(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
CONTROLLATA «ALTO ADIGE» (IN LINGUA TEDESCA «SÜDTIROL O SÜDTIROLER»)

                               Art. 1.

                        Denominazioni e vini

    La denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto
Adige»  in  lingua  tedesca «Südtirol» o «Südtiroler» e' riservata ai
vini  che  corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
        1) Tipologie relative ai vini «Alto Adige»:
          spumante  (rose',  Chardonnay,  Pinot grigio, Pinot bianco,
Pinot nero);
        vendemmia tardiva (con menzione del vitigno);
        passito (con la menzione di uno o due vitigni);
        bianco, anche passito;
        Chardonnay;
        Kerner;
        moscato giallo;
        Müller Thurgau;
        Pinot bianco
        Pinot grigio;
        Riesling;
        Riesling italico;
        Sauvignon;
        Sylvaner;
        Traminer aromatico;
        Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet franc;
        Lagrein;
        Lagrein rosato o rose';
        Malvasia;
        Merlot;
        Merlot rosato o rose';
        moscato rosa;
        Cabernet-Lagrein;
        Cabernet-Merlot;
        Lagrein-Merlot;
        Pinot nero;
        Pinot nero rosato o rose';
        Schiava o Schiava grossa o Schiava gentile;
        Schiava grigia;
      2) «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano» o «Bozner Leiten»;
      3) «Alto Adige»: sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese» o
«Meraner Hügel» o «Meraner»;
      4) «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena» o «St. Magdalener»;
      5) tipologie relative ai vini «Alto Adige»:
        sottozona «Terlano» o «Terlaner»:
          Chardonnay;
          Müller Thurgau;
          Pinot bianco;
          Pinot grigio;
          Riesling;
          Riesling italico;
          Sauvignon;
          Sylvaner;
      6) tipologie relative ai vini «Alto Adige»:
        sottozona «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler»:
          Kerner;
          Müller Thurgau;
          Pinot grigio;
          Riesling;
          Sylvaner;
          Traminer aromatico;
          Veltliner;
          «Klausner Laitacher»;
      7) tipologie relative ai vini «Alto Adige»:
        sottozona «Valle Venosta» o «Vinschgau»:
          Chardonnay;
          Kerner;
          Müller Thurgau;
          Pinot bianco;
          Pinot grigio;
          Riesling;
          Sauvignon;
          Traminer aromatico;
          Pinot nero;
          Schiava.
    Tuttavia  la  denominazione  «Alto  Adige» puo' essere utilizzata
quale   specificazione   aggiuntiva,   ai   sensi  dell'art.  32  del
regolamento  della  Commissione  n.  753/2002,  per  i  vini «Lago di
Caldaro»  o  «Caldaro»  recanti  la  menzione  «classico» o «classico
superiore»,  ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano,
Termeno,  Cortaccia,  Vadena,  Egna,  Montagna,  Ora e Bronzolo, come
previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine
controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro».

                               Art. 2.

                         Base ampelografica

    La  denominazione  d'origine  controllata  di  cui  all'art. 1 e'
riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  di vigneti iscritti agli albi
aventi la seguente composizione varietale:
      2.1.  «Alto  Adige»  o «dell'Alto Adige» senza sottozona di cui
all'art. 1:
        a) con  la  specificazione  del  vitigno:  vigneti con almeno
l'85% del corrispondente vitigno.
    Possono  essere  presenti  nei vigneti, per la differenza fino al
15%  altri  vitigni  a  frutto  di  colore analogo e raccomandati e/o
autorizzati per la provincia autonoma di Bolzano;
        b) con  la  specificazione  di  due vitigni (Cabernet-Merlot,
Cabernet-Lagrein,  Merlot-Lagrein):  vigneti  che  possono concorrere
congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini.
    Entrambe  le varieta' devono essere presenti per oltre il 15% del
totale.  In  etichetta  il  vitigno  preponderante precede l'altro ed
entrambi  sono  riportati  in  caratteri  uguali e sulla stessa riga,
utilizzando  il sinonimo Cabernet per il Cabernet Franc e il Cabernet
Sauvignon;
        c) spumante  a  fermentazione  in bottiglia: uve Pinot bianco
e/o  Pinot  nero  e/o Chardonnay, iscritti ai rispettivi albi. Per il
tipo «rose» il Pinot nero deve essere presente per almeno il 20%;
        d) bianco  anche  «passito»:  Chardonnay e/o Pinot bianco e/o
Pinot grigio almeno per il 75%.
    Devono  essere  presenti  almeno due di tali varieta', ma nessuna
deve  superare  il  70%  del  totale.  Il  restante  25% massimo deve
provenire  da  Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Sylvaner
e/o Traminer aromatico e/o Kerner;
        e) passito  con  la specificazione di due vitigni: Chardonnay
e/o  Pinot  bianco  e/o Pinot grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon
e/o  Riesling  e/o  Sylvaner  e/o  Traminer  aromatico e/o Kerner e/o
moscato  giallo.  Devono  essere  presenti  due  di  tali varieta' ed
entrambe devono essere presenti per oltre il 15% del totale;
      2.2. «Alto Adige» «Colli di Bolzano»; «Alto Adige» «Meranese di
Collina»  (in  lingua  tedesca  «Südtirol»  «Meraner  Hügel») o «Alto
Adige»  «Meranese»  (in  lingua  tedesca «Südtirol» «Meraner»); «Alto
Adige»  «Santa  Maddalena»:  vigneti  con  almeno  l'85%  di  vitigni
Schiave.  Per  la differenza fino al 15% e' consentita la presenza di
altri   vitigni  a  frutto  di  colore  analogo  e  raccomandati  e/o
autorizzati;
      2.3. «Alto Adige» «Terlano»:
        a) con  specificazione  di  vitigno:  vigneti  costituiti per
almeno  l'85%  dai  vitigni della varieta' specificata (Pinot bianco,
Chardonnay,  Riesling  italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller
Thurgau,  Pinot  grigio). Possono essere presenti nei vigneti, per la
differenza  fino  al  15%  altri vitigni a frutto di colore analogo e
raccomandati e/o autorizzati;
        b) senza  specificazione di vitigno: vigneti con Pinot bianco
e/o  Chardonnay  non  meno  del  50%  e  per la restante percentuale,
congiuntamente  o  disgiuntamente  da:  Riesling  italico,  Riesling,
Sauvignon,  Sylvaner,  Müller  Thurgau  e Pinot grigio. E' ammessa la
presenza  di  altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati
e/o autorizzati, nella misura massima del 15%;
      2.4. «Alto Adige» «Valle Isarco»:
        a) accompagnato  dal  nome  di  una  delle seguenti varieta':
Traminer aromatico o Gewürztraminer, Pinot grigio o Ruländer o Grauer
Burgunder,  Veltliner,  Sylvaner  o Silvaner, Müller Thurgau, Kerner,
Riesling,  vigneti  costituiti  per  almeno  l'85% dai corrispondenti
vitigni  e  per  il restante 15% massimo da altri vitigni a frutto di
colore analogo raccomandati e/o autorizzati;
        b) per  i  vini  designati  Alto  Adige Valle Isarco Klausner
Laitacher  le  uve devono provenire da vigneti costituiti dai vitigni
Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein e/o Pinot nero, situati nei comuni
di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro;
      2.5.  «Alto Adige» «Valle Venosta» con la menzione obbligatoria
del   vitigno:  Chardonnay,  Kerner,  Müller  Thurgau,  Pinot  bianco
(WeiÞburgunder),   Pinot   grigio   (Ruländer),   Riesling,  Traminer
aromatico  (Gewürztraminer),  Sauvignon,  Pinot nero (Blauburgunder),
Schiava   (Vernatsch),   vigneti  costituiti  per  almeno  l'85%  dai
corrispondenti  vitigni.  Per il restante 15% possono essere presenti
altri   vitigni   a   frutto   di  colore  analogo  raccomandati  e/o
autorizzati.

