Art. 2.
         Disposizioni in materia di limitazioni nella guida
  1.  All'art.  117  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1.  E'  consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente
A,  rilasciata  alle  condizioni  e  con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per (( il
primo  anno )) dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli
aventi  una  potenza  specifica,  riferita  alla tara, superiore a 50
kw/t.  La  limitazione  di  cui  al  presente comma non si applica ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'art.   188,   purche'  la  persona  invalida  sia  presente  sul
veicolo.»;
    c) al  comma 3,  primo  periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;
    d) al  comma 5,  primo  periodo,  le parole: «e comunque prima di
aver raggiunto l'eta' di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da
euro  74  a  euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a
euro 594».
  2.  Le  disposizioni  del  comma 2-bis  dell'art.  117  del decreto
legislativo  n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del
presente  articolo,  si  applicano ai titolari di patente di guida di
categoria  B  rilasciata  a  fare  data  dal  centottantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  All'art.  170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di
minori di anni cinque.»;
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    «6-bis.   Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma 1-bis  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594.».
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 117 e 170 del
          citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1. E' consentita
          la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata
          alle   condizioni   e  con  le  limitazioni  dettate  dalle
          disposizioni comunitarie in materia di patenti.
              2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente
          di  categoria  B  non  e'  consentito  il superamento della
          velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le
          strade extraurbane principali.
              2-bis.  Ai titolari di patente di guida di categoria B,
          per  il  primo anno dal rilascio non e' consentita la guida
          di  autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
          tara,  superiore  a  50  kw/t.  La  limitazione  di  cui al
          presente   comma non  si  applica  ai  veicoli  adibiti  al
          servizio   di   persone   invalide,  autorizzate  ai  sensi
          dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul
          veicolo.
              3.  Nel  regolamento saranno stabilite le modalita' per
          l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
          ai  commi 1,  2  e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme
          per  i  veicoli  in  circolazione  alla  data di entrata in
          vigore del presente codice.
              4.  Le  limitazioni  alla  guida  e alla velocita' sono
          automatiche   e   decorrono   dalla   data  di  superamento
          dell'esame di cui all'art. 121.
              5.  Il  titolare  di  patente di guida italiana che nei
          primi  tre  anni  dal  conseguimento  della patente circola
          oltrepassando  i  limiti  di guida e di velocita' di cui al
          presente  articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma  da  euro 148 a euro 594. La
          violazione  importa  la  sanzione amministrativa accessoria
          della  sospensione  della validita' della patente da due ad
          otto  mesi,  secondo  le  norme del capo I, sezione II, del
          titolo VI.».
              «Art.  170  (Trasporto  di  persone  e  di  oggetti sui
          veicoli  a  motore  a  due ruote). - 1. Sui motocicli e sui
          ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso
          delle  braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto
          in  posizione  corretta  e  deve  reggere  il  manubrio con
          ambedue  le mani, ovvero con una mano in caso di necessita'
          per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
          sollevando la ruota anteriore.
              1-bis.  Sui  veicoli  di  cui  al comma 1 e' vietato il
          trasporto di minori di anni cinque.
              2.  Sui  ciclomotori  e'  vietato il trasporto di altre
          persone  oltre  al  conducente,  salvo  che il posto per il
          passeggero  sia  espressamente  indicato nel certificato di
          circolazione  e che il conducente abbia un'eta' superiore a
          diciotto  anni.  Con  regolamento  emanato  con decreto del
          Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  sono
          stabiliti  le  modalita'  e i tempi per l'aggiornamento, ai
          fini  del  presente  comma, della carta di circolazione dei
          ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
          vigore   della   legge  di  conversione  del  decreto-legge
          27 giugno 2003, n. 151.
              3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero
          deve  essere  seduto  in modo stabile ed equilibrato, nella
          posizione   determinata  dalle  apposite  attrezzature  del
          veicolo.
              4.  E'  vietato  ai  conducenti  dei  veicoli di cui al
          comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
              5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare
          oggetti  che non siano solidamente assicurati, che sporgano
          lateralmente    rispetto    all'asse    del    veicolo    o
          longitudinalmente  rispetto  alla  sagoma  di  esso oltre i
          cinquanta  centimetri,  ovvero  impediscano  o  limitino la
          visibilita'  al  conducente.  Entro  i  predetti limiti, e'
          consentito  il  trasporto  di  animali purche' custoditi in
          apposita gabbia o contenitore.
              6.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al presente
          articolo e'   soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
              6-bis.  Chiunque  viola le disposizioni del comma 1-bis
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 148 a euro 594.
              7.  Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse
          da   conducente   minorenne,  dal  comma 2,  alla  sanzione
          pecuniaria  amministrativa consegue il fermo amministrativo
          del  veicolo  per  sessanta  giorni,  ai  sensi del capo I,
          sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio,
          con  un  ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per
          almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1
          e  2,  il  fermo amministrativo del veicolo e' disposto per
          novanta giorni.».