IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE


                             E m a n a
                       la seguente direttiva:

Premessa.
  L'art.  12,  comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell'11 agosto
1991  prevede  tra  i  compiti  dell'Osservatorio  nazionale  per  il
Volontariato  l'approvazione  di  progetti  sperimentali  elaborati e
proposti,  anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali, da
organizzazioni  di  volontariato e destinati a fronteggiare emergenze
sociali  e  a  favorire  l'applicazione  di  avanzate  metodologie di
intervento.
  Tenuto  conto  di  quanto previsto all'art. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il presente provvedimento stabilisce:
    -  i requisiti soggettivi delle associazioni proponenti;
    -  i   requisiti  oggettivi  per  la  presentazione  di  progetti
sperimentali per l'anno 2007;
    -  le   priorita'   e   i   criteri  di  valutazione  individuati
dall'Osservatorio,   a  cui  fare  riferimento  nella  selezione  dei
progetti presentati.

1. Requisiti soggettivi.
  Possono  richiedere il contributo per la realizzazione dei progetti
indicati  in  premessa  le  organizzazioni  di volontariato che siano
legalmente  costituite  da almeno due anni alla data di pubblicazione
della  presente  Direttiva  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  e,  a  pena di decadenza, per tutta la durata di attuazione
del  progetto  finanziato,  e  risultino  regolarmente  iscritte  nei
registri  regionali  del  volontariato, di cui all'art. 6 della legge
11 agosto   1991,  n.  266  e  alle  leggi  e  delibere  regionali  e
provinciali attuative della predetta legge quadro.
  I progetti possono essere presentati da:
    1) singole associazioni di volontariato;
    2) piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente.
  Ciascuna  organizzazione non puo' presentare, a pena di esclusione,
in forma singola od associata, piu' di un progetto.
  In  caso  di  collaborazioni con enti locali la responsabilita' del
progetto e' comunque dell'associazione proponente.
  Nella ipotesi di cui al punto 2):
    -  tutte   le   organizzazioni   di  volontariato  devono  essere
legalmente  costituite  da almeno due anni alla data di pubblicazione
della  presente  Direttiva  ed  iscritte  nei  registri regionali del
Volontariato;
    -  qualora  il  progetto  proposto  venga  ammesso al contributo,
dovra'   essere   indicata  l'associazione  capofila  alla  quale  le
organizzazioni  co-attuatrici  devono  conferire la rappresentanza ai
fini del progetto mediante formale atto di procura legale.

2. Requisiti oggettivi e priorita'.
2.1 Ambiti operativi.
  Per l'anno 2007 i progetti devono essere indirizzati in particolare
ad  azioni  di  contrasto  del  disagio  sociale  e  di  promozione e
rafforzamento  della  partecipazione attiva e responsabile, anche con
l'eventuale  coinvolgimento degli Enti pubblici territoriali, nonche'
del  Terzo  settore  attraverso  l'introduzione  e  la  diffusione di
metodologie di intervento particolarmente avanzate.
  I progetti dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
    1)  innovativita', con riferimento al contesto territoriale, alla
tipologia   di   intervento   e   alla   realizzazione  di  attivita'
caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
    2)  interventi  pilota,  sperimentali,  finalizzati  alla messa a
punto  di  modelli  di  intervento  che possano essere trasferiti e/o
utilizzati in altri contesti territoriali;
    3)  creazione  di  sinergie e costituzione di reti e collegamenti
fra   soggetti   del   volontariato   e   del  Terzo  settore,  e  di
collaborazione  con  enti  locali,  enti  pubblici, soggetti privati,
imprese e sindacati.
  Gli   elementi   indicati  nei  punti  precedenti  dovranno  essere
adeguatamente illustrati nell'ambito della descrizione del progetto.
  Sara' data priorita' ai progetti concernenti:
    A.  iniziative  destinate  allo  sviluppo ed al rafforzamento dei
legami   sociali  in  ambiti  territoriali  limitati,  da  promuovere
all'interno di aree urbane o extra-urbane disgregate;
    B.  nuove  metodologie e nuove attivita' progettate allo scopo di
individuare, prevenire e contrastare il disagio minorile e giovanile,
incluso quello relativo ai giovani immigrati;
    C.  contrasto  di  forme  di  disagio  di  soggetti  svantaggiati
(anziani,  minori,  soggetti  con scarso livello di reddito, famiglie
monoparentali e in difficolta', persone senza fissa dimora, nomadi ed
immigrati,  detenuti  ed  ex  detenuti,  malati terminali, alcolisti,
persone  con  disabilita'  fisica,  sensoriale  e  mentale  ed i loro
genitori  e familiari) e creazione di servizi territoriali innovativi
in  grado  di  contribuire  a  sostenere sia i bisogni espressi dalle
categorie suddette, sia la costruzione di legami sociali;
    D.   promozione   di  forme  di  volontariato  che  prevedano  la
partecipazione   dei  giovani,  ivi  compresi  i  giovani  immigrati,
sviluppando  in  tal  modo  esperienze  educative,  di coinvolgimento
sociale  e  di  integrazione giovanile, nonche' percorsi formativi ed
informativi  di  cittadinanza  attiva  e partecipata, a partire dalla
programmazione sociale territoriale.
  In  riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.  13  della legge n.
266/1991, non saranno presi in considerazione:
    a) progetti    attinenti    la    materia    della   cooperazione
internazionale  allo  sviluppo,  che  ricadono nella disciplina della
legge n. 49/1987;
    b) progetti attinenti la materia della protezione civile.

