Art. 2.
  A  norma  dell'art.  76 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio
1982,  n.  251,  ed  ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio   2000,   n.   38,   l'assegno  per  l'assistenza  personale
continuativa,  a  decorrere  dal  1°  luglio 2007, e' fissato in Euro
430,63.