Art. 5. Attivita' strumentali 1. Una quota non superiore al 5% dell'importo di cui all'art. 1, commi 2 e 4, e' destinata alle attivita' strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive adeguate professionalita'. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2007 Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive Melandri Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 155