Art. 2.
  1.   Per  ripianare  il  maggior  ammontare  che  scaturisce  dalla
differenza  tra  il  valore degli immobili di cui all'art. 1 e quello
indicato in premessa quale importo ancora da conferire nel patrimonio
dell'Agenzia,  l'Agenzia  del demanio e' tenuta a versare nelle casse
dell'erario una somma pari ad Euro 6.285.000.