Art. 2. 1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'Istituto Giordano S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. L'Istituto Giordano S.p.a. e' tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.