                               Art. 3.

                    Zona di produzione delle uve

    La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 e' cosi' stabilita:
      3.1. «Alto Adige» o «dell'Alto Adige»:
        le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono
essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano
idoneo  alla  produzione  dei  vini di qualita' previsti nel presente
disciplinare.
    In particolare la zona idonea comprende:
      a) il  territorio  viticolo  dei  comuni di: Andriano, Appiano,
Bolzano,  Bronzolo,  Caines,  Caldaro,  Cermes,  Cornedo  all'Isarco,
Cortaccia,   Cortina  all'Adige,  Egna,  Fie',  Gargazzone,  Lagundo,
Laives,  Lana, Magre' all'Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna,
Nalles,  Ora,  Postal,  Renon,  Rifiano,  Salorno,  San  Genesio, San
Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena;
      b) in  parte  il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone,
Castelrotto, Chiusa, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Villandro e
Varna delimitati nell'art. 3, punto 3.6;
      c) in  parte  il  territorio dei comuni di Castelbello-Ciardes,
Laces,  Naturno,  Parcines  e  Silandro delimitati nell'art. 3, punto
3.7;
      3.2. «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano»:
        le  uve  devono  essere  prodotte  nella  zona  di produzione
appresso  indicata  che  comprende tutto il territorio amministrativo
comunale  di  Laives  e  in  parte  quello  dei comuni di Terlano, S.
Genesio, Bolzano, Renon, Fie' e Cornedo.
    Tale    zona   e'   esternamente   cosi'   delimitata:   partendo
dall'incrocio  della strada statale del Brennero n. 12 con il confine
comunale di Laives, in prossimita' del km 427,700, il limite segue in
direzione  ovest  il  confine comunale di Laives, fino ad arrivare al
fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di
Laives,  e  poi  lungo  quello  di  Bolzano  nella  stessa direzione,
identificandosi,  salvo  brevi  tratti  con  il  fiume  Adige, fino a
raggiungere  la  localita'  Pie'  di  Castello del comune di Bolzano.
Prosegue  in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige
fino  a  incrociare  il  confine  comunale di Terlano a nord-ovest di
Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine
di  Terlano  sino  al Kaltenbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il
corso  d'acqua  segue  una retta verso est passante per le quote 829,
786   e   742   (Masi  Schmalz,  Egger,  Moar  e  Trattoria  Colonna)
quest'ultima  sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi
il  confine di Bolzano sino a incrociare il rio S. Genesio che risale
fino  alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord
passando  per  le  quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889
segue  una  retta  verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada
provinciale  della  Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale
strada  fino  al  km  6  da  dove  segue  una retta verso est sino al
raggungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che
passa  per  le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota
780  (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192
nel  centro  abitato  l'Assunta,  piega  quindi verso sud, attraversa
quota  871  e  raggiunge  quota 807 (Signato), piega quindi verso est
lungo  una  retta  spezzata passante a sud di Selva di Signato per le
quote  964,  1.175,  996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la
strada  che  conduce  a  Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e
847.
    Da  quota  847  prosegue  verso  nord-est  per una retta spezzata
passante  per  le  quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982
(Belvedere),  642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue
una  retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraversato il
fiume  Isarco  raggiunge  la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove
prosegue  per  la  rotabile  che in direzione sud raggiunge il centro
abitato di Fie' allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fie'
di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est
e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910
e  842.  Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino a
incrociare  la provinciale per Fie', segue questa verso ovest fino al
km  5.500  circa,  dove  per  la rotabile verso sud raggiunge Presule
(quota  878),  da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata
passante   per  le  quote  865,  979,  833,  727,  481,  722  e  823,
quest'ultima  quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra
segue  la  rotabile  che  prima verso sud e poi verso ovest raggiunge
quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso
sud-ovest  fino  a  raggiungere  Maso Wienden da dove segue una retta
spezzata  verso  ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia
la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll
(quota  944)  e  S.  Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la
rotabile  che  porta  al Colle dei Contadini (quota 1.136) e, quindi,
verso sud segue il sentiero che, conduce al rifugio Prati di Kohl. Da
qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e
poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto
di partenza della descrizione.
    All'interno  della  zona  di cui sopra sono da escludersi tutti i
territori  appartenenti  alla  zona  di  produzione  del  vino «Santa
Maddalena»  di  cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso
al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 28 settembre 1971;
      3.3. «Alto Adige» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese»:
le  uve  destinate  alla  produzione del vino «Meranese di Collina» o
«Meranese»  devono  essere  prodotte  nelle  zone appresso indicate e
comprendenti  in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes,
Gargazzone,  Lagundo,  Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio,
Scena, Tesimo, Tirolo.
    Le zone sono cosi' delimitate:
      zona  a  sinistra  del  fiume  Adige: partendo a sud del centro
abitato  di  Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione
nord  lungo  il  limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone,
Postal,  Merano;  toccando  le  quote 392 (ponte sul rio Gargazzone),
282,  455,  345, 530 Wiesler e Kofler in comune di Postal e in comune
di Merano: la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave
(quota 568 - Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb. Lastabianca, il
Maso,  Spessa, la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647
sulla  mulatteria per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il
limite  di  bosco,  il  limite altimetrico di 650 metri nel comune di
Scena  passa  quindi  in  prossimita'  di  S. Girogio e maso Loth per
arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo
aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra
pendio  e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il
km  6  della strada statale n. 44, la localita' di Collina del comune
di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica.
Dal  suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e
comprendendo   la   localita'   di  S.  Maria,  segue  il  bosco  non
oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota
575  in  comune  di  Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines,
aggira, includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la localita'
Finele,  tocca  la quota 632 passa a sud del collegio «Johanneum». La
delimitazione  segue  la  carrareccia  che porta a Tirolo e da Tirolo
lungo  la  strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo
la  linea  altimetrica  di  650  metri, si congiunge al Castel Tirolo
(quota  647)  segue  nuovamente  il limite naturale formato dal bosco
passa  a  nord  dell'abitato  di  S.  Pietro,  delle case a quota 628
all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca
Pozza  oltrepassata la quale risale verso nord e in prossimita' delle
case  poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di
bosco tocca la quota 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra
fino  a  incontrare  la  strada che conduce a Plars. Da tale punto il
confine  di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo
le  case a quota 602 fino a incontrare e seguire verso sud il confine
comunale  di  Lagundo  che in tale punto coincide con il fiume Adige.
Segue  verso  est  l'Adige  fino  al ponte della strada statale n. 38
(prossimita' di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud,
fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone;
      zona a destra del fiume Adige: partendo a sud di castello Leone
la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300
metri  fino  a  giungere  al castello di Brandis includendo i vigneti
annessi  al suddetto castello. Segue verso nord la strada che porta a
Lana  di  Sopra,  passando  per  l'Assunzione  il  cimitero  di Lana,
costeggia  Lanegg  e  si  congiunge  con la strada statale n. 238 che
segue  fino  a incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune
di  Marlengo).  Segue  verso  nord-ovest l'Adige fino a incontrare il
confine comunale di Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la
strada  statale  n. 38 al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue
il  limite  di  bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri,
comprende  le  case  a  quota 420, Obermaier, attraversa la localita'
Tramontana  Zeisalter,  la  quota  534,  aggira  escludendo  il bosco
Larici,  tocca  la  quota 473, prosegue lungo la linea altimetrica di
650  metri,  passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), e le quote
520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona sempre verso sud e
lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote
545,  587  e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in
comune  di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona
