IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni e successive integrazioni;
  Vista  l'istanza della sig.ra Crisera Maria Lisa, nata il 4 ottobre
1965   in  Illinois  (U.S.A.),  cittadina  statunitense,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12
del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento
del titolo professionale di «attorney at law» conseguito di cui e' in
possesso  dal  16 dicembre  1991, come attestato da «The State Bar of
California»,   ai   fini  dell'accesso  all'albo  degli  avvocati  ed
esercizio in Italia della omonima professione;
  Considerato  che  la sig.ra Crisera ha conseguito i seguenti titoli
accademici:   «bachelor»  presso  l'«Harvard  College»  di  Cambridge
(Massachusetts  -  U.S.A.) nel giugno 1987 e «juris doctor» presso la
«University  of  California  -  Berkeley  School  of Law» di Berkeley
(California - U.S.A.) in data 25 maggio 1991;
  Preso  atto  che  la  richiedente  ha documentato lo svolgimento di
attivita' professionale;
  Considerato   che   la   sig.ra   Crisera   ha   gia'  ottenuto  il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di «attorney at law», con
decreto  dirigenziale  del 29 marzo 2006 con applicazione della prova
completa;
  Preso  atto  che  l'istante  ha presentato ricorso al Tar del Lazio
avverso  il  provvedimento  di riconoscimento di cui sopra, ottenendo
l'accoglimento dello stesso con sentenza n. 3966 del 29 marzo 2007;
  Considerato  che  in  esecuzione della sentenza sopra citata, nella
conferenza  dei  servizi  del  22 giugno 2007, con il conforme parere
scritto,   in   atti   allegato,  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale,  si  e'  ritenuto  di confermare il parere precedentemente
espresso,  in  considerazione  del  fatto  che  i titoli conseguiti e
documentati  dalla  richiedente  attengono  esclusivamente al diritto
statunitense  e  all'esercizio  professionale in quel Paese, salva la
collaborazione con uno studio professionale italiano. Non risulta, da
detta     documentazione,     che     abbia    maturato    esperienze
tecnico-professionali    attinenti   al   diritto   e   all'esercizio
professionale piu' propriamente italiani;
  Rilevato   la  differenza,  sia  sostanziale  che  formale  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   ltalia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  e  che  l'attivita'  documentata  non ha alcuna
inferenza ai fini dell'esercizio della professione in Italia, per cui
appare   necessario  subordinare  il  riconoscimento  del  titolo  al
superamento  della  prova  completa,  come gia' deciso con il decreto
dirigenziale del 29 marzo 2007;
  Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
  Visto  l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92 e successive
integrazioni;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/98 e successive
integrazioni  per  cui  lo  straniero  regolarmente  soggiornante nel
territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso
di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo'
richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata  in  data  8 agosto 1998 dalla Questura di Bologna a tempo
indeterminato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Crisera Maria Lisa, nata il 4 ottobre 1965 in Illinois
(U.S.A.),   cittadina   statunitense,   e'   riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.