Art. 2. Ai fini del precedente art. 1, le societa' di gestione devono effettuare il versamento dell'incremento di gettito di cui al presente decreto in due rate, di cui la prima entro il 30 giugno, nella misura del 40%, e la seconda entro il 15 dicembre di ogni anno, nella residua misura del 60%, sul capitolo 2612, art. 09, capo VII del Ministero dell'economia e finanze con la seguente causale: «Versamento canone ex lege 296/2006». Per l'anno 2007, il versamento della prima rata e' posticipato al 31 agosto 2007. Ai sensi del presente decreto, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, deve comunicare alle singole societa' di gestione aeroportuale totale o parziale, nonche' al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e trasporto marittimo e aereo, i dati di traffico, riferiti all'anno immediatamente precedente rispetto a quello considerato, e la conseguente effettiva quantificazione dell'incremento dei canoni da versare all'Erario. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2007 Il Ministro dei trasporti Bianchi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa