Art. 4.
                             Convenzioni
  1.  In  attuazione  di  quanto previsto dall'art. 223, comma 4, del
decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con
Posteitaliane  S.p.a.  al  fine di mettere a disposizione dell'utenza
sistemi  che  permettano  anche  in  via  telematica  pagamenti anche
massivi  dei  diritti  e  di  ottenere  i  rendiconti relativi a tali
pagamenti tempestivamente e nel formato utile alla loro gestione.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 3 ottobre 2007
                                                 Il Ministro: Bersani