(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
      Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti
          amministrativi dell'Istituto superiore di sanita'
                               Art. 1.
                  Oggetto ed ambito di applicazione
    Il  presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  in conformita' a
quanto  stabilito  nel  capo  V  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni di seguito denominata: «legge».
    Per  «documento  amministrativo» si intende ogni rappresentazione
grafica,  fotocinematografica,  elettromagnetica e di qualunque altra
specie  del  contenuto  di  atti, anche interni o non relativi ad uno
specifico  provvedimento, detenuti dall'Istituto Superiore di Sanita'
e  concernenti  attivita'  di  pubblico interesse, indipendente dalla
natura   pubblicistica   o   privatistica   della   loro   disciplina
sostanziale.
    Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' esercitabile
nei   confronti  dell'Istituto  Superiore  di  Sanita',  da  chiunque
(soggetto  pubblico o privato) abbia un interesse diretto, concreto e
attuale,  corrispondente  a  una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.
    Le  disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al
presente  regolamento  si  applicano  anche  ai soggetti portatori di
interessi diffusi o collettivi.
    Il  diritto  di  accesso si esercita con riferimento ai documenti
amministrativi  materialmente  esistenti al momento della richiesta e
detenuti alla stessa data dall'Istituto Superiore di Sanita'.
    L'Istituto  non  e'  tenuto  ad elaborare dati in suo possesso al
fine di soddisfare le richieste di accesso.
                               Art. 2.
            Competenza a decidere sull'istanza di accesso
    Responsabile   del   procedimento  di  accesso  e'  il  direttore
dell'unita'  organizzativa  competente  a  formare  il  documento o a
detenerlo  stabilmente,  ovvero altro dipendente da questi designato,
al quale spetta la competenza a decidere sull'istanza di accesso.
                               Art. 3.
               Presentazione della domanda di accesso
    L'istanza   di  accesso  va  presentata  direttamente  o  tramite
servizio  postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o
via  fax  alla struttura dell'Istituto (Ufficio, Dipartimento, Centro
nazionale,  Servizio tecnico-scientifico) competente a formare l'atto
conclusivo o a detenerlo stabilmente.
    La  richiesta  di  accesso  puo'  essere  presentata anche per il
tramite   dell'Ufficio   Relazioni  con  il  Pubblico,  che  provvede
tempestivamente a inoltrarla alla struttura competente.
    La  data  di presentazione e' quella in cui l'istanza perviene in
Istituto.
    La  richiesta  deve contenere l'indicazione del documento oggetto
dell'accesso,  l'identificazione  del richiedente e la specificazione
dell'interesse  personale  e  concreto  per  la  tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti.
    All'atto   di   presentazione   della   richiesta  d'accesso,  il
richiedente  deve  esibire  un  valido  documento di identificazione,
ovvero inviarne fotocopia, qualora l'istanza venga presentata via fax
o tramite servizio postale.
    Coloro  i  quali  inoltrano  la  richiesta  in  rappresentanza di
persone  giuridiche  o  di  enti, nonche' i tutori e i curatori delle
persone   fisiche,   devono   produrre,   oltre   al   documento   di
identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualita'.
    Nel  caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di
rappresentanza legale), il titolo di cui sopra consistera' in un atto
di  delega  dell'interessato  con  sottoscrizione autenticata a norma
dell'art.  30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445.  Per l'accesso a documenti che concernano la sfera di
riservatezza del delegante, la delega deve essere specifica.
    In   caso   di  richiesta  di  accesso  agli  atti  dell'Istituto
presentata  tramite  un legale, l'istanza deve essere accompagnata da
copia  del  mandato o dell'incarico professionale, ovvero deve essere
sottoscritta, oltre che dal legale, anche dall'interessato.
    Le  amministrazioni,  le  associazioni  e i comitati portatori di
interessi  pubblici  o diffusi devono specificare con la richiesta di
accesso l'interesse concreto alla visione del documento.
    Le  richieste  non  possono essere generiche ma devono consentire
l'individuazione  del  documento cui si vuole accedere. Esse possono,
peraltro,  riferirsi  a  piu'  documenti, ovvero a documenti giacenti
presso  strutture  diverse dell'Istituto, purche' gli atti riguardino
il medesimo procedimento.
                               Art. 4.
                     Accesso informale e formale
    Le  richieste  di  accesso  possono  essere  informali  o formali
secondo  il  disposto degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 184/2006.
    Il  diritto  di  accesso  puo' essere esercitato in via informale
qualora,  in  base  alla  natura del documento richiesto, non risulti
l'esistenza di controinteressati.
    Per «controinteressati» si intendono, ai sensi dell'art. 22 della
legge   241/90,   «tutti   i   soggetti,   individuati  o  facilmente
individuabili  in  base  alla  natura  del  documento  richiesto, che
dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso il loro diritto
alla riservatezza».
    Le  richieste  non  formali  possono essere anche verbali. Quelle
formali possono essere solo scritte. Le richieste di accesso scritte,
sia  formali  che  informali, sono compilate secondo il formulario di
cui all'allegato 1 o altro analogo.
