Art. 3.
                        Pagamenti in contante
  1.  Il  pagamento  in  contanti  e'  documentato  da  quietanza del
beneficiario del mandato informatico, ovvero di colui che ne abbia la
rappresentanza  ai  sensi  degli  articoli 296  e  seguenti del regio
decreto   23 maggio   1924,   n.  827,  apposta  su  apposito  modulo
predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite
dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  I  moduli  quietanzati  comprovanti  i  pagamenti eseguiti sono
conservati  dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni dalla
data di esigibilita' indicata nel relativo flusso informatico.