3. Durata dei progetti.
  A  pena  di inammissibilita' le iniziative progettuali proposte non
possono avere durata superiore a dodici mesi.

4. Disponibilita' finanziarie.
  Le  disponibilita' finanziarie per la realizzazione dei progetti ai
sensi   della  presente  direttiva  sono  pari  a  euro  2.300.000,00
(duemilionitrecentomila/00).

5. Costo dei progetti e modalita' di erogazione del contributo.
  Il   costo   complessivo   di   ciascun   progetto,   a   pena   di
inammissibilita', non potra' superare l'ammontare complessivo di euro
50.000,00 (cinquantamila/00).
  L'organizzazione  di  volontariato  proponente  deve  concorrere in
misura  non  inferiore  al  10%  del  costo complessivo del progetto,
specificando  dettagliatamente  le  fonti  da cui derivano le risorse
stesse  (ad  esempio:  quote  associative, donazioni, introiti legati
all'attivita'   svolta   dall'organizzazione   proponente,  quote  di
ammortamento  delle  strutture,  dei servizi, delle attrezzature, del
personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specifico
obbligo  deve  essere  indicato  nella  domanda  di contributo e deve
essere  riprodotto  nel  piano  economico,  a conferma della concreta
capacita'   dell'organizzazione   di  sostenere  l'impegno  economico
connesso alla realizzazione del progetto proposto.
  I  costi  previsti  per  le  risorse  umane  (personale dipendente,
consulenti  esterni,  ivi  compresi  i  costi  relativi  al personale
addetto  alle  pulizie,  nonche' i rimborsi delle spese del personale
interno  ed esterno), coinvolte in qualsiasi fase della realizzazione
del  progetto,  non devono superare il 30% dell'ammontare complessivo
del   costo   del   progetto,   ivi   comprese   eventuali  spese  di
progettazione.
  Le  spese  per  l'acquisto e/o noleggio per attrezzature, materiale
didattico  e beni strumentali devono essere contenuti entro l'importo
massimo del 20% del costo complessivo del progetto.
  Rimane  comunque  esclusa  dai  costi  finanziari del progetto ogni
spesa non riconducibile ad attivita' prevista nel progetto.
  Costi   generali   (affitto,  acqua,  luce,  telefono,  ecc.),  che
costituiscono  spese per il contributo dell'intera struttura potranno
essere  imputati al progetto in quota parte (e non per l'intero costo
sostenuto),  attraverso  una  modalita'  di  ripartizione percentuale
commisurata all'utilizzazione della struttura per il progetto.
  Il  legale  rappresentante dell'associazione proponente o, nel caso
in   cui   il   progetto   sia  presentato  congiuntamente  ad  altre
organizzazioni,  dell'associazione  capofila  dichiarera',  sotto  la
propria responsabilita', che il progetto non e' stato gia' oggetto di
contributo  da parte di altri fondi pubblici; dovra' inoltre indicare
l'eventuale  co-finanziamento,  che  non  e'  cumulabile con il costo
totale  del  progetto  e non puo' costituire la quota parte dell'ente
proponente  e  capofila,  precisandone  la  specifica  fonte  e quota
pubblica e/o privata.

