Art. 2.
    Il   numero   dei  posti  complessivamente  riservati  ai  medici
stranieri  provenienti  da  Paesi in via di sviluppo e' 32, ai medici
militari  e' 27 e alla Polizia di Stato e' di 19, come indicato nella
medesima tabella allegata, rispettivamente alle colonne IV, V e VI.