    Le  richieste di accesso verbali ed i relativi procedimenti vanno
annotati  su  un apposito registro conservato presso la struttura del
responsabile   del  procedimento  con  l'indicazione  della  data  di
presentazione dell'istanza, del documento oggetto dell'accesso, degli
estremi  identificativi  del  richiedente  e  della motivazione della
richiesta.  Analogamente  vanno  annotati  sul  registro  gli estremi
dell'avvenuto accesso informale ovvero del diniego, controfirmato dal
soggetto  richiedente,  o  da  persona dallo stesso incaricata, e dal
responsabile del procedimento.
    Il   responsabile   del   procedimento   invita  l'interessato  a
presentare  richiesta  d'accesso  formale  qualora  non sia possibile
l'accoglimento  immediato  della  richiesta  in via informale, ovvero
sorgano   dubbi  sulla  legittimazione  del  richiedente,  sulla  sua
identita',   sui   suoi  poteri  rappresentativi,  sulla  sussistenza
dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni
fornite,   sull'accessibilita'  del  documento  o  sull'esistenza  di
controinteressati.
    L'invito  alla  presentazione  di richiesta formale di accesso di
cui  all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
184/2006, e' redatto in calce al modulo della richiesta informale con
indicazione  della  data  e  con  la  sottoscrizione del responsabile
dell'ufficio.  L'interessato  vi  appone  la  propria firma per presa
visione.  Se  la  richiesta  e'  presentata verbalmente l'invito alla
presentazione  di  richiesta  formale,  redatto  dal responsabile del
procedimento,  deve essere contestualmente consegnato all'interessato
o recapitato allo stesso.
    Il  responsabile del procedimento e' tenuto a rilasciare ricevuta
della avvenuta presentazione della richiesta formale.
    Se  dall'esame  della  richiesta  di  accesso vengono individuati
soggetti  controinteressati,  il  responsabile  del  procedimento, e'
tenuto  a  darne comunicazione tempestiva agli stessi, mediante invio
di  copia  dell'istanza  con raccomandata con avviso di ricevimento o
per  via  telematica  per  coloro  che hanno consentito tale forma di
comunicazione.
    I  soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto
del contenuto degli atti connessi.
    I  controinteressati,  entro  10  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione, possono presentare una motivata opposizione, anche per
via  telematica,  alla  richiesta  di  accesso.  Decorso tale termine
l'Ufficio  provvede  sulla  richiesta,  accertata  la ricezione della
comunicazione di cui al comma precedente.
    Le   richieste   formali   di  accesso  di  competenza  di  altre
amministrazioni  diverse dall'Istituto sono trasmesse a queste ultime
dandone comunicazione al richiedente.
    In caso di richieste irregolari o incomplete, il responsabile del
procedimento,  in  ossequio a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 184/2006 deve darne,
entro dieci giorni, comunicazione al richiedente tramite raccomandata
o  altro  mezzo  idoneo  ad  accertare  la  ricezione. In tal caso il
termine  ricomincia  a  decorrere dalla presentazione della richiesta
corretta.
    Il  termine  finale  del procedimento e' quello di cui al comma 4
dell'art.  6  del  decreto  del Presidente della Repubblica 184/2006,
pari  a  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  presentazione o
ricezione  della richiesta a norma dell'art. 25, comma 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241; tale termine resta, peraltro, sospeso nel caso
di  richiesta  irregolare o incompleta per il periodo compreso tra la
comunicazione al richiedente e la regolarizzazione.
                               Art. 5.
               Accoglimento, differimento, limitazione
                       o rigetto dell'istanza
    La  decisione  sulla richiesta dell'accesso formale e' comunicata
all'interessato dal responsabile del procedimento competente.
    L'atto  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso, ai sensi
dell'art.  7,  comma 1  del  decreto  del Presidente della Repubblica
184/2006,   deve  contenere  l'indicazione  dell'ufficio  presso  cui
rivolgersi,  e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore
a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne
copia.  Trascorso  il predetto periodo senza che il richiedente abbia
preso visione del documento, la pratica e' archiviata e l'interessato
deve presentare una nuova richiesta di accesso.
    Il   rifiuto,  la  limitazione  o  il  differimento  dell'accesso
richiesto  in  via formale, a norma dell'art. 24 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  devono  essere  adeguatamente  motivati  a  cura del
responsabile   del   procedimento   con  specifico  riferimento  alla
normativa vigente, alle tipologie di documenti sottratti all'accesso,
e  alle  circostanze  di  fatto  per cui la richiesta non puo' essere
accolta cosi' come proposta.
    In particolare la comunicazione deve contenere l'indicazione:
      a) dell'ufficio che ha trattato la pratica di accesso;
      b) del documento oggetto della richiesta;
      c) dei   motivi   del   rifiuto,   della   limitazione   o  del
differimento;
      d) della durata del differimento;
      e) della  decorrenza  dei  termini  per  la  presentazione  del
ricorso.
