Art. 2. Restituzione degli importi dei mandati informatici da pagare in contanti e non riscossi dai creditori 1. Gli uffici pagatori di cui all'art. 1, comma 1, restituiscono gli importi dei mandati informatici non riscossi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo, alla Banca d'Italia mediante storni di bonifico; tali importi sono versati cumulativamente sul conto corrente n. 20353 aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni. 2. Sul conto corrente 20353 di cui al comma 1 sono versati anche gli importi dei mandati informatici da pagare in contante presso le Tesorerie non riscossi entro il termine di cui all'art. 1, comma 3. 3. Le informazioni relative ai singoli mandati non riscossi e i dati dell'accreditamento del relativo importo nel conto corrente 20353, sono comunicati per via telematica dalla Banca d'Italia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.