzazione a partire dall'11 marzo 2008. 2. L'Agenzia delle dogane assicura dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'osservanza del divieto di importazione di cui all'art. 1 presso gli Uffici doganali territoriali.