(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                  CONTRATTO DI PROGRAMMA 2006-2008
                                 tra
                  IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
             IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                e la
                 SOCIETA' PER AZIONI POSTE ITALIANE
    Visto  lo  schema  di  contratto  di  programma  predisposto  dal
Ministero  delle  comunicazioni  e  dalla  societa'  per azioni Poste
Italiane;
    Visto  il  decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
    Vista  la  legge  14 novembre  1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
    Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;
    Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n. 261, che ha
attuato  la  direttiva  97/67/CE  concernente  regole  comuni  per lo
sviluppo  del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento  della  qualita'  del  servizio,  come  modificato  dal
decreto  legislativo  23 dicembre  2003,  n.  384,  che ha attuato la
direttiva    2002/39/CE   riguardante   l'ulteriore   apertura   alla
concorrenza dei servizi postali della Comunita';
    Vista  la  deliberazione  CIPE  22 giugno  2000,  n.  63, recante
«Regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita':  direttive per la
definizione  della  procedura  relativa alla stipula dei contratti di
programma»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
2000,  che prevede, tra l'altro, il conforme avviso sulla stipula del
presente  Contratto di programma da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze;
    Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni in qualita' di
Autorita'  di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000,
concernente  la  conferma  della  concessione  del  servizio  postale
universale  alla  societa'  Poste  Italiane  S.p.a., pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 102 del 4 maggio
2000;
    Vista  la  deliberazione  CIPE  29 settembre  2003, n. 77 recante
«Linee  guida  per  la  regolazione  del settore postale», pubblicata
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  38  del
16 febbraio 2004;
    Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 29 dicembre
2005,  riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento
del servizio universale;
    Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni del 13 marzo
2006 relativa agli indici di qualita' del servizio postale universale
per il periodo 2006-2008;
    Visto il parere espresso dal NARS in data 8 maggio 2006;
    Visto  il  parere  del Consiglio superiore delle comunicazioni in
data 11 maggio 2006;
    Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006
relativo alla manovra tariffaria 2006-2008;
    Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni concernente i
nuovi  standard  minimi  degli uffici postali nei periodi estivi, del
28 giugno 2007;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2006)»  ed in particolare l'art. 1, comma 15, istitutivo
di un fondo per i trasferimenti correnti alle imprese;
    Vista  la  legge  27 dicembre  2006,  n. 296 «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
    Visti  i pareri formulati dalle commissioni bilancio della Camera
dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica in data 28 marzo 2007
sulla relazione concernente l'individuazione delle disponibilita' del
Fondo  per  i  trasferimenti  correnti  alle  imprese  del  Ministero
dell'economia e delle finanze;;
    Visto  l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
contenete  «Disposizioni  urgenti in materia finanziaria», pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 luglio 2007, n.
151,   relativamente   ai   trasferimenti  correnti  per  le  imprese
pubbliche;
    Vista  la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot.
3420/07 e nota allegata, prot. n. 91676, con la quale il Dipartimento
della  ragioneria  generale dello Stato ha comunicato gli importi dei
trasferimenti per gli anni 2006-2007;
    Considerato,  in particolare, che le sopra menzionate Linee guida
prevedono  uno  stretto  coordinamento  tra  il presente Contratto di
programma, il Piano di impresa e le politiche tariffarie;
    Considerata  l'opportunita'  di fare riferimento, in particolare,
per  quanto  riguarda l'andamento previsionale dell'Onere di servizio
universale   sostenuto   dalla   Societa'   nel   periodo  2006-2008,
all'andamento  prospettico  dei  costi  e  dei  ricavi  del  servizio
universale, come risultante dal Piano di impresa;
    Considerata,   conseguentemente,   la   necessita'  che  il  NARS
verifichi  la  coerenza  del  Piano  di  impresa  rispetto all'intero
sistema regolatorio;
    Si conviene e si stipula quanto segue:
    Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e sostanziale del
presente contratto.
                               Art. 1.
                               Oggetto
    1. Il presente contratto di programma regola i rapporti tra Stato
e   Poste  Italiane  S.p.a.,  di  seguito  denominata  Societa',  per
l'espletamento  del  servizio postale universale affidato con atto di
conferma  della  concessione,  decreto  ministeriale  17 aprile 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2000, n. 102, ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art.  23,  comma 2,  del  decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261.
                               Art. 2.
          Attivita' e modalita' di erogazione del servizio
    1. La Societa' esercita le attivita' di cui al menzionato atto di
conferma  della  concessione  alle  condizioni  previste dal presente
contratto  di  programma,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  e  dei
principi  contenuti  nelle  disposizioni legislative e regolamentari,
ivi  comprese  quelle  di  cui  alla  legge  10 ottobre 1990, n. 287,
recante  «Norme  per la tutela e la concorrenza del mercato», nonche'
dei  regolamenti,  direttive  e  raccomandazioni  comunitarie,  degli
accordi   internazionali   e  delle  norme  emanate  dagli  organismi
nazionali ed internazionali competenti in materia.
    2.  La  Societa'  assicura  la  fornitura  su tutto il territorio
nazionale  delle  prestazioni  comprese  nel servizio universale come
definite  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  261  del  1999  e
successive  modificazioni  e  integrazioni e del decreto del Ministro
delle   comunicazioni   17 aprile   2000   recante   «Conferma  della
concessione  del  servizio  postale  universale  alla  societa' Poste
Italiane  s.p.a »,  nel  rispetto  dei  parametri  di  cui all'art. 5
comma 3,  nonche'  degli  impegni assunti in materia di condizioni di
servizio,  di  condizioni tecniche di accesso alla rete e carta della
qualita'  dei  servizi  postali.  Il  servizio e' altresi' assicurato
secondo  modalita'  atte  a  garantire il rispetto degli obiettivi di
qualita' richiamati al successivo art. 5 comma 2.
