Art. 3-bis.
Modifiche  all'art.  157  del decreto legislativo n. 285 e successive
   modificazioni  del  1992,  in  materia  di  accensione  del motore
   durante la sosta o la fermata del veicolo.
((    1. All'art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
  «7-bis.  E'  fatto  divieto  di tenere il motore acceso, durante la
sosta  o  fermata  del  veicolo,  allo scopo di mantenere in funzione
l'impianto  di  condizionamento  d'aria  nel  veicolo  stesso;  dalla
violazione  consegue  la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 400.»;
    b) al  comma 8  sono  premesse  le  seguenti parole: «Fatto salvo
quanto disposto dal comma 7-bis,». ))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 157, del citato decreto
          legislativo  n.  285/1992  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.  157  (Arresto,  fermata  e sosta dei veicoli). -
          1. Agli effetti delle presenti norme:
                a) per arresto si intende l'interruzione della marcia
          del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
                b) per  fermata  si intende la temporanea sospensione
          della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta,
          per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero
          per   altre  esigenze  di  brevissima  durata.  Durante  la
          fermata,  che  non  deve  comunque  arrecare intralcio alla
          circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a
          riprendere la marcia;
                c) per  sosta  si intende la sospensione della marcia
          del  veicolo  protratta  nel  tempo,  con  possibilita'  di
          allontanamento da parte del conducente;
                d) per  sosta  di emergenza si intende l'interruzione
          della  marcia  nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile
          per  avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del
          conducente o di un passeggero.
              2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto
          dal  comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve
          essere collocato il piu' vicino possibile al margine destro
          della  carreggiata,  parallelamente  ad  esso  e secondo il
          senso  di  marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato,
          deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito
          dei  pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la
          sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
              3.  Fuori  dei  centri abitati, i veicoli in sosta o in
          fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma
          non   sulle   piste  per  velocipedi  ne',  salvo  che  sia
          appositamente   segnalato,   sulle  banchine.  In  caso  di
          impossibilita',   la  fermata  e  la  sosta  devono  essere
          effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della
          carreggiata,  parallelamente  ad esso e secondo il senso di
          marcia.  Sulle  carreggiate  delle strade con precedenza la
          sosta e' vietata.
              4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta
          e'   consentita  anche  lungo  il  margine  sinistro  della
          carreggiata, purche' rimanga spazio sufficiente al transito
          almeno  di  una  fila di veicoli e comunque non inferiore a
          tre metri di larghezza.
              5.  Nelle  zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli
          devono   essere   collocati   nel   modo  prescritto  dalla
          segnaletica.
              6.  Nei  luoghi  ove  la sosta e' permessa per un tempo
          limitato  e'  fatto  obbligo ai conducenti di segnalare, in
          modo  chiaramente  visibile,  l'orario  in  cui la sosta ha
          avuto  inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della
          durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione.
              7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un
          veicolo,  di  discendere  dallo stesso, nonche' di lasciare
          aperte  le  porte,  senza  essersi  assicurato che cio' non
          costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della
          strada.
              7-bis.  E'  fatto  divieto  di tenere il motore acceso,
          durante  la  sosta  o  fermata  del  veicolo, allo scopo di
          mantenere  in funzione l'impianto di condizionamento d'aria
          nel  veicolo  stesso; dalla violazione consegue la sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 200 a
          euro 400.
              8.   Fatto   salvo  quanto  disposto  dal  comma 7-bis,
          chiunque   viola   le   disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo e'   soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.».