Art. 3.
    Possono  essere  attivati  contratti finanziati dalle regioni, da
enti  pubblici,  nonche'  quelli  derivanti da finanziamenti comunque
acquisiti  dalle  universita' che si aggiungono ai contratti statali,
cosi'  come  deliberato nella Conferenza Stato/regioni, nell'incontro
del  18 aprile 2007, al fine di colmare, ove possibile il divario tra
fabbisogni e numero dei contratti statali.
    I  contratti  aggiuntivi  finanziati  dalle  regioni  ed altresi'
quelli   derivanti   da   finanziamenti   comunque   acquisiti  dalle
universita', verranno assegnati, con successivo provvedimento.