Art. 4.

Procedura   a  carico  dei  soggetti  obbligati  al  contenimento  su
                    richiesta dei consumi di gas

  1.  L'obbligo  di  contenimento  dei  consumi  a carico dei clienti
finali  definiti  al  comma  1,  lettere  a)  e b) dell'articolo 2 e'
finalizzato  alla  riduzione su richiesta, in caso di applicazione di
procedure  di emergenza, dei propri consumi di gas naturale, rispetto
a  quelli  medi  effettivi  nei  trenta  giorni precedenti la data di
individuazione  della necessita', in misura necessaria a far fronte a
deficit  tra  disponibilita'  e  fabbisogno  di  gas  nelle  seguenti
consistenze per livelli di gravita':
    a)  livello  1:  necessita'  di riduzione complessiva dei consumi
fino a 5 milioni di Smc/giorno;
    b)  livello  2:  necessita'  di riduzione complessiva dei consumi
maggiore di 5 e fino a 10 milioni di Smc/giorno;
    c)  livello  3:  necessita'  di riduzione complessiva dei consumi
oltre 10 milioni di Smc/giorno.
  2.  L'obbligo  viene  assolto  mediante  il  ricorso a due linee di
intervento:
    a)  la  prima linea di intervento coinvolge, fino al quantitativo
per il quale e' stata manifestata l'adesione, sia i clienti obbligati
e  i clienti volontari che aderiscono individualmente al contenimento
dei  consumi,  sia  le  imprese  di  vendita  per i clienti, soggetti
all'obbligo  o volontari, che aderiscono all'obbligo del contenimento
dei  consumi  di  gas  tramite  dette  imprese.  Questi clienti hanno
l'obbligo  di contenere i rispettivi consumi in misura almeno pari al
quantitativo  pro  quota richiesto di cui all'art. 5. Questa linea di
intervento  ha  maggiore  probabilita'  di  attivazione poiche' viene
chiamata  nei  casi  in  cui  la  riduzione dei consumi offerta dalla
globalita'   dei  clienti  di  appartenenza  alla  linea  stessa  sia
sufficiente   a   ristabilire   l'equilibrio   tra  disponibilita'  e
fabbisogno di gas del sistema;
    b)  la seconda linea di intervento viene chiamata nei casi di cui
al  comma  2  dell'art. 5 e coinvolge indistintamente tutti i clienti
finali soggetti all'obbligo come definiti al comma 1, lettere a) e b)
dell'art. 2, considerati:
      singolarmente, se hanno aderito individualmente all'obbligo;
      globalmente   a   livello  della  propria  impresa  di  vendita
fornitrice,  se hanno sottoscritto la clausola di adesione volontaria
al contenimento dei consumi tramite detta impresa;
      singolarmente, se non hanno aderito al contenimento dei consumi
con  rifiuto  di  sottoscrizione  di  specifica clausola contrattuale
vincolante.
  In  caso  di attivazione della seconda linea di intervento, tutti i
clienti  finali  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  dell'art. 2 hanno
l'obbligo  di contenere i rispettivi consumi in misura almeno pari al
quantitativo pro quota richiesto di cui all'art. 5.