Art. 3. Possono essere attivati contratti finanziati dalle regioni, da enti pubblici, nonche' quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle universita' che si aggiungono ai contratti statali, cosi' come deliberato nella Conferenza Stato/regioni, nell'incontro del 18 aprile 2007, al fine di colmare, ove possibile il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali. I contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni ed altresi' quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle universita', verranno assegnati, con successivo provvedimento.