(all. 1 - art. 1)
ACCORDO   PER   L'ISTITUZIONE   DEL  FONDO  NAZIONALE  DI  PREVIDENZA
   COMPLEMENTARE  PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DEGLI ENTI PUBBLICI
   NON  ECONOMICI,  DELLA  PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI,
   DELL'ENAC E DEL CNEL.
Premessa.
    Visto   il   decreto   legislativo   n.   124/1993  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia
pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore della previdenza
pubblica,   per   il   sostegno   alla   previdenza  complementare  e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria;
    Visto  il  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia
di forme pensionistiche complementari;
    Visto   quanto  disposto  dall'art.  1,  comma 767,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
    Vista  la  legge  8 agosto  1995,  n. 335, di riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre 1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei
fondi  pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato
dal  successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
2 marzo 2001;
    Visto  il decreto ministeriale del 15 maggio 2007, n. 79, recante
norme  per  l'individuazione  dei  requisiti di professionalita' e di
onorabilita'  dei  soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari;
    Visto  l'accordo  quadro  nazionale  in materia di trattamento di
fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici
sottoscritto il 29 luglio 1999;
    Visto quanto disposto dal Protocollo di esplicitazione in tema di
costituzione   dei   fondi   pensione  complementare  -  sottoscritto
l'8 maggio 2001;
    Visto quanto previsto dalle seguenti disposizioni contrattuali:
Personale non dirigente comparto Ministeri:
    art.  36  del  CCNL  parte  normativa 1998/2001 e parte economica
1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;
    art.  8  del  CCNL  relativo  al  personale  non dirigente per il
biennio economico 2000/2001 - sottoscritto il 21 febbraio 2001;
    art. 32 del CCNL integrativo del CCNL del personale non dirigente
sottoscritto  in  data  16 febbraio  1999 - sottoscritto il 16 maggio
2001.
Personale non dirigente comparto Enti pubblici non economici:
    art.  48  del  CCNL  parte  normativa 1998/2001 e parte economica
1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;
    art.  5 del CCNL secondo biennio economico 2000 - sottoscritto il
14 marzo 2001.
Personale   non  dirigente  comparto  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri:
    articoli 94  e 95 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005
e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 17 maggio 2004.
Personale non dirigente dell'ENAC:
    articoli 74  e  95  del  CCNL  relativo  al quadriennio normativo
1998-2001   e  al  biennio  economico  1998-1999  -  sottoscritto  il
19 dicembre 2001.
Personale non dirigente del CNEL:
    art.  80  del  CCNL  per  il  personale non dirigente relativo al
quadriennio  normativo  1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 -
sottoscritto il 14 febbraio 2001;
    art.  6  del  CCNL  per  il  personale  non dirigente relativo al
biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 4 dicembre 2001;
    art.  1  del  CCNL  ad integrazione del CCNL sottoscritto in data
14 febbraio   2001   per  il  personale  non  dirigente  del  CNEL  -
sottoscritto il 24 luglio 2003.
Dirigenza comparto Ministeri:
    art.  2  dell'Accordo  relativo alla sequenza contrattuale di cui
agli  articoli 36  e 46 del CCNL 5 aprile 2001 I biennio e all'art. 3
del  CCNL  5 aprile  2001  II biennio del personale dell'area 1 della
dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
    art.  71 del CCNL area I per il quadriennio normativo 2002/2005 e
per il biennio economico 2002/2003 - sottoscritto il 21 aprile 2006.
Dirigenza comparti Enti pubblici non economici:
    art.  2  dell'Accordo  relativo alla sequenza contrattuale di cui
agli  articoli 36  e 46 del CCNL 5 aprile 2001 I biennio e all'art. 3
del  CCNL  5 aprile  2001  II biennio del personale dell'area I della
Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
    art. 72 del CCNL area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e
per il biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 1° agosto 2006.
Dirigenza comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri:
    art.  2  dell'Accordo  relativo alla sequenza contrattuale di cui
agli  articoli 36  e 46 del CCNL 5 aprile 2001 I biennio e all'art. 3
del  CCNL  5 aprile  2001  II biennio del personale dell'area I della
dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
    art. 71 del CCNL area VIII per il quadriennio normativo 2002-2005
e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 13 aprile 2006.
Dirigenza ENAC:
    art. 37 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio
economico 1998-1999 - sottoscritto il 15 luglio 2002;
    art.  67 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il
biennio  economico 2002-2003 relativo all'area dirigenziale dell'ENAC
- sottoscritto il 30 maggio 2007.
Dirigenza CNEL:
    art.  53 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il
biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 20 dicembre 2001;
    art.  70 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il
biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 19 gennaio 2007.
    Le parti concordano:
      di   istituire   una   forma   pensionistica   complementare  a
contribuzione  definita ed a capitalizzazione individuale, da attuare
mediante  costituzione del Fondo nazionale pensione complementare per
i  lavoratori  dei  comparti  Ministeri, Enti pubblici non economici,
Presidenza  del Consiglio dei Ministri e per i lavoratori dell'ENAC e
del  CNEL,  di seguito denominato «Fondo» per brevita' di dizione. Il
Fondo  e'  alimentato dai contributi stabiliti dal presente accordo e
da  quelli  eventualmente  fissati da successivi contratti collettivi
nazionali di lavoro;
      che  il presente accordo non abroga, nel rispetto delle attuali
disposizioni   di   legge,   i  fondi  ad  esso  pre-esistenti  nelle
amministrazioni, enti ed aree cui si applica;
      che  i  contenuti del presente accordo istitutivo devono essere
recepiti  nello  statuto  dell'istituendo  Fondo,  unitamente ad ogni
altro  aspetto  disciplinato dalla normativa vigente o da delibere in
materia statutaria della Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
di seguito denominata «COVIP».

