Art. 4.
           Disposizioni in materia di uso dei dispositivi
                 radiotrasmittenti durante la guida
  1.  Il  comma 3  dell'art.  173  del decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
  «3.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00
a euro 285,00.
  3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro
148,00   a   euro  594,00.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  patente  di guida da uno a tre
mesi,  qualora  lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio.».
  2.  Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:



{Norma violata                  Punti
     ---                         ---
Art. 173, comma 3                 5}




  sono sostituite dalle seguenti:





{Norma violata                  Punti
     ---                         ---
Art. 173, commi 3 e 3-bis         5}.

          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto
          legislativo  n.  285/1992,  come  modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  173  (Uso  di  lenti o di determinati apparecchi
          durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida, al
          quale  in  sede  di rilascio o rinnovo della patente stessa
          sia  stato  prescritto  di  integrare le proprie deficienze
          organiche  e  minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo
          di  lenti  o  di  determinati  apparecchi,  ha l'obbligo di
          usarli durante la guida.
              2.  E'  vietato  al  conducente  di  far uso durante la
          marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
          sonore,  fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle
          Forze  armate  e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e
          di polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai
          servizi  delle  strade, delle autostrade ed al trasporto di
          persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a
          viva  voce  o  dotati  di  auricolare purche' il conducente
          abbia  adeguata  capacita'  uditiva ad entrambe le orecchie
          che  non  richiedono  per il loro funzionamento l'uso delle
          mani.
              3.  Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 70,00 a euro 285,00.
              3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma  da  euro  148,00  a  euro 594,00. Si applica la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente  di  guida  da  uno  a  tre mesi, qualora lo stesso
          soggetto  compia  un'ulteriore  violazione  nel corso di un
          biennio.».
              - Per  il testo della tabella allegata all'art. 126-bis
          del   decreto   legislativo   n.   285/1992,  si  vedano  i
          riferimenti normativi all'art. 3.