Art. 2. 1. La ricostruzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da' titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di una anzianita' contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in Albania di valore pari alla retribuzione mensile determinata sul minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori. 2. La ricostruzione, i cui effetti decorrono dalla erogazione della prestazione pensionistica, e' riconosciuta entro i limiti dell'anzianita' contributiva massima valutabile. Analoga decorrenza vale anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione. 3. L'importo dei contributi versati a titolo di riscatto di lavoro all'estero direttamente dai soggetti di cui all'art. 1 per i periodi per i quali viene effettuata la ricostruzione e' rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi gia' goduti della corrispondente pensione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 219