                               Art. 1.
                            Costituzione
    1. Il  Fondo  e'  costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del
codice  civile  e  del  decreto  legislativo n. 124/1993 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  di  seguito  indicato  per brevita'
«Decreto».
    2. Il Fondo e' disciplinato dallo statuto.
    3. Il  regolamento  elettorale  disciplina  le  modalita'  per la
elezione  dei  delegati  che  rappresentano  i  lavoratori  associati
all'assemblea di cui all'art. 5.

                               Art. 2.
                             Destinatari
    1. Sono  destinatari  delle  prestazioni  del  Fondo i lavoratori
dipendenti  ai  quali  si  applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti
sindacali  e  dall'ARAN  per  i comparti Ministeri, Enti pubblici non
economici,  Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' per l'ENAC
e  per  il  CNEL,  e per le relative aree dirigenziali, i quali siano
assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
      a) contratto a tempo indeterminato;
      b) contratto part-time a tempo indeterminato;
      c) contratto  a tempo determinato anche part-time, e ogni altra
tipologia  di  rapporto  di  lavoro flessibile, secondo la disciplina
legislativa  e  contrattuale  vigente  nel  tempo,  di  durata pari o
superiore a tre mesi continuativi.
    2. I   lavoratori,   come  identificati  al  comma 1,  a  seguito
dell'adesione   volontaria   al   Fondo,   acquistano  il  titolo  di
«associato».
    3. Possono  essere  altresi'  destinatari  delle  prestazioni del
Fondo:
      a) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di
cui  al  comma 1  ai  quali  si applicano i CCNL sottoscritti per gli
altri  enti  di  cui all'art. 70 decreto legislativo n. 165/2001, che
alla  data  di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora
espresso  la  volonta'  di  aderire, nonche' gli stessi lavoratori di
enti  privatizzati  o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento
vigente,   a   condizione  che  vengano  stipulati  dalle  competenti
organizzazioni  sindacali  appositi  accordi,  nei  rispettivi ambiti
contrattuali,  per  disciplinare  l'adesione  da parte dei lavoratori
interessati;
      b) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di
cui  al  comma 1 dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie
del presente accordo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui
al  comma 1,  compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi
dell'art.  31  della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le
predette  Organizzazioni,  alle  quali  competono i correlativi oneri
contrattuali,   sulla   base   delle   specifiche   disposizioni  che
disciplinano il rapporto di lavoro con le stesse Organizzazioni;
      c) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di
cui al comma 1, dipendenti dalle amministrazioni del comparto Agenzie
fiscali,  a  condizione che venga stipulato un successivo accordo per
disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
      d) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di
cui  al  comma 1,  dipendenti  dall'Agenzia del demanio, che, in data
13 aprile   2007,  ha  gia'  sottoscritto  apposito  accordo  con  le
competenti  organizzazioni  sindacali, nel quale e' stata espressa la
volonta' di aderire al costituendo Fondo.