di  produzione  comprende  anche  i vigneti posti al di sotto dei 650
metri  s.l.m.  dei  masi  Eggman, Forsthof e Sottovia in comune di S.
Pancrazio,  all'imbocco della Val d'Ultimo. La linea di delimitazione
risale  quindi  verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di
Sopra-S.  Pancrazio,  fino  all'altezza  della  quota 619 da dove, in
direzione  est,  corre parallelamente e a nord del rio Valsura, tocca
la  quota  403,  attraversa  il  rio stesso alla quota 332 e piega in
direzione  sud  lungo  il limite di bosco toccando le quote 488, 504,
527  e 367 fino a intersecare la strada statale n. 238 km 30. Da tale
punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale
e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud, fino al punto di
partenza, a sud di castel Leone.
    In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello
S. Erasmo in comune di Tesimo;
      3.4.  «Alto  Adige»  sottozona  «Santa  Maddalena»:  la zona di
produzione del vino «Santa Maddalena» comprende in tutto o in parte i
territori  delle  frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa
Giustina,  Laitago  (Coste),  San  Pietro,  Guncina, S. Giorgio, Rena
(Sabbia),  Santa  Giustina di Sopra, Laitago di Sopra, Signato, Laste
Basse,  Cardano  in  comune  di  Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago,
Rencio  e  S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di
S.  Genesio,  i  masi  Reiter,  Diem,  Raindl, Ebnicher e Plattner in
comune di Renon.
    Tale  zona  e'  cosi'  delimitata: partendo in localita' Bagni di
zolfo  (km  222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea
di  delimitazione  segue,  in  direzione di Terlano, la statale n. 38
fino  a  raggiungere  il  rio Margherita che risale fino a quota 500.
Devia verso est seguendo la linea di quota 500 raggiunge la localita'
Guncina,  dopo  aver  attraversato  i torrenti Petroso e S. Maurizio.
Piega  quindi  a  nord,  per includere il maso Pichler (quota 529), e
prosegue  lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul
confine comunale Bolzano-San Genesio. Segue detto confine comunale e,
raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul
torrente  Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra
il  cotonificio  e Castel Roncolo. Risale la valle fino a quota 600 e
lungo  questa  linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine
comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta
quota  la  linea  di delimitazione si scosta dal confine comunale per
dirigersi  a  nord  lungo  la  carrareccia  (quota  832)  proveniente
dall'Assunta;  passa  rispettivamente  a  nord  e nord-ovest dei masi
Ebnicher  e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il
tracciato  della  cremagliera  del Renon (quota 843) che discende per
incrociare di nuovo il confine comunale finche' questo corre lungo il
rio  Rivellone (quota 525), quindi volge a est per passare a nord del
maso  Loosmann  e  prosegue  lungo  le  quote  784,  777,  765 fino a
raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota
651.  Da  detta  quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per
raggiungere  l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della
strada  statale  n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si
sposta   alla  sinistra  del  fiume  Isarco  per  includere  il  maso
Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo
la  strada  statale  n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per
raggiungere  la  linea di quota 500; prosegue, verso ovest, per detta
linea  di  quota  e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale
per  la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso
Bischof,  che  resta  incluso, oltrepassa in linea retta la valle del
rio  d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota
500, che segue fino alla localita' S. Geltrude, passando per Cardano,
Campegno, Campiglio, Virgolo e Aslago. Da S. Geltrude piega, a ovest,
lungo  la  via  Castel  Flavon, alla periferia della citta', segue in
direzione  nord  la  ferrovia  fino al fiume Isarco, quindi la sponda
sinistra  dello  stesso  fino  alla  localita'  Pronzegg (quota 267),
attraversa  il  fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia
la  ferrovia  fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da
detta  stazione  la linea di delimitazione prosegue per via Brennero,
Dodiciville,  S.  Giovanni,  via  S. Oswaldo, via Weggenstein, via S.
Arrigo   e  raggiunge  il  torrente  Talvera  al  ponte  S.  Antonio.
Oltrepassato  il  ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a
pie'  di  monte  e a nord della citta', passa per le localita' Fago e
Guncina.  All'altezza  della  quota  325, lascia la quota altimetrica
predetta  per  seguire  via  Cologna  e raggiungere la vecchia strada
Gries-Merano,  continuando  lungo  quest'ultima  fino  alla localita'
Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione;
      3.5.  «Alto  Adige»  sottozona «Terlano»: la zona di produzione
dei  vini  «Terlano»,  in  lingua  tedesca  «Terlaner», comprende: il
territorio  del  comune  di  Terlano,  salvo  la  parte  non idonea a
produzioni  vinicole  con  le  caratteristiche  previste  da presente
disciplinare  e  parte  del  territorio  dei  comuni  di  S. Genesio,
Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro.
    Essa e' composta da due territori distinti e delimitati:
      a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare,
il  limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e
precisamente  al  km  212,200  della  stessa, ove incrocia il confine
comunale  di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud
fino  al  km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale
che  passa  per  le  quote:  246,  245,  247.  Taglia  quindi  il rio
Margherita  (quota  243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro
di  luna»  fino a intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano
(quota 240). Di qui il limite della zona volge a est, identificandosi
con  il  confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario
la   linea   tocca  il  rio  Petroso  al  di  sopra  della  localita'
Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino
a  quota  600  e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il
rio  S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento
della  strada  consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada
in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la
strada  incrocia  il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota
725).  Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il confine
comunale  di  S.  Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della
descrizione.
    In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune
di  Meltina,  posto  a  ridosso del confine comunale di Terlano a est
della  frazione Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i
vigenti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;
      b) Tesimo,  Nalles,  Andriano,  Appiano  e Caldaro: partendo da
nord-ovest  della  zona da delimitare il confine si identifica con il
confine comunale di Tesimo. Piu' precisamente la delimitazione inizia
in  localita'  monte  del Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud,
seguendo  il  confine  comunale.  Prosegue,  quindi, lungo il confine
comunale  di  Appiano  che e' anche confine provinciale. Raggiunge il
confine  comunale  di  Caldaro  e  si  dirige, sempre a sud, lungo il
confine comunale e provinciale, fino alla localita' «Cerva» o «Col di
Sopra»  (quota  1.856), volge quindi a est, lungo il confine comunale
di  Caldaro,  fino a incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno
(strada  del  vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada
in  direzione  nord  fino  al  km  9,200 (quota 235) quindi la strada
comunale  che  porta  al  maso  Vogelmaier. Di qui il limite prosegue
lungo  il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord,
lungo  la  strada  comunale che inizialmente passa per le quote 346 e
359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'ambito di Caldaro.
Volge  quindi  a  est lungo la strada comunale che porta in centro al
paese  di  Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per Termeno.
Segue  quest'ultima  in  direzione  sud  fino  al km 6,100 (quota 348
bivio)  per  identificarsi poi con la strada che porta alla localita'
Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente
il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino a intersecare
nella    frazione    di   Frangarto   la   traccia   della   ferrovia
Bolzano-Caldaro.  Prima  in direzione ovest poi a sud il limite della
zona segue la ferrovia fino alla localita' Crocevia, ove interseca la
provinciale  Appiano-Caldaro  al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima
il  limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue
la  strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima
del  centro  abitato  di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la
strada  che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada
che  da  S.  Paolo  conduce  a  Riva  di Sotto. Segue quest'ultima in
direzione  nord,  oltrepassa  la frazione di Riva di Sotto e prosegue
lungo  la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote
255,  244  fino  a intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo
tale  confine  volge  quindi  a  nord-est fino a raggiungere la fossa
d'Adige.  Segue  per  breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la
strada  provinciale  Terlano-Andriano.  Prosegue lungo la carrareccia
che  corre  parallela  a ovest della fossa (quota 250), si identifica
quindi il nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio
con  la  vecchia  strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada
fino  a  quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le
quote  244  a  nord-est 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord
268,  658  (Castel  Katzenzungen)  a  ovest,  577,  598,  646  e  711
(acquedotto)  ancora a ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote
804,  778)  in  direzione  ovest  e  prima  della  quota  832,  volge
decisamente  a  sud  lungo  il corso d'acqua che confluisce in questo
punto  nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote
938,  983,  1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota
1.337  per giungere infine al confine comunale di Tesimo in localita'
monte del Cambio (quota 1.772) punto di partenza della descrizione;
      3.6.  «Alto  Adige»  sottozona «Valle Isarco»: le uve destinate
alla  produzione dei vini «Valle Isarco» devono essere prodotte nella
zona  che  comprende  in  parte  il  territorio  dei seguenti comuni:
Barbiano,   Bressanone,  Castelrotto,  Chiusa,  Fie',  Funes,  Laion,
Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna.
    Tale  zona  di  produzione e' costituita: la delimitazione inizia
nel  comune  di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire
in  direzione  nord-est  sulla  curva  di  livello  a  m  900  fino a
intersecare  la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di
Sotto,  passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti,
passa  per  la  quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di
livello  di  m  900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota
858 e 888 in localita' Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel
greto  del  rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che
segue  attraversando  le localita' Antlas e Pietra Rossa fino a quota
772,  tocca  il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune
di  Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando
il  rio  Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord,
passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli
salendo  fino  a  quota  770  e  attraversa  il  comune di Villandro,
seguendo  la  curva  di  livello  di  m  850, passa dopo l'abitato di
Villandro a livello m 800 e continua fino a quota 825 in localita' S.
Valentino. Penetra cosi' nel comune di Chiusa e prosegue per la quota
760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro
di  detto  torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la
quota  863  (S.  Giuseppe),  entra  quindi  nel  comune di Velturno e
prosegue per la quota 860, 840 (localita' Pedraz), 817, 802, 800, 849
(localita'  Gioviniano),  passa  per  S.  Croce  e tocca la quota 860
(Holtzer).  Continua  nel comune di Bressanone a quota 836 (localita'
Teccelinga  di  Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote
778  (localita'  Perara).  766,  passa  sotto  la  localita' Pinzago,
raggiunge  a quota 827 la localita' S. Cirillo, prosegue per le quote
733  (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788
(Castel  Salerno)  e  694.  Taglia  quindi la strada statale 12 al km
483,500  (quota  677)  tocca  le quote 696, 692 e 631, volge quindi a
sud,  passa  per  quota  624  (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada
statale  della  Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota
819  sulla  strada  provinciale  di  Rasa attraversando l'abitato con
inclusione  del  vigneto  del  maso  Moser,  giungendo  a  quota  804
(Rotzetzer)  taglia  il  confine comunale e volgendo in linea retta a
est  raggiunge  la  strada  provinciale  di  Elvas  (quota 834). Gira
nuovamente  a  sud  fino  a quota 824 per raggiungere all'altezza del
maso  Colcucco  di  Sotto  (quota 748) il fiume Rienza che segue fino
alla  confluenza  con  l'Isarco.  Volge  quindi a nord lungo il fiume
Isarco,  fino  al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino
al  km  1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il
fiume  Isarco  fino  alla  confluenza  del rio Scaleres. In direzione
nord-ovest  il  confine  prosegue  lungo  il  rio  Scaleres,  fino  a
incontrare  la  ferrovia  del  Brennero  che  segue  fino  che questa
interseca  la  strada  statale  n.  12 al km 477. Segue poi la strada
statale  n.  12  in  direzione sud fino al km 469,200, volge quindi a
est,  taglia  il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a
sud-est  fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark
(quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso
Oberfundneid  (quota  710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685
(Gschloier). Il confine volge quindi a est (Val Gardena) passa per le
quote  693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale
per  Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di
Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino
alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale
12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo a
est  e  raggiunge  quota  763,  piega  a  sud  intersecando la strada
comunale  per  Aica,  tocca  le  quote  809  e 712, segue la curva di
livello  m  800  passando per le quote 812, 805, volge a est, include
Fie'  di  Sotto,  tocca  la  provinciale  di Fie' (km 7), piega a sud
seguendo  la  curva  di livello 700 e, volgendo a ovest, passa per le
quote  745, 698, per arrivare a incrociare la strada statale n. 12 al
km  451,  ivi  prosegue  sulla  strada  statale  fino  al  km 448 per
proseguire  in  direzione  sud-ovest  a  quota  618, comprende i masi
Sacker  (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in
linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la
curva  di  livello  m  700  fino  a toccare il confine comunale sulla
strada  per  Signato,  ivi  prende  la strada fino alla quota 623 per
seguire  la  curva  di  livello  m 625 in direzione verso il torrente
Rivellone, piegando nella gola di detto torrente a est e raggiunge il
punto di partenza della descrizione (Signato quota 848).
    Nella zona di produzione teste' descritta sono da includere anche
i vigneti:
      1)  della  frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro
la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in
direzione  est  la strada provinciale della Val di Funes fino a quota
781  (Males) volge quindi a ovest, seguendo la curva di livello m 850
fino  alla  strada  provinciale  di Tiso sale lungo detta strada fino
alla curva di livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del
paese  di  Tiso  al  livello  m  850, passa per le quote 810, 797 (S.
Bartolomeo),  764  per  congiungersi al punto di partenza (quota 604)
sulla strada provinciale di Funes;
      2)   della   frazione  di  Naz  nel  comune  di  Naz-Sciaves  e
precisamente  entro  i seguenti confini: la fascia di terreno posta a
sud-est   dell'abitato   di   Naz  e  delimitata  a  est  e  a  ovest
rispettivamente  dalle curve di livello di m 800 e 850 e a sud e nord
della quota 826 e 891;
      3)  nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune
di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da
quota  570  in  direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla
curva  di  livello  m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a
650  m,  passa  per  quota  823  e  867  in  localita'  S. Andrea per
ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m
700  prosegue  indi  fino al km 4 della strada della Plose e segue il
tracciato  fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il
fosso  che  porta a quota 596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi
piega  in  direzione  nord seguendo la strada attraverso l'abitato di
Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);
      4)  della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est
dell'abitato  stesso,  entro  i  seguenti confini: a sud il rio Eores
fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, a ovest la
strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;
      5)  della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi
entro  la  seguente  delimitazione:  il confine partendo da quota 520
(confine  con  il  comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la
strada  provinciale  per Castelrotto fino alla curva di livello m 700
per scendere lungo il rio di Tisana fino alla confluenza con il fiume
Isarco  per  congiungersi  lungo la sponda sinistra di detto fiume al
punto di partenza lungo il confine comunale.
    Tuttavia  per  il  vino  rosso  «Alto Adige Valle Isarco Klausner
Laitacher»  la zona di produzione delle uve e' limitata al territorio
delimitato  precedentemente  e  facente parte dei comuni di Velturno,
Chiusa, Villandro e Barbiano;
      3.7.  «Alto  Adige» sottozona «Valle Venosta»: le uve destinate
alla produzione del vino «Valle Venosta» devono essere prodotte nella
zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate
dei   comuni  di  Castelbello-Ciardes,  Laces,  Naturno,  Parcines  e
Silandro.
    Tale  zona  e'  cosi'  delimitata: partendo dal km 163 della s.s.
dello   Stelvio   (n.   38)  nel  comune  di  Silandro  la  linea  di
delimitazione  sale in direzione nord fino a quota 900 slm. Ivi piega
in  direzione  est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo
le  coste del Monte di Mezzodi' fino al Castello di Juvale nel comune
di Castelbello-Ciardes.
    Da  questo  punto la linea di delimitazione prosegue in direzione
est  fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo fino
all'attraversamento  della  s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue
la  statale  fino  al km 184 per piegare in direzione nord sino quota
700 m.
    Ivi  piega  nuovamente  in  direzione  est  seguendo  la curva di
livello  della  quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di
Parcines  nel  greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine
comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio.
    La   delimitazione   meridionale  della  zona  di  produzione  e'
costituita  dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al
km  177  nell'abitato  di  Castelbello. Indi prosegue nel sottostante
greto  del  fiume  Adige  per salire al km 174 di nuovo sulla statale
proseguendo   su   tale   fino   km  163,  punto  di  partenza  della
delimitazione.

