Art. 6-bis.
               Fondo contro l'incidentalita' notturna
((    1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il Fondo contro l'incidentalita' notturna.
  2.  Chiunque,  dopo  le  ore  20  e  prima  delle  ore 7, viola gli
articoli 141,  142,  commi 8  e  9, 186 e 187 del decreto legislativo
30 aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la
sanzione  amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati
al Fondo contro l'incidentalita' notturna.
  3.  Le  risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per
le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna.
  4.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze,   con   decreto   adottato   di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  con  il Ministro dei trasporti, emana il regolamento
per l'attuazione del presente articolo.
  5.  Per  il  finanziamento  iniziale del Fondo di cui al comma 1 e'
autorizzata  la  spesa  di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007,
2008  e  2009.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))
          Riferimenti normativi:
              - Il   testo   dell'art.   141,   del   citato  decreto
          legislativo n. 285/1992, cosi' recita:
              «Art.  141  (Velocita).  - 1. E' obbligo del conducente
          regolare  la  velocita'  del  veicolo  in  modo  che, avuto
          riguardo  alle caratteristiche, allo stato ed al carico del
          veicolo  stesso,  alle  caratteristiche  e  alle condizioni
          della  strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di
          qualsiasi   natura,   sia  evitato  ogni  pericolo  per  la
          sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di
          disordine per la circolazione.
              2.  Il  conducente  deve sempre conservare il controllo
          del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le
          manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
          l'arresto  tempestivo  del  veicolo  entro i limiti del suo
          campo   di  visibilita'  e  dinanzi  a  qualsiasi  ostacolo
          prevedibile.
              3.  In  particolare,  il  conducente  deve  regolare la
          velocita'  nei  tratti  di  strada  a visibilita' limitata,
          nelle  curve,  in  prossimita'  delle  intersezioni e delle
          scuole  o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati
          dagli  appositi  segnali, nelle forti discese, nei passaggi
          stretti  o  ingombrati,  nelle  ore  notturne,  nei casi di
          insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per
          altre  cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque
          nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
              4.  Il  conducente deve, altresi', ridurre la velocita'
          e,  occorrendo,  anche  fermarsi  quando  riesce malagevole
          l'incrocio   con   altri   veicoli,  in  prossimita'  degli
          attraversamenti  pedonali  e, in ogni caso, quando i pedoni
          che  si  trovino  sul  percorso tardino a scansarsi o diano
          segni  di  incertezza  e  quando,  al  suo avvicinarsi, gli
          animali   che  si  trovino  sulla  strada  diano  segni  di
          spavento.
              5. Il conducente non deve gareggiare in velocita'.
              6.   Il  conducente  non  deve  circolare  a  velocita'
          talmente  ridotta da costituire intralcio o pericolo per il
          normale flusso della circolazione.
              7.   All'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
          articolo  e' tenuto anche il conducente di animali da tiro,
          da soma e da sella.
              8.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma 3  e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 74 a euro 296.
              9.  Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,
          chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          148 a euro 594.
              10.  Se si tratta di violazioni commesse dal conducente
          di  cui  al  comma 7  la  sanzione  amministrativa  e'  del
          pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
              11.  Chiunque  viola le altre disposizioni del presente
          articolo e'   soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.».
              - Per il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 142 del citato
          decreto legislativo n. 285 del 1992 si vedano i riferimenti
          all'art. 3.
              - Per  il  testo  degli  articoli  186 e 187 del citato
          decreto legislativo n. 285 del 1992 si vedano i riferimenti
          normativi all'art. 5.
              - Il  testo  del  comma  1036,  dell'art. 1 della legge
          27 dicembre  2006,  recante «Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria  2007)»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          27 dicembre  2006,  n.  299,  supplemento  ordinario, e' il
          seguente:
              «1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attivita'
          del  Ministero  dei trasporti per la prevenzione in materia
          di   circolazione   ed   antinfortunistica   stradale,   e'
          autorizzata  la  spesa  di  15 milioni di euro per ciascuno
          degli   anni   2007,   2008   e   2009,   finalizzata  alla
          realizzazione  di  azioni volte a diffondere i valori della
          sicurezza   stradale   e   ad   assicurare   una   adeguata
          informazione  agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le
          capacita'  dei  conducenti,  a  rafforzare  i  controlli su
          strada   anche   attraverso   l'implementazione  di  idonee
          attrezzature   tecniche,   a  migliorare  gli  standard  di
          sicurezza dei veicoli.».