                               Art. 3.
                              Associati
    1. Sono associati al Fondo:
      a) i lavoratori, in possesso dei requisiti di partecipazione di
cui  all'art.  2,  che  abbiano  sottoscritto  la domanda di adesione
volontaria, o che abbiano aderito con tacito assenso, se appartenenti
ai settori privati, di seguito denominati «lavoratori associati»;
      b) le  amministrazioni, gli enti ed aziende dei comparti di cui
all'art. 2, comma 1, ivi compresi l'ENAC ed il CNEL, che abbiano alle
loro   dipendenze   lavoratori  associati  al  Fondo,  d'ora  in  poi
denominati «Amministrazioni»;
      c) i  percettori  di prestazioni pensionistiche complementari a
carico del Fondo, di seguito denominati «pensionati».

                               Art. 4.
                          Organi del Fondo
    1. Sono organi del Fondo:
      a) l'assemblea dei delegati;
      b) il consiglio di amministrazione;
      c) il presidente e il vice presidente;
      d) il collegio dei revisori contabili.

                               Art. 5.
                       Assemblea dei delegati
    1. L'assemblea  e'  costituita,  nel  rispetto  del  criterio  di
partecipazione   paritetica,  da  sessanta  delegati,  per  meta'  in
rappresentanza  dei  lavoratori  associati,  eletti  da questi ultimi
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento elettorale, e per
meta',  in  rappresentanza  delle  amministrazioni,  designati con le
modalita' stabilite da apposito atto normativo del Governo.
    2. L'elezione  dei  rappresentanti  dei  lavoratori avviene sulla
base  di  liste  presentate secondo le modalita' stabilite dal citato
regolamento elettorale.
    3. Le  elezioni  per  l'insediamento  della  prima assemblea sono
indette al raggiungimento del numero di diecimila adesioni al Fondo.

                               Art. 6.
                   Il consiglio di amministrazione
    1. Il  consiglio  di  amministrazione  e'  costituito da diciotto
componenti  in  possesso  dei  requisiti  di  professionalita'  e  di
onorabilita' previsti della vigente normativa in materia.
    2. In  attuazione  del  principio  di  pariteticita',  i delegati
rappresentanti  dei  lavoratori  e  i  delegati  rappresentanti delle
amministrazioni  in  seno  all'assemblea  provvedono, disgiuntamente,
alla elezione dei rispettivi nove consiglieri componenti il consiglio
di amministrazione.
    3. Le  liste  per  le  elezioni di cui al comma 2, composte da un
numero  di  candidati  anche  superiore  al  numero di consiglieri da
eleggere, possono essere presentate:
      A)  per  la  elezione  dei  consiglieri  in  rappresentanza dei
lavoratori,   secondo   la   disciplina   dell'apposito   regolamento
elettorale;
      B)  per  la  elezione  dei  consiglieri in rappresentanza delle
amministrazioni,  secondo  le  modalita' previste nell'atto normativo
del Governo di cui all'art. 5.
    4. Qualora uno o piu' componenti del consiglio di amministrazione
siano  eletti  tra  i  delegati  dell'assemblea,  gli stessi decadono
dall'assemblea medesima al momento della loro nomina.

