Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 4. 2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta'. Il medesimo commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 5. Il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico di valutazione e di coordinamento, nominato con apposito provvedimento del presidente della regione Veneto, composto da sette membri, scelti tra dipendenti pubblici, amministratori ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con funzioni di presidente, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, uno dal Ministero delle infrastrutture, uno dal presidente della regione Veneto, uno dalla provincia di Venezia e uno dal comune di Venezia. Il presidente del Comitato provvede a designare il segretario del comitato medesimo. 6. Al personale, di cui al comma 5, nonche' ai soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, spettano compensi determinati con separato provvedimento del presidente della regione del Veneto, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e relativa disposizione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente, con oneri a carico dell'art. 6.