    Tenuto  conto,  altresi',  che  ai  sensi  dell'art.  3, comma 5,
lettera e),  del  citato decreto legislativo n. 261/1999, il servizio
universale  si  evolve  in funzione del contesto tecnico, economico e
sociale,  nonche'  delle richieste dell'utenza, il servizio avente ad
oggetto  gli  invii  di  corrispondenza  di  cui all'art. 1, comma 2,
lettera g)  del  decreto  legislativo  n. 261/1999 si differenzia, al
fine di corrispondere alle diverse esigenze dell'utenza, nel servizio
di  invii di corrispondenza retail e servizio di invii corrispondenza
in   grandi  quantita'.  In  particolare  al  servizio  di  invii  di
corrispondenza  in  grandi  quantita'  tra i quali gli invii generati
elettronicamente,  diversi  dagli  invii  di  pubblicita' diretta, si
applicano i seguenti principi e condizioni :
      a) La Societa' individua i punti di accesso per il servizio, li
comunica all'Autorita' e li rende pubblici sul proprio sito web;
      b) La  Societa'  osserva  il  principio  di non discriminazione
nella fornitura del servizio applicando condizioni analoghe a parita'
di circostanze;
      c) qualora  applichi sconti, la Societa' rispetta i principi di
cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo n. 261 del 1999 e ne da'
comunicazione all'Autorita';
      d) la  Societa'  predispone condizioni tecniche attuative sulle
modalita'  di fornitura del servizio, comunicandole all'Autorita' che
si  riserva  di approvarle e pubblicandole sul proprio sito web. Tali
condizioni  stabiliscono  procedure quali la modalita' di consegna, i
quantitativi  annui e per lotto consegnato, gli orari per la consegna
della  posta,  le  modalita'  di  confezionamento,  le  procedure  di
fatturazione,  la  descrizione dettagliata delle specifiche tecniche,
nonche'  le  misure  adottate  per  garantire la qualita' dei servizi
forniti.
    Le  tariffe  per  il  servizio  di invii in grandi quantita' sono
differenziate in base alle zone di recapito che riflettono i costi di
distribuzione  nelle diverse aree di destinazione. Le tariffe per gli
altri  servizi  compresi  nell'ambito  del  servizio  universale  per
l'utenza retail sono uniformi sull'intero territorio nazionale.
    3.  Per  lo  svolgimento  di  attivita'  strumentali  rispetto ai
servizi  oggetto  di  concessione  la Societa' puo' avvalersi, previa
comunicazione   all'Autorita'   di   regolamentazione,   di   seguito
denominata  Autorita',  di  societa'  partecipate,  ferma restando la
responsabilita' in capo alla Societa' dell'adempimento degli obblighi
inerenti alla concessione.
    4.  La Societa', nello svolgimento della sua attivita', e' tenuta
ad  adottare  ogni  necessaria misura per garantire il rispetto delle
esigenze essenziali del servizio postale, con particolare riferimento
all'inviolabilita'   della   segretezza  della  corrispondenza,  alla
sicurezza   del   funzionamento   della  rete  per  il  trasporto  di
corrispondenza, colli e pacchi, alla protezione dei dati personali.
                               Art. 3.
                 Compiti ed obblighi della Societa'
    1.  La  Societa' si impegna a porre a disposizione dell'Autorita'
la  documentazione,  i  mezzi  ed il supporto di risorse umane, senza
oneri  a  carico  dell'Autorita',  per  le  verifiche che l'Autorita'
ritenga necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 2
del  decreto  legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Allo stesso fine la
Societa'  si  impegna  a mettere a disposizione dell'Autorita', a sua
richiesta,  gli  atti  ed  i documenti inerenti all'attivita' oggetto
della  concessione,  anche  mediante l'utilizzo dell'Area informativa
dedicata di cui al successivo art. 13, nonche' a consentire l'accesso
alle   proprie   sedi  ed  uffici  al  personale  dell'Autorita'  per
l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  menzionato  art. 2. La
Societa'   e'  tenuta  a  rispondere  alle  richieste  istruttorie  e
informative  formulate dall'Autorita' entro 20 giorni dal ricevimento
delle  stesse,  salvo  proroga  disposta  dall'Autorita' a seguito di
richiesta motivata indicante il termine massimo dell'adempimento.
    2.  La  Societa'  si impegna a rimborsare all'Autorita' gli oneri
relativi  alle  prestazioni  e  ai  controlli eseguiti dall'Autorita'
nell'espletamento  dell'attivita'  di verifica, vigilanza e controllo
di cui agli articoli 2, comma 2, lettere d), f), g), i), l), e 12 del
decreto  legislativo  n.  261/1999,  al  decreto  del Ministero delle
comunicazioni  17 aprile  2000 e al presente contratto, sulla base di
un  apposito  protocollo  di  intesa  tra  le  parti da definirsi nel
periodo di vigenza del presente Contratto.
