Art. 2.
  Ai  fini  del  precedente  art.  1,  le societa' di gestione devono
effettuare  il  versamento  dell'incremento  di  gettito  di  cui  al
presente  decreto  in  due  rate, di cui la prima entro il 30 giugno,
nella misura del 40%, e la seconda entro il 15 dicembre di ogni anno,
nella  residua  misura  del 60%, sul capitolo 2612, art. 09, capo VII
del  Ministero  dell'economia  e  finanze  con  la  seguente causale:
«Versamento canone ex lege 296/2006».
  Per  l'anno  2007, il versamento della prima rata e' posticipato al
31 agosto 2007.
  Ai  sensi  del  presente  decreto, l'Ente nazionale per l'aviazione
civile,  entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, deve comunicare
alle  singole  societa'  di  gestione aeroportuale totale o parziale,
nonche'  al  Ministero  dell'economia  e finanze - Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato  e  al  Ministero  dei trasporti -
Dipartimento per la navigazione e trasporto marittimo e aereo, i dati
di  traffico,  riferiti all'anno immediatamente precedente rispetto a
quello   considerato,  e  la  conseguente  effettiva  quantificazione
dell'incremento dei canoni da versare all'Erario.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2007


                                           Il Ministro dei trasporti
                                                     Bianchi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
              Padoa Schioppa