                               Art. 7.
                    Presidente e vice presidente
    1. Il  presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio
di amministrazione, rispettivamente ed alternativamente, tra i membri
del  consiglio  rappresentanti  le amministrazioni e tra i membri del
consiglio rappresentanti i lavoratori associati.

                               Art. 8.
                   Collegio dei revisori contabili
    1. Il  collegio  dei  revisori  contabili  e' composto da quattro
componenti effettivi e da due supplenti.
    2. In  attuazione  del  principio  di  pariteticita',  i delegati
rappresentanti  dei  lavoratori  e i delegati in rappresentanza delle
amministrazioni  in  seno  all'assemblea  provvedono, disgiuntamente,
alla   elezione   dei  rispettivi  due  componenti  effettivi  e  del
rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili.
    3. Per  la  elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste
presentate  disgiuntamente con le stesse modalita' previste dall'art.
6,  comma 3.  Ciascuna  lista  contiene i nomi di almeno due revisori
contabili effettivi e almeno di un revisore contabile supplente.
    4. Tutti  i  componenti il collegio dei revisori contabili devono
essere   in   possesso   dei   requisiti  di  professionalita'  e  di
onorabilita'  previsti  dalla  vigente  normativa in materia e devono
essere  iscritti  al registro dei revisori contabili istituito presso
il Ministero della giustizia.
    5. Il  collegio  dei revisori contabili nomina al proprio interno
il  presidente,  nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso
il presidente del consiglio di amministrazione.

                               Art. 9.
                        Impiego delle risorse
    1. Il patrimonio del Fondo e' integralmente affidato in gestione,
sulla  base  di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere
l'attivita' di gestione ai sensi dell'art. 6 del decreto.
    2. Le  convenzioni  di  gestione  indicano  le linee di indirizzo
dell'attivita',  le  modalita'  con  le  quali  esse  possono  essere
modificate,  nonche'  i  termini  e  le  modalita'  con  i  quali  e'
esercitata la facolta' di recesso dalla convenzione medesima, qualora
se ne ravvisi la necessita'.
    3. E'  in facolta' del consiglio di amministrazione realizzare un
assetto  di  gestione  delle  risorse  finanziarie atte a produrre un
unico    tasso   di   rendimento   (gestione   monocomparto)   ovvero
differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle
diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
    4. Per  il  primo  esercizio  a  partire dall'avvio del Fondo, e'
attuata  una  gestione  monocomparto,  salvo  diversa decisione degli
organi statutari.

                              Art. 10.
          Criteri di investimento e conflitti di interesse
    1. In   materia   di  criteri  di  investimento  e  conflitti  di
interesse,  si  applica  quanto  previsto  dalla vigente normativa in
materia.