                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
    Per  le  uve destinate alla produzione dei vini con denominazione
d'origine  controllata  «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», con o senza
sottozona,  sono  da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo  dei  vigneti,  unicamente  i vigneti ubicati in terreni di
favorevole giacitura ed esposizione.
4.2. Densita' di impianto.
    Per  i nuovi impianti o reimpianti la densita' minima deve essere
di 3.300 ceppi a ettaro.
4.3. Irrigazione, forzatura.
    E'  vietata  ogni pratica di forzatura: l'irrigazione di soccorso
non e' considerata tale.
4.4. Resa a ettaro e gradazione minimale naturale.
    La  produzione  massima  di uve ammesse per i vini «Alto Adige» o
«dell'Alto  Adige» con o senza menzione di vitigno e per i vini «Alto
Adige»  con  le  sottozone  di  cui all'art. 1, per ettaro di coltura
specializzata,  non  deve essere superiore, e il titolo alcolometrico
volumico   naturale   dei   mosti   non   deve  essere  inferiore  ai
sottoelencati limiti:
=====================================================================
                      |   Prod. max uva/ha   |Titolo alcol. min. nat.
    Denominazione     |       (kgx100)       |       (vol.%) -
=====================================================================
Alto Adige:           |                      |
---------------------------------------------------------------------
    bianco (o         |                      |
Weiss)....            |100                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Chardonnay....    |130                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Kerner....        |110                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    moscato giallo....|100                   |10
---------------------------------------------------------------------
    Müller Thurgau....|130                   |10
---------------------------------------------------------------------
    Pinot bianco....  |130                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Pinot grigio....  |130                   |11
---------------------------------------------------------------------
    Riesling....      |130                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Riesling          |                      |
italico....           |130                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Sauvignon....     |130                   |11
---------------------------------------------------------------------
    Sylvaner....      |130                   |10
---------------------------------------------------------------------
    Traminer          |                      |
aromatico....         |120                   |11
---------------------------------------------------------------------
    Cabernet....      |110                   |11
---------------------------------------------------------------------
    Lagrein....       |140                   |11
---------------------------------------------------------------------
    Lagrein rosato....|140                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Malvasia....      |110                   |11
---------------------------------------------------------------------
    Merlot rosso e    |                      |
rosato....            |130                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    moscato rosa....  | 60                   |12
---------------------------------------------------------------------
    Pinot nero e      |                      |
rosato....            |120                   |11
---------------------------------------------------------------------
    Schiava....       |140                   | 9,5
---------------------------------------------------------------------
    Schiava grigia....|140                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Colli di          |                      |
Bolzano....           |130                   |10
---------------------------------------------------------------------
    Meranese di       |                      |
collina....           |125                   |10
---------------------------------------------------------------------
    Santa             |                      |
Maddalena....         |125                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Terlano....       |125                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Terlano           |                      |
Chardonnay....        |125                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Terlano Müller    |                      |
Thurgau....           |125                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Terlano Pinot     |                      |
bianco....            |125                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Terlano Pinot     |                      |
grigio....            |125                   |11
---------------------------------------------------------------------
    Terlano           |                      |
Riesling....          |125                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Terlano Riesling  |                      |
italico....           |125                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Terlano           |                      |
Sauvignon....         |125                   |11
---------------------------------------------------------------------
    Terlano           |                      |
Sylvaner....          |125                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Valle Isarco      |                      |
Kerner....            |100                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Valle Isarco      |                      |
Müller Thurgau....    |130                   |10
---------------------------------------------------------------------
    Valle Isarco Pinot|                      |
grigio....            |100                   |11
---------------------------------------------------------------------
    Valle Isarco      |                      |
Riesling....          |100                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Valle Isarco      |                      |
Sylvaner....          |125                   |10
---------------------------------------------------------------------
    Valle Isarco      |                      |
Traminer aromatico....|100                   |11
---------------------------------------------------------------------
    Valle Isarco      |                      |
Veltliner....         |120                   |10
---------------------------------------------------------------------
    Valle Isarco      |                      |
Klausner Laitacher....|125                   | 9,5
---------------------------------------------------------------------
    Valle Venosta     |                      |
Chardonnay....        |110                   |10
---------------------------------------------------------------------
    Valle Venosta     |                      |
Kerner....            |100                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Valle Venosta     |                      |
Müller Thurgau....    |120                   |10
---------------------------------------------------------------------
    Valle Venosta     |                      |
Pinot bianco....      |110                   |10
---------------------------------------------------------------------
    Valle Venosta     |                      |
Pinot grigio....      |100                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Valle Venosta     |                      |
Riesling....          |100                   |10
---------------------------------------------------------------------
    Valle Venosta     |                      |
Sauvignon....         |100                   |10
---------------------------------------------------------------------
    Valle Venosta:    |                      |
Traminer aromatico....| 90                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Valle Venosta     |                      |
Pinot nero....        |100                   |10,5
---------------------------------------------------------------------
    Valle Venosta     |                      |
Schiava....           |120                   | 9,5
    La  resa  massima  si intende a partire dal terzo anno in avanti.
Per il secondo anno la resa massima e' quella realmente ottenuta, con
un  massimo  del  50%  delle cifre anzidette, senza la tolleranza del
20%.
    Per l'anno di impianto la resa e' zero.
    Nelle  annate  piu' favorevoli le quantita' di uve destinate alla
produzione  dei  vini  Alto  Adige  devono essere riportate ai limiti
massimi di cui sopra, sempreche' la resa unitaria non superi per piu'
del  20%  i  limiti  stessi.  La  provincia  autonoma di Bolzano, con
proprio  decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate,
prima  della  vendemmia  puo'  modificare  i  limiti  massimi di resa
unitaria  e  il  titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale in
conformita' alle norme di legge.

