Art. 2.
  1. La ricostruzione della posizione assicurativa nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
da'  titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di
una  anzianita' contributiva corrispondente al periodo effettivamente
lavorato   in  Albania  di  valore  pari  alla  retribuzione  mensile
determinata  sul  minimale  di  contribuzione  vigente  in Italia nei
periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori.
  2. La ricostruzione, i cui effetti decorrono dalla erogazione della
prestazione   pensionistica,   e'   riconosciuta   entro   i   limiti
dell'anzianita'  contributiva  massima valutabile. Analoga decorrenza
vale anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione.
  3. L'importo  dei contributi versati a titolo di riscatto di lavoro
all'estero  direttamente dai soggetti di cui all'art. 1 per i periodi
per  i  quali  viene  effettuata  la  ricostruzione  e' rimborsato, a
domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi
gia' goduti della corrispondente pensione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 31 luglio 2007
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 219