Art. 2. Obbligo dell'indicazione del codice fiscale 1. Le Universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali hanno l'obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilita' il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 aprile 2007. 2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalita' straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 aprile 2007.