                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche,
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari
caratteristiche.
5.1. Zona di vinificazione.
    Le  operazioni  di  vinificazione devono avvenire all'interno del
territorio  della  provincia  di  Bolzano.  Per i vini «Alto Adige» o
«dell'Alto  Adige»  senza sottozona di cui all'art. 1 e' facolta' del
Ministero  per  le  politiche agricole, tenuto conto delle situazioni
tradizionali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la
vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento.
5.2. Correzioni.
    L'aumento  del  titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive
sono consentite ai sensi delle norme vigenti.
    E'  consentita  l'aggiunta  di  mosti e vini di colore analogo ed
anche di annate diverse appartenenti alla denominazione «Alto Adige»,
nel  limite  massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di
uve previste nell'art. 2.
    Tuttavia   l'aggiunta   di   mosti   e   vini  appartenenti  alla
denominazione   «Alto  Adige»  con  specificazione  di  sottozona  e'
consentita solo con mosti o vini di colore analogo ed anche di annate
diverse appartenenti alla medesima sottozona.
    Inoltre  e'  consentito  l'aggiunta di mosti concentrati ai sensi
delle norme vigenti.
5.3. Elaborazione.
    I  vini  «Alto  Adige»  o  «dell'Alto  Adige»  con la menzione di
vitigno  Chardonnay,  Pinot grigio, Pinot bianco, Pinot nero, possono
essere   elaborati   nella   tipologia  spumante,  secondo  le  norme
specifiche  degli  spumanti e nel rispetto delle condizioni stabilite
dal presente disciplinare.
    I  vini «Alto Adige» Spumante senza sottozone e senza menzione di
vitigno   devono  essere  elaborati  esclusivamente  nella  tipologia
spumante  a  fermentazione  in bottiglia (metodo classico) e affinati
per  almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20
mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita piu' recente.
    Le   operazioni   di  spumantizzazione  del  vino  Alto  Adige  a
fermentazione  in  bottiglia  senza  indicazione  di  vitigno  devono
avvenire all'interno della provincia di Bolzano.
    I  vini «Alto Adige» «bianco» e i vini a denominazione di origine
controllata  «Alto  Adige»  con  o senza sottozona ottenuti dalle uve
delle  varieta'  di  vite  Pinot bianco o Chardonnay o Pinot grigio o
Riesling  o  Sauvignon o Traminer aromatico o moscato giallo o Müller
Thurgau o Sylvaner o Kerner o Veltliner o moscato rosa possono essere
elaborati nella tipologia «passito».
    I  vini  «Alto  Adige»  «passito»  con  la  specificazione di due
vitigni  e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige»
con  o senza sottozona ottenuti delle uva delle varieta' di cui sopra
con  la specificazione «passito» devono essere elaborati nel rispetto
delle  norme  vigenti  per  tale tipologia, con parziale appassimento
delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento
di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la
resa  dell'uva  in  vino  pronto  per  il  consumo  non  ecceda  i 40
ettolitri/ettaro.  E'  vietata  ogni  aggiunta di mosti concentrati o
mosti  concentrati  rettificati.  Il  vino non deve essere immesso al
consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.
    Il  vino  «Alto  Adige  bianco»  e  i  vini  monovarietali con la
menzione  del  vitigno  possono  essere ottenuti da uve raccolte dopo
parziale   appassimento   sulla   pianta   che   assicuri  un  titolo
alcolometrico  naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell'uva in
vino  pronto  per  il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In
tal  caso e' esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed
e' consentita la designazione del vino come vendemmia tardiva».
5.4. Resa uva/vino.
    La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti
i vini.
    Qualora  la  resa  superi  i  limiti  suddetti,  ma  non  il 75%,
l'eccedenza  non ha diritto alla denominazione d'origine controllata.
Oltre  questi  ultimi  limiti decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutta la partita.
5.5. Invecchiamento.
    I  vini  «Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot
nero,  Alto  Adige  Cabernet,  Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige
Cabernet-Lagrein   e   Alto  Adige  Merlot-Lagrein»,  possono  essere
destinati  a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due
anni  a  far  tempo dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia, purche'
presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.
    I  vini  banchi  «Alto Adige» con o senza sottozone e con o senza
menzione  di  vitigno  possono  essere  destinati  a «riserva» con un
periodo  di  invecchiamento  di  almeno  due  anni  a  far  tempo dal
1° ottobre  dell'anno  della  vendemmia, purche' presentino un titolo
alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.
    Il  vino  spumante  a  fermentazione  in  bottiglia  «Alto  Adige
spumante» senza sottozone e senza indicazione di vitigno ad eccezione
del  spumante «Alto Adige» rose' puo' essere destinato a «riserva» se
sottoposto  ad  un  periodo  di affinamento in bottiglia di almeno 36
mesi  e  immesso  al  consumo  non  prima  di  42 mesi dal 1° ottobre
dell'anno della vendemmia della partita piu' recente.