    3.   La   Societa'.   e'  tenuta  a  rendere  permanentemente  ed
agevolmente  conoscibili  da parte dell'utenza le condizioni generali
dei  servizi  e  la  carta della qualita', ed altresi' a fornire, sui
loro contenuti essenziali, informazioni chiare, complete e facilmente
accessibili.  Le  condizioni  generali  del servizio e la carta della
qualita'  sono  pubblicate  sul  sito  web  della Societa' secondo le
modalita'  previste dal successivo art. 13, sono affisse negli uffici
postali,  e  in  ogni  caso  disponibili  presso tutti gli uffici, su
richiesta degli utenti.
    4.  La  Societa'  si  impegna  agli opportuni aggiornamenti delle
condizioni  generali  dei servizi e della carta della qualita' e alla
loro sollecita trasmissione all'Autorita'.
    5.  La  Societa'  si  impegna,  altresi',  a dare attuazione alla
Direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994
in tema di salvaguardia delle persone con disabilita'.
    6.  Sulla  base  della  separazione contabile certificata redatta
conformemente  al  decreto  legislativo  n.  261 del 1999 la Societa'
trasmette  all'Autorita'  entro  il  mese  di giugno di ogni anno, la
quantificazione dell'Onere di servizio universale sostenuto nel corso
del   precedente   esercizio,   contestualmente   ad  una  previsione
dell'Onere relativo all'esercizio di competenza. Tale trasmissione e'
accompagnata  da  una relazione che illustra le dinamiche sottostanti
l'andamento dell'Onere.
                               Art. 4.
                     Attribuzioni dell'Autorita'
    1.  L'Autorita'  effettua  gli  accertamenti  e  le ispezioni per
verificare  l'andamento  della gestione dei servizi in concessione ed
il  rispetto  degli  obblighi  del  servizio universale ed espleta la
vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.
    2.   L'Autorita'   opera   nell'esercizio  delle  sue  competenze
affinche' sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.
    3.  L'Autorita'  si riserva la facolta', al fine di contenere gli
oneri  del  servizio,  anche  in  relazione  a richieste in tal senso
avanzate  dalla  Societa',  di  impartire disposizioni in ordine alla
raccolta  e  alla  distribuzione della corrispondenza nel corso della
settimana,   nonche'   in   ordine   alla   distribuzione  stessa  in
installazioni  appropriate,  anziche'  presso il domicilio di ciascun
soggetto.  Le richieste della Societa' devono contenere l'indicazione
dei  minori  costi  e  del  minore  ammontare dell'onere del servizio
universale conseguenti alle misure proposte.
                               Art. 5.
                        Qualita' dei servizi
    1.  Le parti si danno atto che gli obiettivi di qualita' indicati
nel  presente  Contratto  sono  parte  integrante  della  Carta della
qualita'  del  servizio pubblico postale, con particolare riferimento
al  sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in
cui  sia  tecnicamente  possibile verificare puntualmente il rispetto
dei valori soglia ivi definiti.
    2.   Le   parti  si  danno  reciprocamente  atto  del  fatto  che
costituisce  parte  integrante  dei  doveri  gravanti  sulla Societa'
quello   di   conseguire   gli   obiettivi   di   qualita'  stabiliti
dall'Autorita'  con  il  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni
13 marzo  2006  e  con  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni
12 maggio 2006, come di seguito indicati:
      Posta registrata: J+3 92,5% per ciascun anno 2006-2008; J+5 99%
per ciascun anno 2006-2008;
      Pacco  ordinario:  J+5  93% per il 2006; J+5 93,5% per il 2007;
J+5 94% per il 2008.
    In  sede  di  prima  applicazione,  agli  invii di corrispondenza
massiva  si applicano gli obiettivi di qualita' gia' stabiliti per la
posta   ordinaria,   ai   sensi   del   decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni 12 maggio 2006:
      corrispondenza massiva: J+3 94% per ciascun anno 2006-2008; J+5
99% per ciascun anno 2006-2008.
    Agli  invii di corrispondenza non massiva si applicano i seguenti
obiettivi di qualita':
      corrispondenza  non  massiva: J+1 88% per il 2006; 88,5% per il
2007; 89% per il 2008; J+3 99% per ciascun anno 2006 2008.
    Gli  obiettivi  di qualita' J+1 prevedono anche livelli minimi di
qualita' da conseguire in ciascuna tipologia di tratta:
        anno  2007:  urbana  89%  - provinciale 85% - regionale 85% -
extraregionale 80%
      anno 2008: urbana 89,5% - provinciale 85,5% - regionale 85,5% -
extraregionale 80,5%.
    3.  L'Autorita',  durante  il  periodo  di  vigenza  del presente
Contratto,  individua, d'intesa con la Societa', sentito il Consiglio
nazionale consumatori ed utenti, ulteriori indicatori di qualita' del
servizio  postale  universale  con  particolare  riferimento a quelli
concernenti  la  distribuzione  degli  uffici postali sul territorio,
orari   di   apertura   degli  sportelli  rispetto  alle  prestazioni
richieste,  ai  tempi di erogazione del servizio, in coerenza con gli
impegni  assunti  nella  Carta della qualita' e anche alla luce delle
risultanze di apposite indagini presso gli utilizzatori del servizio.
    4.  L'Autorita',  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 4, del decreto
legislativo  22 luglio 1999, n. 261, effettua verifiche periodiche su
base campionaria sulle prestazioni rese dalla Societa' avvalendosi di
un  organismo  specializzato  indipendente  selezionato  dalla stessa
Autorita'. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei
risultati  sono  a  carico della Societa', alla quale l'Autorita' da'
informativa delle relazioni pervenutele.
