Art. 3. Pagamenti in contante 1. Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza del beneficiario del mandato informatico, ovvero di colui che ne abbia la rappresentanza ai sensi degli articoli 296 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni dalla data di esigibilita' indicata nel relativo flusso informatico.