Art. 2.
  1.   Gli   oneri   relativi   al   rilascio   ed   al  mantenimento
dell'autorizzazione   di   cui  al  comma precedente  sono  a  carico
dell'Istituto   Giordano   S.p.a.  e  saranno  determinati  ai  sensi
dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
  2.  L'Istituto  Giordano  S.p.a.  e' tenuto ad inviare al Ministero
dello  sviluppo  economico - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita'  -  Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su
supporto  informatico,  l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi
della presente autorizzazione.