    5.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore del presente
Contratto e' istituito un Comitato di monitoraggio sulla qualita' del
servizio,    composto    in   modo   paritetico   da   rappresentanti
dell'Autorita'  e  della  Societa'  che, in relazione ai dati forniti
dall'organismo specializzato indipendente di cui al comma precedente,
analizza  e  valuta  su  base  mensile gli andamenti e le cause degli
eventuali  scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti dal presente
contratto.
    6.  La Societa', a partire dal 2007, si impegna a trasmettere con
cadenza  semestrale,  e  comunque  entro  tre mesi dalla scadenza del
semestre  di  riferimento,  i  risultati  di  qualita' conseguiti nei
servizi   inclusi   nel   servizio   universale,  non  sottoposti  al
monitoraggio di cui al comma 4.
    7.  1  risultati  di  cui  ai  commi precedenti,  unitamente alle
eventuali determinazioni adottate dall'Autorita', sono pubblicati con
periodicita' annuale, secondo modalita' fissate dall'Autorita'.
    8.  Salvo  quanto  previsto  al  comma 4,  per  ogni  mezzo punto
percentuale  di  mancato rispetto di un obiettivo, evidenziato da una
consuntivazione  annuale  dei  dati acquisiti ai sensi dei precedenti
commi 4 e 6, la Societa' e' tenuta a versare all'entrata dello Stato,
a   titolo   di   penale,   una   somma   dell'importo  fino  a  euro
cinquecentomila.  L'Autorita' si riserva la facolta' di non applicare
detta  penale  in  presenza  di una divergenza dall'obiettivo che sia
inferiore  al  mezzo punto e di speciale tenuita', oppure in presenza
di  divergenze  inferiori  al  mezzo  punto compensate da un piu' che
ampio   conseguimento  nello  stesso  anno  dell'altro  obiettivo  di
Qualita' inerente al singolo servizio.
                               Art. 6.
                               Reclami
    1.   La  Societa'  si  impegna  alla  puntuale  attuazione  delle
procedure  di reclamo e di conciliazione in favore degli utenti, come
descritte  nella  Carta della qualita' del servizio pubblico postale.
Fermo  l'obbligo  di pubblicita', previsto dall'art. 14, comma 5, del
decreto  legislaivo  n. 261 del 1999, che la Societa' deve assicurare
con  le  stesse  modalita'  anche  per i rimborsi da essa erogati, e'
facolta'    dell'Autorita'    richiedere   elementi   informativi   e
dimostrativi   sui   reclami  che  la  Societa'  deve  sollecitamente
produrre.
    2. La Societa' si obbliga a informare l'autore del reclamo, nella
stessa  forma  da  questo  adoperata  per il suo atto, delle facolta'
attribuitegli  dai  commi 2  e 4 dell'art. 14 del decreto legislativo
citato.
    3.  La  Societa'  e'  tenuta  a consentire l'accesso agli atti in
conformita' alla normativa vigente.
    4.  La Societa' si impegna a fornire all'Autorita', su richiesta,
dati  e  documenti  circa l'attivita' dei propri servizi di relazione
con il pubblico e di controllo interno.
    5.   La   Societa'   fornisce   all'Autorita',  con  periodicita'
semestrale  ed  entro  90  giorni  dalla  scadenza  del semestre, una
relazione dettagliata in materia di reclami, procedure di gestione ed
esiti  degli  stessi.  Con periodicita' annuale, la Societa' pubblica
sul proprio sito web, informazioni relative al numero dei reclami, al
modo in cui sono stati gestiti e alla casistica dei disservizi che li
hanno generati.
                               Art. 7.
   Obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione
    1.  La  Societa' rende disponibili sull'Area informativa dedicata
all'Autorita'  di cui al successivo art. 12 gli elementi del piano di
impresa   ed   i   relativi   aggiornamenti  necessari  a  consentire
l'espletamento  delle funzioni attribuite all'Autorita' nelle materie
del presente articolo e del successivo art. 8.
    2.  La Societa' si impegna a dare completa attuazione ai progetti
e  agli  interventi  programmati  nel  piano d'impresa e nel presente
contratto  con  particolare  riguardo  al  mantenimento  dell'offerta
qualitativa   dei  servizi  e  al  contenimento  dei  costi  connessi
all'erogazione del Servizio postale universale.
    3. La Societa' trasmette all'Autorita' entro novanta giorni dalla
sottoscrizione  del  presente  contratto,  l'elenco, da aggiornare in
seguito  con  cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture
di  recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico,
unitamente  al  piano  di  intervento  e  ai  relativi criteri per la
progressiva  razionalizzazione  della  loro gestione nel rispetto del
principio  dell'accesso  alla  rete postale pubblica in condizioni di
non  discriminazione  e  con particolare riguardo alle isole minori e
alle  zone  rurali  e  montane,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Il piano di intervento e' redatto
in  conformita'  ai  parametri  di  cui  all'art. 5 comma 3 e reca la
quantificazione  dei  minori costi e della diminuzione degli oneri di
servizio universale resi possibili dalla razionalizzazione.
    4.  La  Societa'  si  impegna  a  concordare  con  l'Autorita' la
strategia di rimodulazione della presenza sul territorio nel rispetto
dei  parametri  di  cui  all'art. 5, comma 3, salvo il verificarsi di
eventi  imprevedibili,  fermo  restando quanto stabilito dall'art. 12
del  decreto  legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni
ed integrazioni.