                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

    I  vini  a  denominazione  d'origine  controllata  «Alto Adige» o
dell'«Alto  Adige»  di  cui  all'art.  1 del presente disciplinare di
produzione,  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Alto Adige».
    Spumante:
      colore:  giallo  paglierino  piu'  o meno intenso con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
      odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito;
      sapore:  sapido,  fresco,  fine  e  armonico, secco se del tipo
«extra brut» o lievemente amabile se del tipo «brut»;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    Spumante rose':
      colore: rosato piu' o meno intenso;
      odore:   bouquet  proprio  della  fermentazione  in  bottiglia,
gentile, fine, ampio e composito;
      sapore:  sapido,  fresco,  fine  e  armonico, secco se del tipo
«extra brut» o lievemente amabile se del tipo «brut»;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    Spumante  con  menzione  di  vitigno  Chardonnay o Pinot grigio o
Pinot nero o Pinot bianco:
      spuma: fine, regolare, persistente;
      colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini;
      odore: fine, delicato, leggermente da lievito;
      sapore:  morbido,  giustamente  pieno; secco se del tipo «Extra
brut»; leggermente abboccato se del tipo «brut»;
      gradazione minima alla produzione: 10,50;
      titolo  alcolometrico  complessivo  minimo  al  consumo: 11,50%
vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    Vendemmia tardiva con menzione di vitigno:
      colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
      odore: gradevole, delicato, caratteristico;
      sapore:  amabile  o  dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol. di cui
effettivo almeno 10,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    «Bianco  passito», «passito» con menzione del vitigno con o senza
sottozona  escluso  moscato  rosa  e «passito» con la menzione di due
vitigni:
      colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
      odore: gradevole, delicato, caratteristico;
      sapore:  amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o
dei vitigni di provenienza;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui
effettivo almeno 10,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    Bianco:
      colore: giallo paglierino;
      odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico;
      sapore: secco, pieno, aromatico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Chardonnay con o senza sottozona:
      colore: giallo verdognolo;
      odore: delicato, caratteristico, fruttato;
      sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Kerner con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
      odore: leggermente aromatico, fine;
      sapore: secco, pieno, caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Moscato giallo:
      colore: giallo paglierino;
      odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;
      sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole;
      titolo alcolometrico min. compl.: 11,00 di cui effettivo almeno
10,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Müller Thurgau con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
      odore: delicato, leggermente aromatico;
      sapore: secco, morbido, fruttato;
      titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,00% vol., con
la sottozona Valle Venosta e Valle Isarco 10,50% vol.; Terlano 11,50%
vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Pinot bianco con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
      odore: gradevole, caratteristico;
      sapore:  secco,  gradevolmente  amarognolo,  giustamente acido,
sapido, caratteristico;
      titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11% vol., con la
sottozona Valle Venosta 10,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Pinot grigio con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino;
      odore: non molto spiccato, gradevole;
      sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;
      titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,50% vol.; con
la sottozona Valle Venosta 11,00%vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Riesling con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
      odore: delicato, gradevole, caratteristico;
      sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;
      titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,00% vol.; con
la sottozona Terlano 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Riesling italico con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
      odore: delicato gradevole;
      sapore: secco, pieno, leggero di corpo;
      titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,00% vol.; con
la sottozona Terlano 10,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Sauvignon con o senza sottozona:
      colore: giallo tendente al verdognolo;
      odore: gradevole fruttato;
      sapore: secco, con aroma caratteristico;
      titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,50% vol.; con
la sottozona Terlano 12,00% vol. e Valle Venosta 11,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Sylvaner con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
      odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
      sapore: secco, delicato, fruttato;
      titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,00% vol.; con
la sottozona Terlano 11,50% vol. e Valle Isarco 10,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l, con la sottozona Valle
Isarco 16,0 g/l.
    Traminer aromatico con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino fino a dorato;
      odore: leggermente aromatico fino a intenso;
      sapore: pieno, gradevolmente aromatico, secco o abboccato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. di cui
effettivo almeno 11,00% vol.;
      acidita'  totale minima: 4,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco
4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Cabernet  Sauvignon  o  Cabernet  franc  o  Cabernet  con o senza
sottozona:
      colore: rubino intenso fino a granato carico;
      odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
      sapore: secco, pieno, lievemente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    Lagrein:
      colore: rubino intenso fino a granato carico;
      odore: secco, gradevole tipico della varieta';
      sapore: secco, morbido, vellutato, pieno;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    Lagrein rosato:
      colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone;
      odore: delicato, gradevole;
      sapore: secco, non molto di corpo, armonico, elegante, fresco;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Malvasia:
      colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;
      odore: gradevole, profumato;
      sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Merlot con o senza sottozona:
      colore: rosso rubino;
      odore: caratteristico, gradevole, erbaceo;
      sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    Merlot rosato o Merlot rose':
      colore: rosato con riflessi arancioni;
      odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;
      sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Moscato rosa:
      colore: da rosso a rosso rubino chiaro;
      odore: delicato e gradevole;
      sapore: dolce, gradevolmente di moscato;
      titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50% vol. o
16,00% vol. se passito di cui effettivo almeno 10,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Pinot nero con o senza sottozona:
      colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
      odore: etereo, gradevole, caratteristico;
      sapore:  secco  morbido  o  pieno  con  retrogusto  amarognolo,
armonico;
      titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,50% vol., con
la sottozona Valle Venosta 11,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    Pinot nero rosato o Pinot nero rose':
      colore: rosato;
      odore: fruttato, armonico, gradevole;
      sapore: secco, armonico, gradevole;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Schiava con o senza sottozona:
      colore: da rosso rubino chiaro a medio;
      odore: gradevole, fruttato caratteristico;
      sapore: secco, morbido, gradevole;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Schiava grigia:
      colore: rosso rubino chiaro fino a medio;
      odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato;
      sapore: secco, morbido, gradevole;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Cabernet - Lagrein:
      colore: rubino intenso fino a granato carico;
      odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
      sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    Cabernet - Merlot:
      colore: rubino intenso fino a granato;
      odore: caratteristico, leggermente erbaceo;
      sapore: secco, pieno, lievemente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    Merlot-Lagrein:
      colore: rubino intenso fino a granato;
      odore: caratteristico, etereo, leggermente erbaceo;
      sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Alto Adige» «Colli di Bolzano»:
      colore: rosso rubino da chiaro a medio;
      odore: profumato caratteristico;
      sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Alto Adige» «Meranese» o «Alto Adige» «Meranese di Collina»:
      colore: rosso rubino da chiaro fino a medio;
      odore: caratteristico con leggero profumo;
      sapore: secco, armonico, sapido;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    «Alto Adige» «Santa Maddalena»:
      colore: da rosso rubino a granato intenso;
      odore:  vinoso,  caratteristico,  con profumo ricordante quello
della viola, etereo dopo breve invecchiamento;
      sapore:  secco,  pieno,  vellutato,  leggermente  di  mandorla,
sapido;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Alto Adige» «Terlano» senza menzione di vitigno:
      colore: giallo paglierino chiaro;
      odore: caratteristico, fruttato e delicato;
      sapore: secco, giustamente acido;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
«Alto Adige» «Valle Isarco».
    Veltliner:
      colore: giallo tendente al verdolino;
      odore:  vinoso  e leggero profumo gradevole, caratteristico del
vitigno;
      sapore:  secco,  fresco,  di  fruttato,  sapido, giustamente di
corpo, caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Klausner Laitacher:
      colore: rosso chiaro fino a rubino;
      odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
      sapore: secco, leggermente acidulo, di corpo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Tutti   i   vini   di  cui  all'art.  6,  possono  presentare  il
caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno.
    E'  facolta'  del  Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e
l'estratto non riduttore minimo.

