Art. 2. 1. Per ripianare il maggior ammontare che scaturisce dalla differenza tra il valore degli immobili di cui all'art. 1 e quello indicato in premessa quale importo ancora da conferire nel patrimonio dell'Agenzia, l'Agenzia del demanio e' tenuta a versare nelle casse dell'erario una somma pari ad Euro 6.285.000.