IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dall'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 1998 «Dei trattamento degli ex Presidenti della Repubblica»; Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 21 maggio 1999 per disciplinare le modalita' di attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuta la necessita' di meglio chiarire le finalita' e i criteri organizzativi dal trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie; Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato; Emana la seguente direttiva: Art. 1. Trasporto aereo di Stato 1. Il trasporto aereo di Stato ha lo scopo di assicurare i trasferimenti in Italia e all'estero delle Autorita' di cui al comma 3 per Io svolgimento di compiti istituzionali ed il trasporto sanitario d'urgenza, di cui all'art. 2. 2. Per compiti istituzionali, ai sensi del comma 1, si intendono quelli specificamente e strettamente derivanti dall'espletamento delle funzioni proprie della carica. 3. Il trasporto aereo di Stato e' disposto esclusivamente per le finalita' di cui al comma 2 e secondo criteri generali di cui all'art. 6 in favore delle seguenti Autorita': a) Presidente della Repubblica; b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; c) Presidente del Consiglio dei Ministri; d) Presidente della Corte costituzionale; e) ex Presidenti della Repubblica. 3. Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, puo' essere disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali di Organi costituzionali solo in presenza di entrambe le condizioni di seguito indicate: a) sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali ai sensi del comma 2 dell'art. 1; b) non sono disponibili voli di linea ne' altre modalita' di trasporto compatibili con dette funzioni istituzionali neppure con diversa programmazione del viaggio. 4. La disposizione di cui al comma 3 puo' trovare applicazione ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.