                              Art. 11.
                            Contribuzione
    1. L'obbligo  contributivo  in capo ai lavoratori ed in capo alle
rispettive  amministrazioni  sorge  in  conseguenza  dell'adesione al
Fondo  da  parte  del  lavoratore  su  base volontaria. Non e' quindi
dovuto  ai  lavoratori  alcun  trattamento  retributivo sostitutivo o
alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale,
in  assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica
di associato.
    2. La    contribuzione   dovuta   al   Fondo   da   parte   delle
amministrazioni e' pari all'1% degli elementi retributivi considerati
utili  ai  fini del trattamento di fine rapporto, secondo i contratti
collettivi nazionali vigenti in materia.
    3. La  contribuzione  destinata  al  Fondo dai lavoratori e' pari
all'1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.
    4.  Per  i dipendenti iscritti all'INPDAP ai fini del trattamento
di  fine  rapporto,  sono  altresi'  contabilizzate dallo stesso ente
previdenziale:
      a) la  quota  del  2%  della  retribuzione utile al calcolo del
trattamento   di  fine  rapporto  dei  dipendenti  gia'  occupati  al
31 dicembre  1995  e  di  quelli  assunti, a tempo indeterminato, nel
periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;
      b) l'1,5%   della   base   contributiva   di   riferimento  del
trattamento  di fine servizio secondo le modalita' previste dall'art.
2,  commi 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 20 dicembre 1999;
      c) per  i  lavoratori  assunti  dal  1° gennaio  2001,  il 100%
dell'accantonamento trattamento di fine rapporto maturato nell'anno.
    5. Nei   casi   in  cui  e'  prevista  l'erogazione  diretta  del
trattamento  di  fine rapporto da parte delle amministrazioni, queste
provvedono   direttamente   agli   adempimenti  di  cui  al  comma 4,
lettere a) e c).
    6. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di
pariteticita',  e'  versata, secondo modalita' definite dal consiglio
di  amministrazione,  anche  in caso di sospensione della prestazione
lavorativa  dovuta  ad  una  delle cause espressamente previste dalle
fonti  legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata
la  percezione  di  un  trattamento  economico,  anche  se  in misura
ridotta.
    7. E' prevista la facolta' del lavoratore associato di effettuare
versamenti   aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  dal  presente
articolo,  alle  condizioni  stabilite  dallo statuto del Fondo e dal
consiglio  di  amministrazione,  fermo restando i contributi a carico
delle    amministrazioni   cosi'   come   indicato   dalla   clausola
contrattuale.
    8. In  caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei
contributi   contrattualmente   dovuti,   si  applicano  le  sanzioni
stabilite  dallo  Statuto  e  dalle  norme  indicate dal consiglio di
amministrazione.
    9. In  relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati,
le  parti  istitutive  si  incontreranno per verificare la congruita'
delle  disponibilita'  finanziarie  e  per  assumere  le  conseguenti
determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
    10. Le amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa
indicazione  sul cedolino dello stipendio, l'entita' delle trattenute
a suo carico.
    11. Ai fini dello svolgimento delle attivita' e degli adempimenti
a  carico  dell'INPDAP  in  materia  di  previdenza complementare, le
modalita'  di  comunicazione  e  di  fornitura  dei  dati informativi
occorrenti  (anagrafici,  retributivi,  contributivi),  sono definite
dagli organi del Fondo, d'intesa con l'Istituto previdenziale.

                              Art. 12.
                Ulteriori risorse destinate al Fondo
    1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3-sexies del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 20 dicembre
1999,  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  2  marzo  2001  -  testo  coordinato,  allo  scopo  di
incentivare  l'avvio  del  Fondo, le risorse disponibili a carico del
bilancio dello Stato sono utilizzabili, nel rispetto del suddetto del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  per  erogare  una  quota
aggiuntiva  del  contributo delle amministrazioni statali. Nel limite
della  dotazione  finanziaria  complessiva,  per  coloro  che saranno
associati  nel  corso  del primo anno di operativita' del Fondo, tale
quota aggiuntiva sara' erogata per soli dodici mesi e stabilita nella
misura  dell'1%.  Per  coloro  che  saranno  associati  nel corso del
secondo  anno  di  operativita'  del  Fondo  sara' invece attribuita,
sempre  per  una  durata  di  soli  dodici  mesi e nel rispetto della
dotazione  finanziaria complessiva, una quota aggiuntiva dello 0,50%.
Tali  quote  aggiuntive  del  contributo  del  datore  di lavoro, nel
rispetto del suddetto decreto, sono attribuite una tantum.
    2.   All'onere   di  cui  al  presente  articolo,  si  fa  fronte
nell'ambito  delle  risorse  disponibili  ai  sensi  del  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

                              Art. 13.
                   Adesione e permanenza nel Fondo
    1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale
con le modalita' previste dallo Statuto.
    2. L'adesione  deve  comunque  essere preceduta dalla consegna al
lavoratore  di  una  scheda  informativa  contenente  le  indicazioni
previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  ed  approvata dalla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
    3. In  caso  di  sospensione del rapporto di lavoro senza diritto
alla corresponsione delle voci di trattamento economico indicate come
utili  ai  fini  della contribuzione ai sensi dell'art. 11 permane la
condizione  di  associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.
Eventuali  contribuzioni  volontarie  del  lavoratore  possono essere
consentite   secondo   le   modalita'   stabilite  dal  consiglio  di
amministrazione.
    4.  In  caso  di  sospensione  della  prestazione lavorativa, con
fruizione anche parziale della retribuzione, permane la condizione di
associato   e  l'obbligo  contributivo  e'  disciplinato  secondo  le
modalita' previste dall'art. 11, comma 6.