    5.  L'Onere  di  servizio  universale  sostenuto dalla Societa' e
risultante dalla separazione contabile certificata di cui all'art. 3,
comma 6,  dovra'  presentare  nel  triennio  2006-2008  un  andamento
decrescente   in   termini  nominali,  per  l'effetto  congiunto  del
contenimento  dei  costi  in relazione a quanto previsto dal Piano di
impresa  e  del  recupero  dei  ricavi mediante l'aggiornamento delle
tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi universali non
riservati, calcolati, rispettivamente, sulla base dei commi 2 e 3 del
successivo art. 8.
                               Art. 8.
        Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi
    1.  La  Societa'  e'  tenuta  all'osservanza  delle tariffe e dei
prezzi  determinati  ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.
261 del 22 luglio 1999.
    2.  In  coerenza  con  le  Linee guida per la regolamentazione de
settore postale approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre
2003,  ai  servizi  postali  sottoposti a regolamentazione tariffaria
vengono applicati all'inizio di ogni triennio gli incrementi maturati
nel periodo triennale precedente, in base alla formula:
    T n = To [(1 + lambda ) + P* «n-1»-P* «n-1»)]
    con lambda = P* n - x + alpha delta Q
    dove:
      To e' la tariffa di riferimento, viene ridefinita all'inizio di
ogni  triennio e si identifica con i valori tariffari stabiliti nella
deliberazione in materia, salvo verifica dell'andamento effettivo dei
costi.  Con  riferimento  al triennio di vigenza contrattuale, T 0 si
identifica  con  i  valori  tariffari  definiti  con  il  decreto del
Ministro  delle  comunicazioni  del 12 maggio 2006, recante tariffe e
prezzi  degli  invii  di corrispondenza per l'interno e per l'estero.
Relativamente  alla  tariffa  di  primo porto di peso della posta non
massiva  il  valore  tariffario  di riferimento viene definito pari a
0,58 euro.
    Il   coefficiente   x  corrisponde  alla  quota  di  recupero  di
produttivita'  che  viene trasferita al consumatore finale in termini
di   minore   incremento   tariffario.  A  tale  coefficiente,  posto
transitoriamente  pari  a  zero nel precedente Contratto di programma
2003-2005  al  fine  di contenere l'ammontare dell'onere del servizio
universale  e  i  trasferimenti  a  carico  del Bilancio dello Stato,
vengono attribuiti valori positivi e progressivamente crescenti. Cio'
sia  in  considerazione del rilevante recupero tariffario maturato in
seguito  alla  prima  applicazione del price cap relativa al triennio
2003-2005  per  effetto della quale le tariffe medie italiane si sono
collocate  in  linea  con  quelle  della media dei Paesi europei, sia
nella  prospettiva  della  completa  liberalizzazione  del settore in
occasione della quale occorrera' applicare un price cap a regime, sia
per l'esigenza di promuovere misure di incentivazione dell'efficienza
dell'operatore   postale   volte   al   contenimento  dei  costi.  Di
conseguenza  per  il  calcolo  del  price  cap  relativo  al  periodo
2006-2008  al  coefficiente x si attribuiscono i seguenti valori: nel
2006  si  mantiene ancora un valore zero per tenere conto dei ritardi
di  applicazione  della  manovra tariffaria 2003-2005; per il 2007 si
applica  un valore pari a 0,5; per il 2008 un valore pari a uno. Tali
valori  potranno  essere  soggetti  a  rinegoziazione tra le parti in
relazione  ad  analoghi  scostamenti  tra  gli importi dovuti a Poste
italiane  S.p.A. a parziale ristoro dell'Onere di servizio universale
ai  sensi del successivo art. 9 e gli importi effettivamente erogati.
Delta  Q  rappresenta  il correttivo in piu' o in meno che scaturisce
dal   confronto  (effettuato  annualmente  in  sede  di  calcolo  del
price-cap)  tra  i  risultati e gli impegni in materia di qualita' di
cui  all'art. 5 comma 2; ad esso viene applicato un coefficiente alfa
pari  ad  uno.  P  e  P*  rappresentano  rispettivamente  il tasso di
inflazione  effettivo  e programmato. Tn viene aggiornata annualmente
secondo  la stessa formula ed e' la base per il calcolo del price-cap
per i tre anni successivi.
    3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 261
del  1999, i prezzi dei servizi inclusi nel servizio universale e non
rientranti   nell'area   riservata  sono  determinati,  nella  misura
massima,   in  coerenza  con  la  struttura  tariffaria  dei  servizi
riservati,  nel  rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso
articolo.
    4.  La  Societa',  in  relazione  ai  volumi  di traffico ed alle
modalita'  di  accettazione e consegna degli invii, ed in proporzione
alle  relative  economie  ritraibili, puo' praticare tariffe e prezzi
inferiori  sulla  scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti. Al
riguardo  la  Societa' si impegna ad assicurare all'utenza parita' di
trattamento  a  parita'  di condizioni, e, in ogni caso, l'assenza di
ogni  ingiustificata discriminazione. Le tariffe applicate ai servizi
riservati  devono tener conto dei costi effettivi e di quelli evitati
rispetto  ad  un  servizio  che  copre  la gamma completa dei servizi
offerti  per  la raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito
degli  invii individuali, e comunque le differenze non devono gravare
sull'onere  del  servizio universale, in quanto determinate da minori
costi,  e  devono  essere  evidenziate  nel  documento di separazione
contabile. La Societa' comunica all'Autorita' tali tariffe e relative
condizioni,  giustificandole  adeguatamente, e le rende pubbliche sul
proprio sito web.
