Art. 3.
  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed  ha  validita'  quinquennale  dalla data di emissione del presente
decreto.
  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero  dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  si  riservano  la verifica della permanenza dei
requisiti  di  cui  alla presente autorizzazione, disponendo appositi
controlli.
  3.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante   ai   fini  del  mantenimento  dei  requisiti  di  cui  al
comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero
dello  sviluppo  economico - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico Ufficio F2.
  4.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente
autorizzazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 settembre 2007

  Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitivita'
                               Bianchi


   Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro
                             Battistoni