Art. 3. 1. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attivita' produttive, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonche' a favore di societa' sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Per le attivita' avviate nel corso dell'anno 2007, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata. Le quote residue potranno essere erogate con le modalita' e nei limiti di cui alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4. 2. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, artigianali, commerciali produttive e professionali, il commissario delegato e' autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, nella misura massima di 1.000,00 euro, per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data dell'evento, anche a favore dei titolari delle attivita' sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati. 3. Per le medesime finalita' il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo ai privati che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili registrati nelle misure e con le modalita' stabilite dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4. Per i danni subiti dai medesimi soggetti ai beni mobili non registrati il Commissario delegato provvede a determinare i criteri per un contributo di natura forfetaria fino ad un massimo di euro 1.000,00. 4. I contributi di cui al presente articolo si intendono al netto degli eventuali indennizzi riconosciuti da polizze assicurative. 5. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. Le domande per accedere ai contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono presentate al commissario delegato, attraverso le amministrazioni locali interessate, sulla base delle procedure di cui alla legge regionale del Veneto, 30 gennaio 1997, n. 4.