Art. 3.
          Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
  1.  All'art.  142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature
debitamente  omologate,»  sono  inserite  le  seguenti: «anche per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,»;
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    «6-bis.  Le  postazioni  di  controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e
ben  visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione   luminosi,   conformemente  alle  norme  stabilite  nel
regolamento  di  esecuzione  del  presente  codice.  Le  modalita' di
impiego  sono  stabilite  con  decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno.»;
    c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
    «9.  Chiunque  supera  di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i
limiti  massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del  pagamento  di  una  somma  da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla
violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della  patente  di  guida  ((  da  uno a tre mesi con il
provvedimento  di  inibizione  alla  guida  del veicolo, nella fascia
oraria  che  va  dalle  ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi
successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento
di  inibizione  alla  guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli
abilitati  alla  guida,  di  cui agli articoli 225 e 226 del presente
codice. ))
    9-bis.  Chiunque  supera  di  oltre  60  km/h i limiti massimi di
velocita'  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  euro  500  a euro 2.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida  da  sei  a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.»;
    d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
    «11.  Se  le  violazioni  di  cui  ai  commi 7, 8, 9 e 9-bis sono
commesse   alla  guida  di  uno  dei  veicoli  indicati  al  comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i)   e l)   le   sanzioni  amministrative
pecuniarie   e  quelle  accessorie  ivi  previste  sono  raddoppiate.
L'eccesso  di  velocita'  oltre  il  limite  al  quale  e'  tarato il
limitatore  di  velocita'  di  cui all'art. 179 comporta, nei veicoli
obbligati  a  montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo
art.  179,  per  il caso di limitatore non funzionante o alterato. E'
sempre   disposto  l'accompagnamento  del  mezzo  presso  un'officina
autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179.»;
    e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
    «12.  Quando  il titolare di una patente di guida sia incorso, in
un  periodo  di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da  otto  a  diciotto  mesi,  ai  sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida
sia  incorso,  in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione
del  comma 9-bis,  la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca
della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
  2.  Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:



{Norma violata                  Punti
     ---                         ---
Art. 142, comma 8                 2
   comma 9                       10}

  sono sostituite dalle seguenti:




{Norma violata                  Punti
     ---                         ---
Art. 142, comma 8                 5
commi 9 e 9-bis                  10}.