                               Art. 7.

             Etichettatura designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni.
    Alla  denominazione d'origine controllata «Alto Adige» e' vietata
l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,   marchi   privati,  purche'  non  abbiano
significato  laudativo  e non siano suscettibili di trarre in inganno
il consumatore.
    Le   menzioni   consentite   nell'etichettatura   possono  essere
utilizzate  nelle  lingue italiana e/o tedesca in base alle norme sul
bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.
7.2. Menzioni facoltative.
    I  vini  «Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot
nero,   Alto   Adige  Cabernet  (Franc  e/o  Sauvignon),  Alto  Adige
Cabernet-Merlot,    Alto    Adige    Cabernet-Lagrein,   Alto   Adige
Merlot-Lagrein,  i  vini  banchi "Alto Adige" con o senza sottozone e
con  o senza menzione di vitigno,e l'Alto Adige spumante bianco senza
indicazione  di  vitigno»,  possono  portare in etichetta la menzione
«riserva» alle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 5.3 e 5.5.
    I  vini monovarietali con indicazione di vitigno Alto Adige con o
senza  sottozona, possono portare in etichetta la menzione «vendemmia
tardiva» alle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 5.3.
7.3. Localita'.
    E'  consentito  l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  unita'  amministrative,
frazioni,  aree  piu'  ristrette  specificatamente  delimitate, dalle
quali   effettivamente  provengono  le  uve  da  cui  il  vino  cosi'
qualificato  e'  stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti
ministeriali 22 aprile 1992.
    Per  il  vino «Alto Adige Meranese di Collina» sono consentite le
seguenti  indicazioni  di  localita': Küchelberg, Gneid, Rosengarten,
Lebenberg,  Labers;  e  per  i  vini  ottenuti  da uve provenienti da
vigneti  siti  nel  territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo e'
consentito  indicare  in  etichetta  «del  Burgraviato»  o  in lingua
tedesca «Burggräfler».
    Per  il  vino  «Alto Adige Santa Maddalena» tra le indicazioni di
localita'  sono  consentite soltanto le seguenti: Santa Giustina (St.
Justina),   Laitago   (Laitach),  San  Pietro  (St.  Peter),  Guncina
(Guntschna),  San  Giorgio  (St.  Georgen),  Rencio  (Rentsch) e Rena
(Sand).
    Per  i vini «Alto Adige Santa Maddalena» prodotti da uve ottenute
da  vigneti  siti nella zona d'origine piu' antica, gia' indicata dal
decreto  ministeriale  del  23 ottobre 1931 (in Gazzetta Ufficiale n.
290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio
di  produzione  del  vino  tipico  Santa  Maddalena  (frazioni  Santa
Maddalena,  S.  Pietro,  S.  Giustina, Leitago e parte di Rencio), e'
consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico».
    Per  i vini «Alto Adige Lagrein» e «Alto Adige Lagrein rosato» (o
rose),  ottenuti  con  uve  provenienti da vigneti siti nel comune di
Bolzano,  e'  consentito  indicare  in  etichetta  la  specificazione
«Lagrein  di  Gries»,  in lingua tedesca «Grieser Lagrein» o «Lagrein
aus Gries».
    Per i vini «Alto Adige Valle Isarco» prodotti con uve ottenute da
vigneti  siti nei comuni di Bressanone, Naz-Sciaves e Varna, compresi
nel  territorio  delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare per
la  suddetta  denominazione,  e'  consentito indicare in etichetta la
specificazione di «Bressanone», in lingua tedesca «Brixner».
    Per  i  vini  «Alto  Adige  Terlano»  prodotti da uve ottenute da
vigneti siti nella zona di origine piu' antica, costituita dai comuni
di   Terlano,   Andriano   e   Nalles,   e'  consentito  l'uso  della
specificazione aggiuntiva «classico».
7.4. Caratteri e posizione in etichetta.
    La  menzione  tradizionale  «denominazione d'origine controllata»
deve  essere  riportata  in  etichetta immediatamente al di sotto del
nome  di  origine  «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» accompagnato o no
dal  nome  di vitigno o di sottozona o al di sotto del nome d'origine
«Alto Adige» e della sottozona di cui all'art. 1.
    Il  nome  del vitigno, se del caso, puo' precedere o accompagnare
nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini «Alto Adige» o
«dell'Alto Adige».
7.5. Annata.
    In  recipienti  da  lt  0,375,  lt  0,75  e  rispettivi  multipli
l'indicazione  dell'annata  di  produzione  deve  sempre  figurare in
etichetta,   ad   eccezione  dell'Alto  Adige  Spumante.  E'  inoltre
obbligatoria   l'indicazione   dell'annata   nei   casi   in  cui  la
denominazione  d'origine  controllata  «Alto  Adige» sia accompagnata
dalla menzione «passito» o dalla menzione vendemmia «tardiva» o dalla
menzione  «riserva»  o  dalla  menzione  «classico». Negli altri casi
l'indicazione dell'annata e' facoltativa.
7.6. Vigna.
    In   etichetta  puo'  essere  utilizzato  il  riferimento  a  una
microzona  di  produzione  (vigna), purche' lo stesso termine «vigna»
sia  seguito  dal corrispondente toponimo e in conformita' alle norme
vigenti.

                               Art. 8.

                           Confezionamento

8.1. Volumi nominali e recipienti.
    I  vini «Alto Adige Schiava grigia, Alto Adige bianco, Alto Adige
Santa  Maddalena  classico»  e i vini «Alto Adige» accompagnati dalla
menzione  «passito»  o  «vendemmia tardiva» o «riserva» devono essere
immessi  al  consumo  in  bottiglie  di  capacita'  nominale uguale o
inferiore a l 0,750 e rispettivi multipli.