Art. 5.
                              Controlli

  1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico provvede ai controlli
sulla  produzione  a  partire  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente    decreto;    provvede    altresi'   ai   controlli   sulla
commercializzazione a partire dall'11 marzo 2008.
  2.  L'Agenzia delle dogane assicura dalla data di entrata in vigore
del  presente decreto l'osservanza del divieto di importazione di cui
all'art. 1 presso gli Uffici doganali territoriali.