                               Art. 9.
                Oneri del servizio postale universale
    1.  La  quantificazione  dei  trasferimenti  posti  a  carico del
Bilancio  dello  Stato  a  parziale copertura dell'Onere del Servizio
postale universale deriva dall'applicazione del meccanismo di subsidy
cap  previsto  dalle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione
del 29 settembre 2003, secondo la seguente formula:
    Sn = Sn-1 (1 + gamma);
    con gamma = p* n - yn.
    Dove: Sn e' il trasferimento dovuto per l'esercizio n; Sn-1 e' il
trasferimento  dovuto nell'esercizio precedente che, per l'anno 2005,
e'  stato  fissato  pari  a  402,792 milioni di euro nel Contratto di
programma  2003-2005;  P*n  e' il tasso programmato di inflazione per
l'anno   cui  il  trasferimento  si  riferisce;  yn  e'  l'incremento
percentuale  di  produttivita'  che  la  Societa'  si  e' impegnata a
conseguire  nell'esercizio  n;  tale  incremento  viene  misurato  in
termini  di  riduzione dell'Onere del servizio universale. Sulla base
del  Piano  di impresa tale valore, espresso in termini di incremento
medio  annuo,  e' stato fissato pari al 3,62 %. I trasferimenti cosi'
calcolati  sono  pari a 395,058 milioni di euro per l'esercizio 2006,
pari  a 387,473 milioni di euro per l'esercizio 2007 e pari a 379,646
milioni  di euro per l'esercizio 2008. In considerazione dei maggiori
ricavi rinvenienti dalla manovra tariffaria 2006-2008, quantificabili
in circa 16 milioni di euro per ciascun anno di vigenza del contratto
di  programma,  e  delle economie di costo realizzabili nel corso del
2006   in   conseguenza   dell'applicazione   della  manovra  stessa,
valutabili  in  circa  10  milioni  di  euro,  detti  importi vengono
ridefiniti  in  370,058 milioni di euro per l'esercizio 2006, 371,473
milioni  di  euro  per  l'esercizio 2007, 363,646 milioni di euro per
l'esercizio  2008. I suddetti trasferimenti sono rideterminati, fatto
salvo  quanto  previsto  ai  commi 2  e  5, nella misura pari ad euro
303.498.804  per  l'esercizio  2006  e  pari  ad euro 295.955.073 per
l'esercizio 2007, nel limite delle risorse effettivamente disponibili
a  legislazione  vigente.  La societa' si impegna a non pretendere in
via   unilaterale,   l'integrale   pagamento  delle  somme  derivanti
dall'applicazione  del  meccanismo  di subsidy cap di cui al presente
comma,   al  netto  dei  maggiori  ricavi  rivenienti  dalla  manovra
tariffaria.
    2.  Gli  importi  dei  trasferimenti,  come  previsti al comma 1,
potranno essere incrementati, ai sensi dell'art. 7 comma 2 (elenco 2)
del  decreto-legge  2 luglio  2007,  n. 81, dell'importo di 2.837.696
euro   per  l'anno  2006  e  di  41.875.501  euro  per  l'anno  2007,
subordinatamente  all'esito  positivo della procedura di parere delle
competenti  commissioni  parlamentari,  a  seguito della proposta del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Dipartimento del tesoro
sulla  ripartizione del Fondo unico per i trasferimenti correnti alle
imprese.
    3.  L'onere  del  servizio  universale  sostenuto  dalla Societa'
dovra'  presentare nel triennio 2006-2008 un andamento decrescente in
termini  nominali  del  3,62%  medio annuo. Su tale base, l'Onere del
servizio universale, dovra' ridursi progressivamente.
    4.  Ai  fini  della  quantificazione  delle  variabili  di cui ai
commi 1  e 3, si fa riferimento all'andamento dei costi, dei ricavi e
del risultato economico, specifiche dell'area del servizio universale
e  dell'area riservata quali scaturiscono dalla separazione contabile
certificata,  trasmessa  da  Poste  italiane  all'Autorita'  ai sensi
dell'art. 3 comma 6 del presente Contratto.
    5.  L'efficacia  del  presente  contratto  per  l'anno 2008 resta
subordinata alla stipula di apposito atto aggiuntivo, previa delibera
del CIPE, contenente l'individuazione del corrispettivo del contratto
nel   limite  delle  risorse  che  saranno  iscritte  in  bilancio  a
legislazione  vigente per l'anno 2008. Con tale atto, gli importi dei
trasferimenti   come   definiti   ai  commi 1  e  2  potranno  essere
ulteriormente  incrementati  nei  limiti delle somme che risulteranno
disponibili   in   seguito   alla   procedura  di  cui  al  comma 759
dell'articolo unico   legge   n.   296   del   2006,   tenuto   conto
dell'applicazione  del meccanismo di subsidy cap previsto al medesimo
comma 1 del presente articolo.
                              Art. 10.
            Emissione di carte valori postali. Filatelia
    1.  La formulazione dei programmi di emissione delle carte valori
postali  e',  nel  rispetto  delle disposizioni vigenti, di esclusiva
competenza  del  Ministero  delle  comunicazioni. La Societa' cura la
loro distribuzione e commercializzazione.
