Art. 6.
Nuove  norme  volte  a  promuovere  la  consapevolezza  dei rischi di
   incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
  1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di
comportamento  degli  utenti»  sono aggiunte, in fine, le seguenti:«,
con  particolare  riferimento all'informazione sui rischi conseguenti
all'assunzione  di  sostanze  psicotrope,  stupefacenti  e di bevande
alcoliche».
  2.  Tutti  i  titolari  e  i gestori di locali ove si svolgono, con
qualsiasi  modalita'  e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme
di  intrattenimento,  congiuntamente  all'attivita'  di  vendita e di
somministrazione  di  bevande  alcoliche,  ((  devono interrompere la
somministrazione  di  bevande  alcoliche dopo le ore 2 della notte ed
assicurarsi  che  all'uscita  del locale sia possibile effettuare, in
maniera  volontaria  da  parte dei clienti, una rilevazione del tasso
alcolemico;  inoltre  ))  devono  esporre  all'entrata, all'interno e
all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
    a) la  descrizione  dei  sintomi  correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
    b) le  quantita',  espresse  in  centimetri cubici, delle bevande
alcoliche  piu'  comuni  che  determinano  il  superamento  del tasso
alcolemico  per  la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
  3.  L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la
sanzione  di  chiusura  del  locale  da  sette  fino a trenta giorni,
secondo la valutazione dell'autorita' competente.
  4.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i
contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto
          legislativo  n.  285/1992  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.  230  (Educazione  stradale).  - 1. Allo scopo di
          promuovere   la   formazione  dei  giovani  in  materia  di
          comportamento  stradale e di sicurezza del traffico e della
          circolazione,  nonche'  per promuovere ed incentivare l'uso
          della  bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   e   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca d'intesa con i Ministri
          dell'interno,   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, avvalendosi
          dell'Automobile    Club    d'Italia,   delle   associazioni
          ambientaliste  riconosciute  dal  Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  ai sensi dell'art. 13 della
          legge   8 luglio   1986,   n.  349,  di  societa'  sportive
          ciclistiche  nonche'  di  enti e associazioni di comprovata
          esperienza  nel settore della prevenzione e della sicurezza
          stradale  e  della  promozione  ciclistica  individuati con
          decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          predispongono  appositi  programmi,  corredati dal relativo
          piano  finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria
          nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado, ivi compresi gli
          istituti  di  istruzione artistica e le scuole materne, che
          concernano  la  conoscenza  dei  principi  della  sicurezza
          stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica,
          delle  norme  generali  per  la  condotta  dei veicoli, con
          particolare  riferimento  all'uso della bicicletta, e delle
          regole  di  comportamento  degli  utenti,  con  particolare
          riferimento   all'informazione   sui   rischi   conseguenti
          all'assunzione  di  sostanze  psicotrope, stupefacenti e di
          bevande alcoliche.
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della   ricerca,   con  propria  ordinanza,  disciplina  le
          modalita'  di  svolgimento  dei  predetti  programmi  nelle
          scuole,  anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di
          polizia    municipale,   nonche'   di   personale   esperto
          appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private;
          l'ordinanza  puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi
          per  i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi
          stessi.  Le  spese  eventualmente  occorrenti sono reperite
          nell'ambito  degli  ordinari stanziamenti di bilancio delle
          amministrazioni medesime.
              2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          predispone   annualmente  un  programma  informativo  sulla
          sicurezza   stradale,   sottoponendolo   al   parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  alle quali riferisce
          sui risultati ottenuti.».