Art. 2.
         Restituzione degli importi dei mandati informatici
         da pagare in contanti e non riscossi dai creditori
  1.  Gli  uffici  pagatori di cui all'art. 1, comma 1, restituiscono
gli  importi  dei  mandati informatici non riscossi alla scadenza del
termine  di cui al comma 3 dello stesso articolo, alla Banca d'Italia
mediante    storni   di   bonifico;   tali   importi   sono   versati
cumulativamente   sul  conto  corrente  n.  20353  aperto  presso  la
tesoreria   centrale,  intestato  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni.
  2.  Sul  conto  corrente 20353 di cui al comma 1 sono versati anche
gli  importi  dei mandati informatici da pagare in contante presso le
Tesorerie non riscossi entro il termine di cui all'art. 1, comma 3.
  3.  Le  informazioni  relative  ai singoli mandati non riscossi e i
dati  dell'accreditamento  del  relativo  importo  nel conto corrente
20353,  sono  comunicati  per  via telematica dalla Banca d'Italia al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.