Art. 3. 1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente decreto. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli. 3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico Ufficio F2. 4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2007 Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitivita' Bianchi Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Battistoni