    2.  La Societa' collabora alla formulazione dei programmi annuali
di  emissione  avanzando  proprie  proposte;  in ogni caso, la stessa
trasmette  al  Ministero,  entro  il  30 settembre  del  secondo anno
precedente   quello  di  emissione  le  proposte  e  le  segnalazioni
eventualmente  pervenutele  da  soggetti  terzi.  In  nessun  caso e'
consentito   alla   Societa'   di   assumere  con  terzi  impegni  di
qualsivoglia  natura  relativamente  all'emissione  di  carte  valori
postali o alla loro realizzazione.
    3. Il Ministero, sentito il parere della Consulta per l'emissione
di carte valori postali e la filatelia di cui al decreto del Ministro
delle  comunicazioni  15 dicembre 1998, e successive modificazioni ed
integrazioni,   stabilisce   i  programmi  di  emissione,  e  ne  da'
comunicazione  alla  Societa'  entro  il 31 dicembre del secondo anno
precedente quello di emissione.
    4.  La Societa', ricevuto il programma, sottopone tempestivamente
al   Ministero  le  proprie  motivate  richieste  circa  la  data  di
emissione, la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o
intero  postale  sulla  base delle esigenze inerenti all'espletamento
del servizio postale nonche' al mercato filatelico. Su tali richieste
il  Ministero adotta le determinazioni di propria competenza nei modi
previsti dalla legge.
    5.  I  costi  di  progettazione  e  di  stampa delle carte valori
postali sono interamente a carico della Societa'.
    6.  La  Societa'  si  impegna a trasmettere al Ministero entro il
mese   di aprile  di  ciascun  anno  una  dettagliata  e  documentata
relazione sull'attivita' svolta durante l'anno precedente nel settore
filatelico  secondo  gli  indirizzi  generali  di politica filatelica
indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti.
                              Art. 11.
                       Rapporti internazionali
    1.  La  Societa'  si  impegna ad osservare gli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonche' gli accordi
stipulati    dallo   Stato   italiano   con   soggetti   di   diritto
internazionale; si impegna altresi' a rispettare, nei propri rapporti
con  gli enti omologhi di altri Paesi, i poteri di rappresentanza, di
indirizzo  politico  e  di regolazione attribuiti all'Autorita' dalla
normativa vigente.
    2.  La Societa' partecipa, per quanto di competenza e comunque in
collaborazione   con   l'Autorita',   alle   conferenze   indette  da
organizzazioni postali internazionali.
    3.  Al  fine  di  garantire  un'equa  ripartizione delle spese di
partecipazione  all'Unione  postale  universale  (U.P.U.),  le  parti
convengono  che la spesa di contribuzione obbligatoria corrispondente
alle venticinque unita' contributive dovute dall'Italia faccia carico
all'Autorita',   mentre  ogni  altra  spesa  comunque  discendente  o
inerente alla partecipazione nazionale alle attivita' dell'U.P.U., in
ogni  caso  preventivamente  concordata con l'Autorita', sia a carico
della Societa'.
    4.  Qualora  le  spese  complessive  che  gravano  sulla Societa'
risultino inferiori al 30% dell'ammontare del contributo obbligatorio
a  carico  dell'Autorita',  la  Societa' e' tenuta a corrispondere la
differenza; la ripartizione degli oneri tra l'Autorita' e la Societa'
viene  effettuata  sulla  base  delle spese concordate di cui al mese
precedente    entro    sessanta    giorni   dall'acquisizione   della
disponibilita'  della documentazione emessa dall'U.P.U., che le parti
mettono  a reciproca disposizione senza ritardo, in ordine alle spese
relative a ciascun anno solare.
    5.  In  relazione  alle  decisioni  adottate  in sede UPU circa i
servizi   postali   su  piattaforme  tecnologiche  innovative,  Poste
Italiane   si  impegna  ad  adottare  tutte  le  iniziative  volte  a
realizzarli  nei  tempi  piu' brevi, comunque compatibili con la loro
sostenibilita' economica.
                              Art. 12.
                       Innovazione tecnologica
    1.  La  Societa', entro il primo anno di vigenza del Contratto di
programma,  realizza  un'Area  informativa  dedicata all'Autorita' di
regolamentazione (nel seguito «Area») articolata come segue:
      Informazioni   generali:  questa  sezione  dell'Area  contiene:
bilanci   e   semestrali,   Piano  di  impresa  e  sua  presentazione
all'Autorita',  Mappa  dell'organizzazione  di  Poste con riferimenti
centrali  e  territoriali,  con  relative funzioni e responsabilita',
Disposizioni  di  servizio  attinenti  le  prestazioni rientranti nel
servizio postale universale, Consuntivi dei risultati di qualita' dei
prodotti tracciati, Rassegna stampa giornaliera;
      Rete postale: questa sezione dell'Area contiene una mappa della
Rete  postale logistica con indicazione di ubicazione e denominazione
dei Centri di rete postali e con indicazione delle zone di recapito;
      Distribuzione  degli  uffici  sul  territorio:  questa  sezione
dell'Area  contiene  una  Base  dati  elettronica della distribuzione
degli  uffici  sul  territorio,  con informazioni relative ai servizi
espletati   e   agli   orari   di  apertura  al  pubblico  aggiornate
inizialmente  su  base  trimestrale e, quando disponibili, e comunque
entro il triennio di riferimento, «near real time».
    2.  Durante  il periodo di vigenza del Contratto di programma, la
Societa'  individua  ulteriori  ambiti di sviluppo dell'Area, tenendo
conto   delle   esigenze   informative   espresse  dall'Autorita'  di
regolamentazione  e  degli  ulteriori sviluppi del proprio sistema di
gestione delle informazioni.
