Art. 2.
             Obbligo dell'indicazione del codice fiscale
  1.  Le  Universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
scopi  istituzionali  finalita' di ricerca e le amministrazioni della
difesa  e  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali hanno
l'obbligo  di  indicare  nella  domanda  di  deposito  per invenzione
industriale  e  per  il  modello  di utilita' il codice fiscale, come
condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 aprile 2007.
  2.  I  soggetti  indicati  al  comma 1,  di nazionalita' straniera,
devono  specificare  sulla  domanda  di deposito la condizione per la
quale  deve  essere concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 aprile 2007.