Art. 5.
Modifiche  agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del
   1992,  in  materia  di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto
   l'effetto di stupefacenti.
  1.  All'art.  186  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato:
    a) con  l'ammenda  da  euro  500  a  euro 2000, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,5  e  non  superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
    b) con  l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre
mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un
tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro  (g/l).  All'accertamento  del  reato  consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno;
    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei
mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un
tasso   alcolemico   superiore   a   1,5   grammi  per  litro  (g/l).
All'accertamento   del  reato  consegue  in  ogni  caso  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno  a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del
capo  I,  sezione  II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di
recidiva  nel  biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano
le disposizioni dell'art. 223.
  2-bis.  Se  il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale,  le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto
il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
Capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
  2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e' il tribunale in composizione monocratica.
  2-quater.  Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui
ai  commi 2  e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti»;
    b) al  comma 5,  dopo  il  terzo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente:  «Si  applicano  le  disposizioni del comma 5-bis dell'art.
187.»;
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto
dell'accertamento  di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500
a  euro  10.000.  Se  la  violazione  e'  commessa in occasione di un
incidente  stradale  in  cui  il  conducente e' rimasto coinvolto, si
applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro
12.000.   Dalle  violazioni  conseguono  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei  mesi  a  due  anni e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo  di  centottanta  giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo  VI,  salvo  che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione.  Con  l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione
della  patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita  medica  secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso
soggetto  compie  piu'  violazioni nel corso di un biennio, e' sempre
disposta  la  sanzione  amministrativa  accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
    d) al  comma 8,  primo  periodo,  le  parole:  «del comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;
    e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  «9.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai commi 4 e 5 risulti un
valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per  litro,  ferma  restando  l'applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2   e   2-bis,  il  prefetto,  in  via  cautelare,  dispone  la
sospensione  della  patente fino all'esito della visita medica di cui
al comma 8.».
  2.  All'art.  187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
  «1.  Chiunque  guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da
euro  1000  a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della  sospensione  della patente di guida da sei mesi ad un anno. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,
del  titolo  VI,  quando  il  reato  e' commesso dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore
a  3,5t.  o  di  complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel
biennio.   Ai   fini   del  ritiro  della  patente  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 223.
  1-bis.  Se  il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver  assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale,  le  pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto
il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
  1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e'   il  tribunale  in  composizione  monocratica.  Si  applicano  le
disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.»;
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non  sia  immediatamente  disponibile  e  gli  accertamenti di cui al
comma 2  abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per
ritenere   che  il  conducente  si  trovi  in  stato  di  alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli  organi  di  polizia  stradale  possono  disporre il ritiro della
patente  di  guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per
un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell'art.   216   in  quanto  compatibili.  La  patente  ritirata  e'
depositata  presso  l'ufficio  o  il  comando da cui dipende l'organo
accertatore.»;
    c) il comma 7 e' abrogato;
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  «8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto
alle  sanzioni  di  cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la
quale  e'  disposta  la sospensione della patente, il prefetto ordina
che  il  conducente  si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
119».
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 186 e 187 del
          citato  decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  186  (Guida  sotto  l'influenza  dell'alcool). -
          1. E'  vietato  guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
          dell'uso di bevande alcoliche.
              2.  Chiunque  guida in stato di ebbrezza e' punito, ove
          il fatto non costituisca piu' grave reato:
                a) con  l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto
          fino  a  un  mese,  qualora  sia  stato accertato un valore
          corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non
          superiore  a  0,8  grammi per litro (g/l). All'accertamento
          del  reato  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
                b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto
          fino  a  tre  mesi,  qualora  sia stato accertato un valore
          corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
          superiore  a  1,5  grammi per litro (g/l). All'accertamento
          del  reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida da sei
          mesi ad un anno;
                c) con   l'ammenda   da  euro  1.500  a  euro  6.000,
          l'arresto  fino  a sei mesi, qualora sia stato accertato un
          valore  corrispondente  ad  un tasso alcolemico superiore a
          1,5  grammi  per  litro  (g/l).  All'accertamento del reato
          consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
          della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
          La  patente  di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo
          I,  sezione  II, del titolo VI, quando il reato e' commesso
          dal  conducente  di  un  autobus  o  di un veicolo di massa
          complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi
          di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini
          del  ritiro  della  patente  si  applicano  le disposizioni
          dell'art. 223.
