Art. 6. Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato 1. Il trasporto aereo di Stato e', in ogni caso, concesso secondo criteri di economicita' e di impiego razionale delle risorse, previo riscontro dell'impossibilita' di ricorrere ad altri mezzi di trasporto anche con modifiche organizzative del viaggio, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza in relazione alla natura dell'evento. 2. Nell'ambito del trasporto aereo di Stato si considerano sempre prioritarie le esigenze del Presidente della Repubblica. 3. Le ulteriori valutazioni di priorita' sono effettuate, in relazione alla disponibilita' dei mezzi, sulla base della rilevanza degli impegni e del rango protocollare delle Autorita' richiedenti.