Art. 2.
  A  norma  dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38,  gli  incrementi  annuali  come sopra determinati dovranno essere
riassorbiti  nell'anno  in  cui  scattera'  la variazione retributiva
minima  non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e
4,  della  legge  n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base
per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e  per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 13 luglio 2007
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 137