                              Art. 14.
      Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
    1. L'obbligo    di    contribuzione    al    Fondo    a    carico
dell'amministrazione e del lavoratore associato cessa a seguito della
risoluzione del rapporto di lavoro.
    2. Il  lavoratore  ha  la  facolta'  di disporre unilateralmente,
mediante   presentazione   di   apposita   domanda,   la   cessazione
dell'obbligo  di versare i contributi a suo carico, ferma restando la
sussistenza  del  rapporto  associativo con il Fondo. In tal caso, si
determina  automaticamente  la cessazione dell'obbligo contributivo a
carico dell'amministrazione. Le modalita' di esercizio della suddetta
facolta' sono disciplinate nello statuto.
    3. Il  lavoratore  associato,  cessato  dal  servizio  prima  del
pensionamento,  deve  comunicare  al  Fondo  la  scelta tra una delle
seguenti opzioni:
      a) trasferimento della posizione individuale presso altro fondo
cui   il   lavoratore   associato  possa  accedere  in  relazione  al
cambiamento di settore contrattuale;
      b) trasferimento della posizione individuale presso altre forme
pensionistiche;
      c) riscatto  della  posizione  individuale;  il  riscatto della
posizione  individuale  comporta la riscossione dell'intera posizione
maturata  al  giorno  di valorizzazione successivo a quello in cui il
fondo  ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni
che  danno  diritto  al  riscatto; la liquidazione dell'importo cosi'
definito avviene secondo le modalita' stabilite nello statuto;
      d) conservazione  della  posizione individuale anche in assenza
di contribuzione.
    4. In  costanza  dei  requisiti  di  partecipazione  al Fondo, il
lavoratore   associato  ha  facolta'  di  chiedere  il  trasferimento
dell'intera   posizione   individuale  presso  altro  fondo  pensione
complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di aver
maturato  almeno  cinque anni di associazione al Fondo, limitatamente
ai  primi  cinque  anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a
tale  termine,  non  prima di tre anni. Tale fattispecie determina la
cessazione  dell'obbligo contributivo a carico dell'amministrazione e
del versamento della quota del trattamento di fine rapporto.
    5. Le  richieste  di  trasferimento  ai sensi del comma 4 possono
effettuarsi  entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre
di  ciascun  anno  e  la  relativa  contribuzione  cessa  a decorrere
rispettivamente  dal  1° luglio  del  medesimo  anno e dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
    6. Le  modalita'  relative  alla  facolta' di cui al comma 5 sono
determinati  nello  statuto  del  Fondo.  Gli  adempimenti relativi a
carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.
    7. Lo  Statuto  del  Fondo  potra'  valutare  la  possibilita' di
prosecuzione  volontaria  della  contribuzione del lavoratore cessato
dal servizio.