              2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
          incidente  stradale,  le  pene  di  cui  al  comma 2)  sono
          raddoppiate  ed  e'  disposto  il  fermo amministrativo del
          veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II,
          del  titolo  VI,  salvo che il veicolo appartenga a persona
          estranea   al   reato.   E'   fatta   salva  in  ogni  caso
          l'applicazione  delle  sanzioni  accessorie  previste dagli
          articoli 222 e 223.
              2-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di cui al
          presente   articolo   e'   il   tribunale  in  composizione
          monocratica.
              2-quater.   Le   disposizioni  relative  alle  sanzioni
          accessorie  di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
          caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
              3.  Al  fine  di  acquisire elementi utili per motivare
          l'obbligo  di  sottoposizione  agli  accertamenti di cui al
          comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
          commi l  e  2,  secondo  le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno,  nel  rispetto della riservatezza personale e
          senza   pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,  possono
          sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti qualitativi non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
              4.  Quando  gli  accertamenti  qualitativi  di  cui  al
          comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente
          ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
          conducente  del  veicolo  si  trovi in stato di alterazione
          psico-fisica   derivante  dall'influenza  dell'alcool,  gli
          organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
          anche  accompagnandolo  presso  il  piu'  vicino  ufficio o
          comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
          strumenti e procedure determinati dal regolamento.
              5.  Per  i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
          sottoposti  alle  cure  mediche,  l'accertamento  del tasso
          alcoolemico  viene effettuato, su richiesta degli organi di
          Polizia  stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte
          delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o
          comunque  a  tali  fini  equiparate. Le strutture sanitarie
          rilasciano  agli  organi  di  Polizia  stradale la relativa
          certificazione,   estesa   alla   prognosi   delle  lesioni
          accertate,  assicurando  il rispetto della riservatezza dei
          dati  in  base  alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
          necessari  per  l'espletamento degli accertamenti di cui al
          presente   comma sono   reperiti   nell'ambito   dei  fondi
          destinati  al  Piano  nazionale della sicurezza stradale di
          cui  all'art.  32  della  legge  17 maggio 1999, n. 144. Si
          applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.
              6.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai commi 4 o 5
          risulti  un  valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico
          superiore  a  0,5  grammi per litro (g/l), l'interessato e'
          considerato  in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
          delle sanzioni di cui al comma 2.
              7.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, in caso di
          rifiuto  dell'accertamento  di  cui  ai  commi 3,  4 o 5 il
          conducente  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la
          violazione   e'  commessa  in  occasione  di  un  incidente
          stradale  in  cui  il  conducente  e' rimasto coinvolto, si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000
          ad  euro  12.000.  Dalle  violazioni conseguono la sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          di  guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo
          amministrativo  del  veicolo  per un periodo di centottanta
          giorni  ai  sensi  del  capo  I, sezione II, del titolo VI,
          salvo  che  il  veicolo  appartenga a persona estranea alla
          violazione.  Con  l'ordinanza  con  la quale e' disposta la
          sospensione  della  patente,  il  prefetto  ordina  che  il
          conducente   si  sottoponga  a  visita  medica  secondo  le
          disposizioni  del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie
          piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta
          la  sanzione  amministrativa  accessoria della revoca della
          patente  di  guida  ai  sensi  del  capo I, sezione II, del
          titolo VI.
              8.  Con  l'ordinanza  con  la  quale  viene disposta la
          sospensione  della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il
          prefetto  ordina  che  il conducente si sottoponga a visita
          medica  ai  sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire
          nel  termine  di sessanta giorni. Qualora il conducente non
          vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo'
          disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di
          guida fino all'esito della visita medica.
              9.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai commi 4 e 5
          risulti  un  valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico
          superiore   a   1,5   grammi   per  litro,  ferma  restando
          l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
          prefetto,  in  via  cautelare, dispone la sospensione della
          patente  fino  all'esito  della  visita  medica  di  cui al
          comma 8.».
              «Art.  187  (Guida in stato di alterazione psico-fisica
          per  uso  di sostanze stupefacenti). - 1. Chiunque guida in
          stato   di   alterazione  psico-fisica  dopo  aver  assunto
          sostanze  stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda
          da  euro  1000  a  euro  4000  e l'arresto fino a tre mesi.
