Art. 2.
  1.  Per  l'attuazione  degli interventi di cui all'art. 1, che sono
dichiarati   indifferibili,   urgenti,   di   pubblica   utilita'   e
costituiscono varianti ai piani urbanistici, il commissario delegato,
ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo'
affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi,
ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 4.
  2.   Il   commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori   di  cui  all'art.  1,  comma 2,  per  gli  interventi  di
competenza,  provvede  all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove
necessario,  alla  Conferenza di servizi da indire entro sette giorni
dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi
il   rappresentante  di  un'amministrazione  invitata  sia  risultato
assente,   o,   comunque,   non   dotato   di   adeguato   potere  di
rappresentanza,   la   Conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua
presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di Conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine
dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da
un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela  della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata,
in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro
competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
  3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di
servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e successive modificazioni,
devono  essere  resi  alle  amministrazioni  entro sette giorni dalla
richiesta  e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
acquisiti con esito positivo.
  4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e
per   le   eventuali   espropriazioni   delle   aree  occorrenti  per
l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente
ordinanza,  con  i  termini di legge ridotti della meta'. Il medesimo
commissario  delegato,  una  volta  emesso  il decreto di occupazione
d'urgenza  provvede  alla  redazione dello stato di consistenza e del
verbale  di  immissione  in  possesso  dei  suoli  anche  con la sola
presenza di due testimoni.
  5.  Il  commissario  delegato  si  avvale di un comitato tecnico di
valutazione  e  di coordinamento, nominato con apposito provvedimento
del presidente della regione Veneto, composto da sette membri, scelti
tra  dipendenti  pubblici,  amministratori  ed esperti anche estranei
alla  pubblica amministrazione, di cui uno designato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con
funzioni  di  presidente,  uno  dal  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare, uno dal Ministero per i beni e le
attivita'  culturali, uno dal Ministero delle infrastrutture, uno dal
presidente della regione Veneto, uno dalla provincia di Venezia e uno
dal  comune  di  Venezia.  Il  presidente  del  Comitato  provvede  a
designare il segretario del comitato medesimo.
  6.  Al  personale,  di  cui  al comma 5, nonche' ai soggetti di cui
all'art.  1,  commi 1 e 2, spettano compensi determinati con separato
provvedimento  del  presidente  della  regione del Veneto, sentito il
Dipartimento  della  protezione  civile,  e  corrisposti in deroga al
regime  giuridico  della onnicomprensivita' della retribuzione di cui
all'art.   24   del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  e  relativa
disposizione  di  cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente, con oneri a carico dell'art. 6.