  3.  All'attuazione  delle  disposizioni  introdotte dal comma 1 del
presente  articolo  si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 142, del citato decreto
          legislativo  n.  285/1992,  come  modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  142  (Limiti  di  velocita).  - 1. Ai fini della
          sicurezza  della  circolazione  e  della  tutela della vita
          umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per
          le  autostrade,  i  110  km/h  per  le  strade  extraurbane
          principali,  i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
          e  per  le  strade  extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
          strade  nei  centri abitati, con la possibilita' di elevare
          tale  limite  fino  ad  un massimo di 70 km/h per le strade
          urbane  le  cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
          consentano,  previa  installazione  degli appositi segnali.
          Sulle  autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per
          ogni  senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari
          possono  elevare  il limite massimo di velocita' fino a 150
          km/h   sulla  base  delle  caratteristiche  progettuali  ed
          effettive   del   tracciato,   previa  installazione  degli
          appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del
          traffico,  le  condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati
          di  incidentalita'  dell'ultimo  quinquennio.  In  caso  di
          precipitazioni   atmosferiche   di   qualsiasi  natura,  la
          velocita'  massima  non  puo'  superare  i  110 km/h per le
          autostrade   ed   i  90  km/h  per  le  strade  extraurbane
          principali.
              2.   Entro   i   limiti   massimi  suddetti,  gli  enti
          proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
          alla  relativa  segnalazione,  limiti di velocita' minimi e
          limiti  di  velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
          comma 1,  in  determinate  strade e tratti di strada quando
          l'applicazione  al  caso  concreto dei criteri indicati nel
          comma 1   renda   opportuna  la  determinazione  di  limiti
          diversi,  seguendo  le  direttive che saranno impartite dal
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti. Gli enti
          proprietari   della  strada  hanno  l'obbligo  di  adeguare
          tempestivamente  i  limiti di velocita' al venir meno delle
          cause  che  hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
          Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  puo'
          modificare  i  provvedimenti  presi  dagli enti proprietari
          della  strada, quando siano contrari alle proprie direttive
          e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
          stesso   Ministro  puo'  anche  disporre  l'imposizione  di
          limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
          caso    di   mancato   adempimento,   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e dei trasporti puo' procedere direttamente
          alla  esecuzione  delle  opere  necessarie,  con diritto di
          rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
              3.   Le  seguenti  categorie  di  veicoli  non  possono
          superare le velocita' sottoindicate:
                a) ciclomotori: 45 km/h;
                b) autoveicoli   o   motoveicoli  utilizzati  per  il
          trasporto  delle merci pericolose rientranti nella classe 1
          figurante  in  allegato  all'accordo  di  cui all'art. 168,
          comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri
          abitati; 30 km/h nei centri abitati;
                c) macchine  agricole  e macchine operatrici: 40 km/h
          se  montati  su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
          15 km/h in tutti gli altri casi;
                d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
                e) treni   costituiti  da  un  autoveicolo  e  da  un
          rimorchio  di  cui  alle  lettere h), i) e l) dell'art. 54,
          comma 1:  70  km/h  fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
          autostrade;
                f) autobus  e  filobus  di  massa complessiva a pieno
          carico  superiore  a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
          100 km/h sulle autostrade;
                g) autoveicoli  destinati  al  trasporto di cose o ad
          altri  usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
          3,5  t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
          km/h sulle autostrade;
                h) autoveicoli  destinati  al  trasporto di cose o ad
          altri  usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
          12  t:  70  km/h  fuori  dei  centri abitati; 80 km/h sulle
          autostrade;
                i) autocarri  di  massa  complessiva  a  pieno carico
          superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
          sensi  dell'art.  82,  comma 6:  70  km/h  fuori dei centri
          abitati; 80 km/h sulle autostrade;
                l) mezzi  d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40
          km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
              4.  Nella  parte  posteriore  dei  veicoli  di  cui  al
          comma 3,  ad  eccezione  di  quelli  di cui alle lettere a)
          e b),   devono   essere   indicate   le  velocita'  massime
          consentite.  Qualora  si  tratti  di  complessi di veicoli,
          l'indicazione  del  limite va riportata sui rimorchi ovvero
          sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli
          autoveicoli  militari  ricompresi  nelle lettere c), g), h)
          ed i)  del  comma 3,  quando  siano in dotazione alle Forze
          armate,  ovvero  ai  Corpi  ed organismi indicati nell'art.
          138, comma 11.
              5.  In  tutti  i  casi nei quali sono fissati limiti di
          velocita'  restano  fermi  gli obblighi stabiliti dall'art.
          141.
              6.  Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
          velocita'  sono considerate fonti di prova le risultanze di
          apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo
          della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,
          nonche'  le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti
          relativi  ai  percorsi  autostradali,  come  precisato  dal
          regolamento.
              6-bis.  Le  postazioni di controllo sulla rete stradale
          per   il   rilevamento   della   velocita'   devono  essere
          preventivamente   segnalate   e  ben  visibili,  ricorrendo
          all'impiego  di  cartelli  o di dispositivi di segnalazione
          luminosi,    conformemente   alle   norme   stabilite   nel
          regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita'
          di  impiego  sono  stabilite  con  decreto del Ministro dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
              7.  Chiunque  non osserva i limiti minimi di velocita',
          ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
          km/h,   e'   soggetto   alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
              8.  Chiunque  supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
          km/h  i  limiti  massimi  di  velocita'  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          148 a euro 594.
              9.  Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60
          km/h  i  limiti  massimi  di  velocita'  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          370,00  a  euro  1.458,00.  Dalla  violazione  consegue  la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente  di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di
          inibizione  alla guida del veicolo, nella fascia oraria che
          va  dalle  ore  22  alle  ore 7 del mattino, per i tre mesi
          successivi  alla  restituzione  della  patente di guida. Il
          provvedimento  e'  annotato  nell'anagrafe  nazionale degli
          abilitati  alla  guida,  di cui agli articoli 225 e 226 del
          presente codice.
              9-bis.  Chiunque  supera  di  oltre  60  km/h  i limiti
          massimi    di   velocita'   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 500 a
          euro   2.000.   Dalla   violazione   consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          di  guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui
          al capo I, sezione II, del titolo VI.
              10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 22 a euro 88.
              11.  Se  le  violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis
          sono  commesse  alla  guida  di uno dei veicoli indicati al
          comma 3,  lettere b), e), f),  g), h), i)  e l) le sanzioni
          amministrative  pecuniarie e quelle accessorie ivi previste
          sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al
          quale  e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'art.
          179   comporta,   nei  veicoli  obbligati  a  montare  tale
          apparecchio,  l'applicazione  delle sanzioni amministrative
          pecuniarie  previste  dai commi 2-bis e 3 del medesimo art.
          179,  per il caso di limitatore non funzionante o alterato.
          E'  sempre  disposto  l'accompagnamento  del  mezzo  presso
          un'officina  autorizzata,  per i fini di cui al comma 6-bis
          del citato art. 179.
              12.  Quando  il  titolare  di  una patente di guida sia
          incorso,  in  un  periodo  di  due  anni,  in una ulteriore
          violazione   del   comma 9,   la   sanzione  amministrativa
          accessoria  e'  della  sospensione  della patente da otto a
          diciotto  mesi,  ai  sensi  delle  norme  di cui al capo I,
          sezione  II,  del  titolo VI.  Quando  il  titolare  di una
          patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
          una  ulteriore  violazione  del  comma 9-bis,  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  e'  la revoca della patente, ai
          sensi  delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
          VI.».
              - Si  riporta  il testo della tabella allegata all'art.
          126-bis  del  citato  decreto  legislativo n. 285 del 1992,
          come modificato dalla presente legge:
           «Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis


            ---->  Vedere tabella alle pagg. 20-21  <----

              Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
          2003  a  soggetti  che  non  siano  gia'  titolari di altra
          patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
          presente   tabella,   per  ogni  singola  violazione,  sono
          raddoppiati  qualora  le  violazioni siano commesse entro i
          primi tre anni dal rilascio.».