          All'accertamento   del  reato  consegue  in  ogni  caso  la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente  di  guida  da  sei  mesi ad un anno. La patente di
          guida  e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,
          del  titolo  VI, quando il reato e' commesso dal conducente
          di  un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
          carico  superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero
          in  caso  di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
          patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.
              1-bis.   Se  il  conducente  in  stato  di  alterazione
          psico-fisica  dopo  aver  assunto  sostanze  stupefacenti o
          psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al
          comma 1   sono   raddoppiate   ed   e'  disposto  il  fermo
          amministrativo  del veicolo per novanta giorni ai sensi del
          capo  I,  sezione  II,  del titolo VI, salvo che il veicolo
          appartenga  a  persona estranea al reato. E' fatta salva in
          ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste
          dagli articoli 222 e 223.
              1-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di cui al
          presente   articolo e'   il   tribunale   in   composizione
          monocratica.  Si  applicano  le disposizioni dell'art. 186,
          comma 2-quater.
              2.  Al  fine  di  acquisire elementi utili per motivare
          l'obbligo  di  sottoposizione  agli  accertamenti di cui al
          comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
          commi 1  e  2,  secondo  le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno,  nel  rispetto della riservatezza personale e
          senza   pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,  possono
          sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti qualitativi non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
              3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono
          esito  positivo  ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
          motivo  di  ritenere che il conducente del veicolo si trovi
          sotto    l'effetto    conseguente   all'uso   di   sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope, gli agenti di Polizia stradale
          di  cui all'art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
          obblighi  previsti  dalla legge, accompagnano il conducente
          presso  strutture  sanitarie  fisse  o  mobili afferenti ai
          suddetti  organi  di  Polizia  stradale  ovvero  presso  le
          strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
          comunque  a  tali  fini  equiparate,  per  il  prelievo  di
          campioni  di  liquidi  biologici ai fini dell'effettuazione
          degli  esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
          stupefacenti  o psicotrope e per la relativa visita medica.
          Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
          compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
              4.  Le  strutture  sanitarie  di  cui  al  comma 3,  su
          richiesta  degli organi di Polizia stradale di cui all'art.
          12,  commi 1  e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui
          conducenti  coinvolti  in  incidenti  stradali e sottoposti
          alle  cure  mediche,  ai  fini  indicati  dal comma 3; essi
          possono   contestualmente   riguardare   anche   il   tasso
          alcolemico previsto nell'art. 186.
              5.  Le  strutture  sanitarie  rilasciano agli organi di
          Polizia  stradale  la  relativa certificazione, estesa alla
          prognosi  delle  lesioni accertate, assicurando il rispetto
          della   riservatezza   dei   dati   in  base  alle  vigenti
          disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento
          degli  accertamenti  conseguenti ad incidenti stradali sono
          reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale
          della  sicurezza  stradale  di  cui all'art. 32 della legge
          17 maggio   1999,  n.  144.  Copia  del  referto  sanitario
          positivo  deve  essere  tempestivamente  trasmessa,  a cura
          dell'organo  di Polizia che ha proceduto agli accertamenti,
          al  prefetto  del  luogo  della commessa violazione per gli
          eventuali provvedimenti di competenza.
              5-bis.  Qualora  l'esito  degli  accertamenti di cui ai
          commi 3,  4  e  5  non sia immediatamente disponibile e gli
          accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
          se  ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente
          si   trovi   in  stato  di  alterazione  psico-fisica  dopo
          l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope, gli
          organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
          patente  di  guida  fino  all'esito  degli  accertamenti e,
          comunque,  per  un periodo non superiore a dieci giorni. Si
          applicano   le   disposizioni   dell'art.   216  in  quanto
          compatibili.  La  patente  ritirata  e'  depositata  presso
          l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
              6.   Il   prefetto,  sulla  base  della  certificazione
          rilasciata  dai  centri  di  cui  al comma 3, ordina che il
          conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
          119  e  dispone  la  sospensione,  in  via cautelare, della
          patente  fino  all'esito  dell'esame  di revisione che deve
          avvenire  nel  termine  e  con  le  modalita'  indicate dal
          regolamento.
              7. (Abrogato).
              8.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, in caso di
          rifiuto  dell'accertamento  di  cui  ai  commi 2, 3 o 4, il
          conducente  e'  soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186,
          comma 7.  Con  l'ordinanza  con  la  quale  e'  disposta la
          sospensione  della  patente,  il  prefetto  ordina  che  il
          conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
          119.».