Art. 5.
                        Attivita' strumentali
  1.  Una  quota  non superiore al 5% dell'importo di cui all'art. 1,
commi 2  e  4, e' destinata alle attivita' strumentali necessarie per
l'efficace  realizzazione  delle  iniziative  previste  dal  presente
decreto  e,  in  particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a
quelle  di  supporto  specialistico  e  di  valutazione  tecnica  dei
progetti,  quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le
politiche    giovanili    e    le    attivita'    sportive   adeguate
professionalita'.
  Il  presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 21 giugno 2007
               Il Ministro per le politiche giovanili
                       e le attivita' sportive
                              Melandri
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2007
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 155