6. Modalita' di presentazione dei progetti.
  La domanda di contributo di cui alla presente Direttiva deve essere
compilata,  su  carta  semplice,  secondo  lo  schema esemplificativo
annesso  alla presente Direttiva (Allegato 1) e deve essere corredata
da  uno  specifico  elaborato  progettuale (Allegato 2) e da un piano
economico (Allegato 3).
  La  domanda di contributo, recante sulla busta la dizione «Progetto
Sperimentale  volontariato - Direttiva 2007», deve essere indirizzata
e  spedita  tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
corrieri  privati  o  agenzie di recapito debitamente autorizzate, al
Ministero  della  solidarieta'  sociale  Direzione  generale  per  il
Volontariato,   l'Associazionismo   e   le   Formazioni   Sociali   -
Osservatorio   Nazionale   per   il   Volontariato  -  Divisione  III
Volontariato,  via  Fornovo  n.  8  -  00192 Roma. Le domande spedite
dovranno  pervenire  al  predetto  indirizzo  entro  le ore 12,00 del
trentantacinquesimo   giorno   successivo  alla  pubblicazione  della
presente   Direttiva   sulla   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.  Il  suindicato  termine, qualora coincidente con un giorno
non  lavorativo,  si  intende  differito  al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
  La  domanda  di contributo puo' essere, altresi', presentata a mano
presso la Direzione generale per il Volontariato, l'Associazionismo e
le  Formazioni sociali, Divisione III, al medesimo indirizzo, entro e
non  oltre  le ore 12 del giorno di scadenza del predetto termine. In
tale  ultimo  caso verra' rilasciata apposita ricevuta nelle giornate
non festive dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedi' al venerdi'.
  La  data  di  acquisizione delle domande e' stabilita e comprovata,
nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dalla Divisione III
della Direzione generale del Volontariato e nel caso di presentazione
diretta,  dalla  ricevuta  rilasciata  dalla  suddetta  Divisione con
l'indicazione della data e dell'ora di consegna.
  Rimane   a  rischio  dell'Associazione  l'eventuale  ritardo  nella
spedizione  postale  o  tramite  corriere: l'inoltro della domanda e'
infatti  ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'Amministrazione
ricevente esonerata da ogni responsabilita' per gli eventuali ritardi
di recapito, anche se dovute a cause di forze maggiori.
6.1. Motivi di inammissibilita'.
  La  richiesta  di  ammissione  al  contributo  concernente  ciascun
progetto deve, a pena di inammissibilita':
    1)  essere  presentata  da parte di un'organizzazione che abbia i
requisiti soggettivi indicati al paragrafo 1;
    2) essere redatta e compilata secondo l'Allegato 1 della presente
direttiva e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto o dei
soggetti  proponenti,  nella  consapevolezza  delle  sanzioni  penali
previste  dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, in caso di falsita' in atti o dichiarazioni mendaci;
    3)  essere corredata dal progetto per cui si chiede il contributo
(avente  i  requisiti oggettivi sopraindicati, redatto in formato sia
cartaceo   sia   elettronico,  conformemente  al  formulario  di  cui
all'Allegato  2 comprensivo del piano economico di cui all'Allegato 3
(allegati  che  tutti  costituiscono  parte integrante della presente
Direttiva),   unitamente  ad  una  dichiarazione  di  autenticita'  e
veridicita'  delle informazioni ivi contenute sottoscritta dal legale
rappresentante;
    4)     contenere    copia    conforme    dell'atto    costitutivo
dell'associazione   e   dello   statuto,   comprensivi  di  eventuali
integrazioni  (redatti conformemente al disposto del comma 3, art. 3,
della legge n. 266/1991);
    5)  contenere copia conforme dell'atto di iscrizione nel Registro
regionale   o   provinciale   dell'organizzazione   di   volontariato
proponente  e  delle eventuali organizzazioni di volontariato partner
di  cui  all'art.  6 della legge n. 266/1991 e relativa dichiarazione
resa  dal  legale  rappresentante  da cui risulti il permanere - alla
data  di  presentazione della domanda di contributo - dell'iscrizione
al suddetto Registro ove ha sede l'associazione;
    6)   contenere   copia  conforme  dell'atto  da  cui  risulti  il
conferimento dei poteri al legale rappresentante;
    7)   contenere   copia   del   documento   di   riconoscimento  e
dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, attestante di non avere precedenti giudiziari
tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 313/2002 e di non avere in corso
procedimenti  penali;  in caso contrario, dovranno essere indicate le
