Art. 2.
  1.  La  Banca  d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  procedono  alla  rilevazione dei dati
avendo  riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1,
anche  all'importo  e  alla  durata  del  finanziamento, nonche' alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 settembre 2007

                                     Il Capo della direzione: Maresca