    Il  differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente per
assicurare  una  temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24,
comma 6,   della  legge,  o  per  salvaguardare  specifiche  esigenze
dell'Istituto,  specie  nella fase preparatoria dei provvedimenti, in
relazione  a  documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell'azione amministrativa.
                               Art. 6.
                  Disciplina dei casi di esclusione
    I   casi   di  esclusione  dell'accesso  sono  stabiliti  con  il
regolamento  di  cui al comma 6 dell'art. 24 della legge, nonche' con
il  «Regolamento  per  l'individuazione  delle categorie di documenti
sottratti  al  diritto di accesso nell'ambito dell'Istituto Superiore
di  Sanita»,  adottato con il decreto ministeriale 17 luglio 1996, n.
458,  ai  sensi  del  comma 2  del  medesimo  art.  24  e  successive
modificazioni o integrazioni.
                               Art. 7.
                 Modalita' di esercizio dell'accesso
    La  visione  del  documento oggetto della richiesta di accesso ha
luogo  presso  l'ufficio  che lo ha formato o che lo detiene in forma
stabile.  Ove  non  sia possibile mettere il documento a disposizione
dell'interessato  contestualmente  all'accoglimento  della domanda di
accesso,  lo  stesso  e' reso, comunque, disponibile in un giorno che
sia il piu' vicino possibile alla data di accoglimento della domanda,
tenendo  conto  del tipo di documento e del tempo occorrente, nonche'
della  difficolta'  per il suo reperimento, e, comunque, non oltre il
termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
    I  documenti  ai quali e' consentito l'accesso non possono essere
asportati  dal  luogo  presso  cui  sono  dati in visione, o comunque
alterati  in  qualsiasi modo. L'esame e' effettuato dal richiedente o
da  persona  da  lui  incaricata,  con l'eventuale accompagnamento di
altra persona di cui vanno specificate le generalita', che devono poi
essere   registrate  in  calce  alla  richiesta.  L'interessato  puo'
prendere appunti e trascrivere in tutto in parte i documenti presi in
visione.
    Nei  casi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni,
sono   selezionate   le  parti  di  cui  deve  essere  assicurata  la
disponibilita'. Della presa visione e' redatta apposita dichiarazione
sottoscritta dall'interessato.
    In  caso  di  accesso  a  documenti  mediante estrazione di copie
l'accesso  sara' consentito esclusivamente con l'ausilio di personale
dell'Istituto. La consegna di copia dei documenti al richiedente deve
essere  attestata  da  dichiarazione  per  ricevuta  sottoscritta  da
quest'ultimo.
    Nel  caso di documenti contenenti, in parte, informazioni segrete
o  non  accessibili  all'interessato, possono essere rilasciate copie
parziali  dei  documenti  stessi.  Tali  copie, ove possibile, devono
comprendere  la  prima  e  l'ultima  pagina del documento e le pagine
omesse devono essere indicate.
                               Art. 8.
          Rimborso delle spese per il rilascio delle copie
    Il  rilascio  di  copia dei documenti e' subordinato al pagamento
del costo di riproduzione, nella misura di euro 0,50 come importo per
il rilascio da uno a due copie, di euro 1,00 per il rilascio da tre a
quattro  copie  e  cosi'  di  seguito,  mediante versamento sul conto
corrente dell'Istituto Superiore di Sanita'.
    Se  l'interessato  chiede di ricevere tramite servizio postale le
fotocopie dei documenti richiesti, queste sono inviate, all'indirizzo
indicato   nella   richiesta,   previo   versamento  delle  spese  di
spedizione,   calcolate  dall'Ufficio  sulla  base  dell'esame  della
richiesta,  da  corrispondersi mediante versamento sul conto corrente
dell'Istituto Superiore di Sanita'.
                               Art. 9.
                      Obbligo di pubblicazione
    Ai  sensi  dell'art.  26  della  legge,  l'Istituto  Superiore di
Sanita'  provvede  alla  pubblicazione  dei  documenti  di  interesse
generale,  mediante  affissione  dei medesimi nell'Albo dell'Istituto
presso la portineria centrale in Viale Regina Elena 299, Roma.
    E'  altresi'  predisposta  sul  sito  internet  dell'Istituto  la
pubblicazione  e  la  consultazione  di  tutti  gli  atti a carattere
generale o rivolti a destinatari indeterminati.
                              Art. 10.
                     Accesso per via telematica
    Ai   sensi   dell'art.  22,  comma 1,  lettera e),  della  legge,
l'Istituto assicura che il diritto l'accesso potra' essere esercitato
anche  in  via  telematica  con  modalita'  di  invio delle domande e
relative  sottoscrizioni  come  disciplinate dall'art. 38 del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  e
successive  modificazioni,  dagli  articoli 4  e  5  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
                              Art. 11.
        Archivio delle istanze e dei procedimenti di accesso
    L'Ufficio Relazioni con il Pubblico cura l'archivio delle istanze
e  dei  procedimenti  di  accesso i cui dati devono essere forniti da
ciascun responsabile al termine del rispettivo procedimento.