condanne  riportate  e  la  relativa  sentenza, specificando anche se
siano  stati  applicati  amnistia,  indulto,  perdono giudiziale, non
menzione nonche' i procedimenti penali pendenti;
    8)  contenere  una  dichiarazione  resa dal legale rappresentante
dell'associazione  dalla  quale risulti che lo stesso progetto non e'
oggetto  di  altri  finanziamenti  con  risorse  pubbliche  dirette o
indirette;
    9)  contenere  una  dichiarazione, resa dal legale rappresentante
dell'associazione di volontariato, in cui viene indicata la parte del
progetto   eventualmente   co-finanziata  da  altre  associazioni  di
volontariato, da cooperative sociali, IPAB, Fondazioni, Enti pubblici
territoriali  o  altri  soggetti,  che non e' cumulabile con il costo
totale  del  progetto  e non puo' costituire la quota parte dell'ente
proponente e capofila;
    10)   contenere   una  dichiarazione  del  legale  rappresentante
relativa   alla   natura  e  alle  origini  delle  risorse  a  carico
dell'Associazione proponente (di cui al precedente paragrafo 5);
    11)  contenere un'attestazione resa dal legale rappresentante, di
eventuali collaborazioni con altre associazioni di volontariato e con
enti   pubblici   e/o  soggetti  privati  nel  quadro  del  progetto,
specificando ruolo/funzione nella realizzazione del progetto;
    12) contenere il curriculum dell'associazione di volontariato e i
curriculum degli eventuali partner non istituzionali;
    13)  pervenire  entro  e  non  oltre  le ore 12.00 del trentesimo
giorno  successivo  alla pubblicazione della presente Direttiva sulla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana (di cui al precedente
paragrafo 6);
    14)  contenere  il  piano  economico debitamente compilato con le
spese rispondenti alle pertinenti macrovoci di cui all'Allegato 3;
    15)  prevedere  che  il  costo  complessivo  del progetto non sia
superiore a euro 50.000,00;
    16)  prevedere che i costi relativi alle risorse umane (personale
dipendente,  consulenti  esterni,  ivi  compresi  i costi relativi al
personale  addetto  alle  pulizie,  nonche'  ai  rimborsi  spese  del
personale  interno  ed  esterno) non siano superiori al 30% del costo
totale del progetto, ivi comprese eventuali spese di progettazione;
    17)  prevedere  che  i  costi  per  l'acquisto e/o noleggio delle
attrezzature,  beni  strumentali  e  materiale  didattico  non  siano
superiori al 20% del costo totale del progetto;
    18)  prevedere una richiesta che non sia finalizzata all'acquisto
ed alla ristrutturazione di beni immobili;
    19) prevedere eventuali oneri relativi ad attivita' promozionali,
seminari  e  convegni  dell'organizzazione  proponente esclusivamente
collegati  e  connessi  direttamente al progetto per cui si chiede il
contributo;
    20)    prevedere    eventuali   spese   riguardanti   l'ordinario
funzionamento e la gestione dell'organizzazione, nonche' spese per le
attrezzature o ogni altro tipo di spesa strettamente finalizzata alla
realizzazione del progetto;
    21) contenere la dichiarazione firmata dal rappresentante legale,
relativa  a  eventuali  ulteriori finanziamenti, pubblici e/o privati
(di cui al paragrafo 5);
    22)  prevedere  l'attestazione, nel caso in cui il progetto venga
realizzato da piu' organizzazioni congiuntamente, o con enti pubblici
e/o  soggetti  privati,  del ruolo e/o funzione svolti da ciascuna di
esse  nella  realizzazione  del  progetto, nonche' della associazione
capofila  alla  quale le organizzazioni co-attuatrici conferiranno la
rappresentanza mediante formale atto di procura legale;
    23)  prevedere  che il progetto non sia attinente alla materia di
protezione civile;
    24)  prevedere  che il progetto non sia attinente alla materia di
cooperazione  internazionale  allo  sviluppo  (di  cui  alla legge n.
49/1987);
    25)  verificare  che l'associazione abbia presentato le relazioni
finali per progetti finanziati dall'Osservatorio e gia' terminati;
    26) prevedere che tutto cio' che e' stato allegato sia conforme a
indicazioni contenute nella presente Direttiva.
  Sono  escluse le domande di contributo proposte da associazioni che
abbiano  ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria
da    parte   della   Direzione   generale   per   il   Volontariato,
l'associazionismo   e   le   formazioni   sociali   Ministero   della
solidarieta'   sociale,  formalizzate  mediante  atti  di  autotutela
amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.
  In tutti i casi in cui e' richiesta la copia conforme all'originale
essa  deve  essere presentata conformemente alle modalita' prescritte
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

