Art. 4. Convenzioni 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 223, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Posteitaliane S.p.a. al fine di mettere a disposizione dell'utenza sistemi che permettano anche in via telematica pagamenti anche massivi dei diritti e di ottenere i rendiconti relativi a tali pagamenti tempestivamente e nel formato utile alla loro gestione. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 ottobre 2007 Il Ministro: Bersani