                              Art. 15.
                             Prestazioni
    1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni
pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianita'.
    2. Il  diritto  alla  prestazione  pensionistica per vecchiaia si
consegue  al  compimento  dell'eta' pensionabile stabilita nel regime
pensionistico  obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di
contribuzione al Fondo.
    3. Il  diritto  alla  prestazione pensionistica per anzianita' si
consegue al compimento di un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
a   quella   stabilita  per  la  pensione  di  vecchiaia  nel  regime
pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di
contribuzione al Fondo. La presente clausola trova applicazione anche
nei  confronti  dei  lavoratori  associati  la  cui  posizione  venga
acquisita  per  trasferimento  da altro fondo pensione complementare,
computando,  ai  fini  della  integrazione  dei  requisiti  minimi di
permanenza,  anche l'anzianita' contributiva maturata presso il fondo
di provenienza.
    4.  In  via  transitoria,  entro  i  primi  quindici  anni  dalla
autorizzazione  all'esercizio dell'attivita', i termini di permanenza
di cui al comma precedente sono ridotti a cinque anni.
    5. Il  lavoratore  associato che non abbia conseguito i requisiti
di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la
propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
    6. Il    Fondo    provvede   all'erogazione   delle   prestazioni
pensionistiche  complementari per vecchiaia o per anzianita' mediante
apposite  convenzioni con imprese di assicurazione e/o enti abilitati
dalla legge.
    7. Il  lavoratore  associato  che  abbia  maturato i requisiti di
accesso   alle   prestazioni   pensionistiche  per  vecchiaia  o  per
anzianita', ha facolta' di chiedere la liquidazione in forma capitale
della  prestazione  pensionistica complementare cui ha diritto, nella
percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
    8. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione
ed  ai  quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione
prodotta,  la  qualifica  di «vecchi iscritti» agli effetti di legge,
non  si  applicano  le  norme  di  cui ai commi 2, 3 e 5 del presente
articolo.  Essi  hanno  diritto  alla  liquidazione della prestazione
pensionistica  indipendentemente  dalla  sussistenza dei requisiti di
accesso  di  cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la
liquidazione  in  forma  capitale  dell'intero importo maturato sulla
propria posizione individuale.
    9. In   caso   di   morte  del  lavoratore  associato  prima  del
pensionamento, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi
diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.
    10. Trascorsi  otto  anni  di iscrizione al Fondo l'iscritto puo'
conseguire  un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto
della  prima  abitazione  per  se o per i figli, documentato con atto
notarile,  o  per  la  realizzazione  di  interventi  di recupero del
patrimonio  edilizio  di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'art. 31,
comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese
sanitarie,  per  terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti  strutture  pubbliche,  con  facolta'  di  reintegrare  la
propria posizione del Fondo.
    11. Le  modalita'  di  reintegro della posizione individuale sono
disciplinate da disposizioni del consiglio di amministrazione.
    12. Il Fondo non puo' concedere o assumere prestiti.
    13. Il  Fondo puo' stipulare convenzioni con una o piu' compagnie
di assicurazione per erogare prestazioni per invalidita' permanente e
premorienza.
    14. Il  Fondo  comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i
versamenti   effettuati   in   loro   favore  dalle  amministrazioni,
distinguendo   le  diverse  quote  contributive,  reali  e  virtuali,
previste dall'art. 11.
                              Art. 16.
                      Spese di avvio del Fondo
    1. Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP, in fase
di   prima   attuazione,   versa,  per  conto  delle  Amministrazioni
interessate,  all'atto della costituzione del fondo stesso, una quota
di  iscrizione  di  Euro 2,75  «pro  capite»  riferita  al numero dei
dipendenti dei comparti.
    2. A  tale  onere si fa fronte secondo quanto stabilito dall'art.
1,  comma 767 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
per  l'anno  2007) e con le modalita' definite dall'art. 74, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
                              Art. 17.
                   Spese per la gestione del fondo
    1. All'atto  dell'adesione  il  lavoratore associato e' tenuto al
versamento  di  una  quota  di  iscrizione  al fondo una tantum nella
misura prevista dal consiglio di amministrazione.
    2. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla
gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
