Art. 4. Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida 1. Il comma 3 dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: «3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.». 2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: {Norma violata Punti --- --- Art. 173, comma 3 5} sono sostituite dalle seguenti: {Norma violata Punti --- --- Art. 173, commi 3 e 3-bis 5}. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla presente legge: «Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. 2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente abbia adeguata capacita' uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.». - Per il testo della tabella allegata all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285/1992, si vedano i riferimenti normativi all'art. 3.