    3.  La  Societa'  rende disponibili anche sul proprio sito web le
informazioni   relative   ai   servizi   postali  universali,  ed  in
particolare quelle relative a:
      uffici postali;
      codici di avviamento postale;
      condizioni generali del servizio;
      tariffe e prezzi;
      procedure di reclamo e rimborso;
      modalita' di accesso ai servizi;
      standard di qualita';
      carta della qualita';
      stato delle spedizioni dei prodotti tracciati.
    4.  La  Societa' realizza sul proprio sito internet link verso il
sito  dell'Autorita'  di  regolamentazione del settore postale, delle
associazioni  dei consumatori e, in generale, verso siti di interesse
degli utilizzatori del servizio.
    5. Nel periodo di vigenza del presente Contratto di programma, la
Societa'  si  impegna  a  facilitare  l'accesso  dei  cittadini  alle
procedure  di reclamo e conciliazione, con particolare riferimento ai
canali  online  e  telefonico  per  l'accesso  e  la  trattazione dei
reclami.
                              Art. 13.
                          Sanzioni e penali
    1.  La  Societa',  in  caso di violazione degli obblighi connessi
all'espletamento  del servizio universale e dei servizi riservati, e'
sanzionata dall'Autorita' di regolamentazione secondo quanto previsto
dal  decreto  legislativo n. 261 del 1999, art. 21, e dal decreto del
Ministero  delle  comunicazioni  del 17 aprile 2000, recante conferma
della Concessione del servizio postale universale alla Societa', art.
8.
    2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Contratto,
viene   istituito   un   comitato   di   conciliazione   composto  da
rappresentanti   di   Poste   italiane  S.p.A.  e  dell'Autorita'  di
regolamentazione.  Al Comitato viene affidato il compito di risolvere
le  controversie  relative a reiterati casi di mancato rispetto degli
obblighi   e   adempimenti   previsti   dal  presente  Contratto.  La
composizione  e  il  regolamento  del  Comitato vengono stabiliti con
separato  protocollo d'intesa, da definirsi tra le parti entro 3 mesi
dalla stipula del presente Contratto.
    3.  In  relazione  alla  gravita' degli inadempimenti, qualora la
controversia  non trovi una positiva soluzione in sede di comitato di
conciliazione,  l'Autorita'  si riserva la facolta' di applicare alla
Societa'  una penale di importo da 300.000 euro fino a 1.500.000 euro
da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato.
                              Art. 14.
                    Procedimento di approvazione
    1.  Ai  sensi  e per gli effetti del disposto della delibera CIPE
22 giugno 2000 recante «regolazione dei servizi di pubblica utilita':
direttive  per  la  definizione della procedura relativa alla stipula
dei  contratti  di programma», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
186  del  10 agosto  2000,  richiamata  in premessa, si daatto che il
presente    contratto    e'    stato    stipulato    in   conseguenza
dell'espletamento   dell'iter   procedimentale  come  definito  dalla
richiamata  delibera, e pertanto che: in data 7 agosto 2006 lo schema
di  Contratto  e' stato trasmesso, con nota prot. 3000, dal Ministero
delle  comunicazioni  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Servizio  centrale  di  segreteria  del  CIPE;  il NARS per i profili
regolamentari  e  la  Ragioneria  generale  dello  Stato per cio' che
concerne  gli  aspetti  finanziari  hanno reso i rispettivi pareri in
argomento in data ............... ed in data ...............; il CIPE
ha  formulato  il  suo  parere  in  data  ...............;  e'  stato
formulato  conforme  avviso,  quale  atto  di concerto, del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  in  data  ...............; e' stato
acquisito  sullo  schema  di  contratto  il  parere  delle competenti
commissioni parlamentari in data ............................, che le
osservazioni  ivi  formulate  attengono  alla  fase di esecuzione del
contratto  e che le parti si impegnano a tenerne conto durante la sua
attuazione.
                              Art. 15.
      Durata, esecuzione, interpretazione e clausola arbitrale
    1.  Il  presente  contratto  si applica fino al 31 dicembre 2008;
puo'  essere soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti, in
presenza  di una evoluzione dello scenario di riferimento per effetto
di nuove direttive dell'Unione europea attinenti alla materia postale
che  comportino rilevanti scostamenti rispetto a quanto stabilito dal
contratto  stesso,  ovvero in caso di emanazione di atti normativi in
esecuzione dei predetti provvedimenti comunitari.
    2.  Salvo  quanto  disposto dal comma 1, il presente Contratto e'
efficace  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del Contratto di
programma relativo al triennio di regolazione 2009-2011.
    3.  Con  esclusione  di  tutto  quanto attiene alla materia della
qualita'    dei    servizi,    qualsiasi   controversia   in   ordine
all'interpretazione  e  all'esecuzione  del  presente contratto sara'
rimessa  ad un collegio di cinque arbitri, dei quali uno nominato dal
Ministro  delle comunicazioni, uno dal Ministro dell'economia e delle
finanze, due dalla Societa' ed il quinto, con funzioni di Presidente,
di  comune  accordo  tra  le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal
Presidente del Consiglio di Stato. Sede dell'arbitrato sara' Roma. Il
collegio  arbitrale  decidera'  secondo  diritto.  Si  applicano  gli
articoli 807 e seguenti del codice di procedura civile.