    3. Alla  copertura  degli oneri della gestione amministrativa, il
fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
      a) delle  quote  di  iscrizione  non  impiegate per le spese di
avvio e di amministrazione provvisoria;
      b) di  una  «quota associativa» ricompresa nella contribuzione,
il   cui   ammontare   e'  stabilito  annualmente  dal  consiglio  di
amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
      c) degli  interessi  di  mora  versati dalle amministrazioni in
caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
      d) delle  somme  provenienti  dall'acquisizione  al Fondo delle
posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di
beneficiari ex lege;
      e) di  ogni  altra  entrata  finalizzata a realizzare l'oggetto
sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
    4. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie,
ivi  compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati
direttamente sul patrimonio del Fondo.
    5. La  quantificazione  degli oneri della gestione amministrativa
del  Fondo  e'  determinata,  di  anno in anno, con deliberazione del
consiglio  di amministrazione del Fondo, sulla base del preventivo di
spesa e nel rispetto del principio di economicita'.
                              Art. 18.
                     Norme transitorie e finali
    1. Le  parti  firmatarie  del  presente  accordo  si  impegnano a
predisporre   entro   quattro  mesi  lo  statuto  ed  il  regolamento
elettorale del Fondo.
    2. All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del
fondo   indicano,  ciascuna  per  il  numero  ad  essa  spettante,  i
componenti  del  primo  consiglio di amministrazione, e tra questi il
presidente.  Le  stesse  parti,  sempre  pro-quota,  indicano anche i
componenti  del  primo  collegio dei revisori contabili. Ai sensi del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2003,
i  componenti  in  rappresentanza  delle  amministrazioni  del  primo
consiglio  di  amministrazione  e  del  primo  collegio  dei revisori
contabili,  sono  designati  con  decreto del Ministro della funzione
pubblica  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
    3. I  primi  organi  di  cui  al comma 2 restano in carica fino a
quando  la prima assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 5, non abbia proceduto alla elezione del nuovo consiglio di
amministrazione e del nuovo collegio dei revisori contabili.
    4 Nel  rispetto  del  criterio di rappresentanza paritetica delle
amministrazioni   e   dei   lavoratori,   il   primo   consiglio   di
amministrazione  e'  composto  da  diciotto  membri,  di  cui nove in
rappresentanza  delle  amministrazioni  e  nove in rappresentanza dei
lavoratori.
    5. Nel  rispetto  del  medesimo  criterio  paritetico  di  cui al
comma 4,  il  primo  collegio  dei  revisori contabili e' composto da
quattro  membri, di cui due in rappresentanza delle amministrazioni e
2  in  rappresentanza  dei  lavoratori, e due supplenti, anche questi
ultimi  designati  in modo paritetico. Il primo collegio dei revisori
nomina,   al   proprio  interno,  il  presidente,  nell'ambito  della
rappresentanza  che  non  ha  espresso il presidente del consiglio di
amministrazione.
    6. Il   primo   consiglio  di  amministrazione  attua  tutti  gli
adempimenti  necessari,  espleta tutte le formalita' preliminari alla
richiesta  di  autorizzazione  all'esercizio  da  parte  del  Fondo e
gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
    7. Spetta  al primo consiglio di amministrazione, nel rispetto di
quanto  previsto  dall'art.  5, indire le elezioni per l'insediamento
della  prima  assemblea  al  raggiungimento della soglia di diecimila
adesioni al Fondo.
    8.  Il primo consiglio di amministrazione gestisce l'attivita' di
promozione,  potendo  allo scopo utilizzare le quote per la copertura
delle  spese  di  avvio  del  Fondo  di  cui all'art. 16 del presente
accordo,  predispone  la nota informativa e la domanda di adesione da
sottoporre  all'approvazione della commissione di vigilanza sui fondi
pensione  ed in ogni caso e' deputato a svolgere ogni altra attivita'
prevista dallo statuto.
    9. In   relazione   alla   dichiarazione  congiunta  delle  parti
nell'accordo  quadro  in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare, l'apporto delle amministrazioni al Fondo in
mezzi,  locali  o  risorse  umane  e'  disciplinato mediante apposita
convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di
quest'ultimo.
                       DICHIARAZIONE CONGIUNTA
    Nell'ottica  di  perseguire  la  parita'  di  trattamento  tra  i
lavoratori  aderenti al fondo, le parti concordano sulla opportunita'
che,  al  fine  di  sostenere  le adesioni al fondo nei primi anni di
gestione,  la quota aggiuntiva di contribuzione per i primi due anni,
di  cui  all'art.  12,  trovi  applicazione, con le stesse modalita',
anche  a favore dei dipendenti del comparto e area dirigenziale degli
enti pubblici non economici, dell'ENAC e del CNEL.