Art. 3.
  A  norma  dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio
1982,  n.  251,  ed  ai  sensi  dell'art.  11 del decreto legislativo
23 febbraio  2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere,
in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi
diritto, a decorrere dal 1° luglio 2007, e' fissato in Euro 1.725,45.