7. Valutazione dei progetti.
7.1 procedura e criteri di valutazione.
  La  valutazione  dei  progetti  ai  fini  della  ammissibilita'  al
contributo  verra' compiuta da una apposita Commissione, nominata dal
Presidente  dell'Osservatorio  nazionale per il Volontariato entro il
termine di acquisizione delle domande di cui al paragrafo 6.
  Le  domande  pervenute  verranno  esaminate  sotto  il  profilo  di
ammissibilita'  e  successivamente si procedera' alla valutazione dei
progetti  dichiarati  ammissibili.  I  criteri sono individuati nella
seguente scheda di valutazione:

=====================================================================
 Criteri individuati per la scheda di |
             valutazione              |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Congruita' del progetto rispetto ai   |
requisiti e alle priorita' riportate  |
nella direttiva                       |             0-14
---------------------------------------------------------------------
Congruita' ed effettiva corrispondenza|
progettuale rispetto ai fabbisogni e  |
agli obiettivi che si intendono       |
realizzare (es. bisogno rilevato,     |
obiettivi, singole fasi e azioni,     |
pianificazione, realizzazione         |
effettiva, ecc.)                      |             0-10
---------------------------------------------------------------------
Rispondenza e congruenza tra le aree  |
di intervento individuate, il contesto|
sociale e territoriale e il bisogno,  |
gli obiettivi previsti e le azioni,   |
con la e/o le metodologie adottate    |             0-10
---------------------------------------------------------------------
Presenza di autovalutazione           |             0-4
---------------------------------------------------------------------
Coerenza tra contenuti del progetto e |
piano economico                       |             0-4
---------------------------------------------------------------------
Presenza di aspetti innovativi        |             0-8
---------------------------------------------------------------------
Presenza di caratteristiche           |
sperimentali                          |             0-8
---------------------------------------------------------------------
Definizione e descrizione dei         |
destinatari dell'intervento           |             0-8
---------------------------------------------------------------------
Collaborazioni e/o accordi con altre  |
associazioni di volontariato, soggetti|
del terzo settore, gruppi informali,  |
enti pubblici e/o del privato sociale,|
sindacati, scuole di ogni ordine e    |
grado                                 |             0-12
---------------------------------------------------------------------
Capacita', espressa nel progetto,     |
delle organizzazioni di volontariato a|
mettersi in rete                      |             0-6
---------------------------------------------------------------------
Presenza informazioni relative ai     |
volontari e al personale coinvolto    |             0-8
---------------------------------------------------------------------
Presenza e/o previsione di piani      |
formativi                             |             0-4
---------------------------------------------------------------------
Iniziative di Comunicazione pubblica  |
sul progetto                          |             0-4
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                          |             100

