Art. 3.
  1. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo,
a  titolo  di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore
dei  titolari  di  attivita'  produttive,  professionali, di servizi,
turistiche  ed  alberghiere,  nonche'  a favore di societa' sportive,
organizzazioni  di  volontariato  e  del  terzo  settore, che abbiano
subito  gravi  danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal
fine  gli  interessati  presentano  apposita  istanza,  corredata  da
autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario
per  la  realizzazione  dei lavori di riparazione o ricostruzione dei
locali  adibiti  a  sede  delle attivita' sopraelencate e dalla copia
della   dichiarazione   dei   redditi  per  l'anno  2006,  ovvero  da
autocertificazione  resa  ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445 e successive
modifiche  ed  integrazioni.  Per  le  attivita'  avviate  nel  corso
dell'anno  2007,  l'istanza  deve essere corredata da perizia giurata
redatta  da professionista autorizzato alla certificazione tributaria
ai  sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art.
29  del  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata.
Le  quote  residue  potranno  essere  erogate  con le modalita' e nei
limiti di cui alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4.
  2.  Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali,
artigianali,  commerciali  produttive e professionali, il commissario
delegato  e'  autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1,
nella misura massima di 1.000,00 euro, per un periodo non superiore a
centottanta  giorni  dalla  data  dell'evento,  anche  a  favore  dei
titolari  delle attivita' sopra richiamate i cui immobili siano stati
distrutti  in  tutto  o  in  parte  ovvero  siano stati sgomberati in
esecuzione  di  provvedimenti  delle  competenti  autorita' a seguito
degli  eventi  di  cui al presente provvedimento, per la locazione di
immobili   temporaneamente   utilizzati  in  sostituzione  di  quelli
distrutti, danneggiati o sgomberati.
  3. Per le medesime finalita' il commissario delegato e' autorizzato
ad  erogare un contributo ai privati che abbiano subito danni ai beni
immobili  e  mobili  registrati  nelle  misure  e  con  le  modalita'
stabilite  dalla  legge  regionale 30 gennaio 1997, n. 4. Per i danni
subiti  dai  medesimi  soggetti  ai  beni  mobili  non  registrati il
Commissario   delegato  provvede  a  determinare  i  criteri  per  un
contributo di natura forfetaria fino ad un massimo di euro 1.000,00.
  4.  I  contributi di cui al presente articolo si intendono al netto
degli eventuali indennizzi riconosciuti da polizze assicurative.
  5.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo non concorrono a
formare  il  reddito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6.  Le  domande per accedere ai contributi di cui ai commi 1, 2 e 3
sono    presentate    al    commissario   delegato,   attraverso   le
amministrazioni locali interessate, sulla base delle procedure di cui
alla legge regionale del Veneto, 30 gennaio 1997, n. 4.