  La  Commissione  provvedera'  alla stesura della graduatoria finale
che verra' approvata dall'Osservatorio nazionale per il Volontariato.
  Il  contributo  per i progetti esaminati potra' essere totalmente o
anche    parzialmente   corrispondente   alla   richiesta   formulata
dall'Associazione proponente. Nella seconda ipotesi e' consentita una
rimodulazione   quantitativa   e   proporzionale   del  progetto,  da
concordare  con  l'Amministrazione  erogante,  e comunque tale da non
compromettere il perseguimento delle finalita' previste.
  La  graduatoria  verra' riportata in un provvedimento del Direttore
Generale  che  sara'  pubblicato  sul  sito  internet  del  Ministero
(www.solidarietasociale.gov.it).
  La  predetta graduatoria contiene l'elenco dei progetti nell'ordine
del   punteggio   decrescente,   attribuito   dalla   Commissione  di
valutazione, finanziabili fino ad assorbimento delle risorse previste
dalla presente Direttiva.
  Per   quanto  riguarda  i  progetti  immediatamente  successivi  in
graduatoria   ritenuti  idonei,  ma  non  ammessi  a  contributo  per
esaurimento   delle  risorse  disponibili,  l'Amministrazione  potra'
procedere   alla   loro   inclusione   nell'iniziativa   sperimentale
denominata «Adotta un Progetto», come descritta sul sito internet del
Ministero.
  Non  sono  ritenuti  idonei,  e quindi finanziabili, i progetti che
riportino un punteggio inferiore a 40 punti.
  Per  la  presentazione  dei  progetti  e  per  i progetti ammessi a
contributo le organizzazioni di volontariato potranno usufruire della
consulenza  gratuita  dei  Centri di Servizio per il Volontariato (di
cui   al   decreto   ministeriale   dell'8 ottobre   1997),   per  la
predisposizione degli atti formali necessari all'avvio del progetto e
per  la predisposizione della rendicontazione del progetto stesso. Al
fine   di  rendere  il  piu'  efficace  possibile  il  supporto  alle
Associazioni   di   volontariato,   sara'   mantenuto   uno   stretto
collegamento  tra il Ministero ed il Coordinamento Nazionale CSV.Net,
ed i restanti centri non aderenti.

8. Esiti della valutazione dei progetti.
8.1 Progetti ammessi a contributo.
  L'Amministrazione  invia apposita comunicazione circa l'esito della
valutazione e della ammissione/non ammissione a contributo.
  Le  organizzazioni  di  volontariato ammesse a contributo dovranno,
entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla data di ricevimento della
suddetta  comunicazione, inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno la seguente documentazione:
    -  certificato  penale e certificato relativo a eventuali carichi
pendenti   del   rappresentante  legale  dell'organizzazione  che  ha
ottenuto il contributo;
    -  composizione      dell'attuale      organo     rappresentativo
dell'Associazione;
    -  codice fiscale dell'organizzazione;
    -  estremi del conto corrente bancario/postale (codice CAB e ABI)
o di altra forma per l'accreditamento della somma concessa;
    -  ultimo bilancio consuntivo dell'ente approvato;
    -  documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e
le malattie connesse allo svolgimento delle attivita', nonche' per la
responsabilita'  civile  verso  terzi dei volontari e degli eventuali
destinatari che prenderanno parte alle attivita' progettuali.
  Il  mancato  invio  o  l'invio  anche parziale della documentazione
richiesta  entro  il termine sopra indicato, comportera' la decadenza
dal  diritto  al  contributo.  In  entrambi  i  casi  citati,  potra'
subentrare  nel  diritto  al  contributo  il  progetto immediatamente
successivo  nella  graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla
Commissione di valutazione.
8.2 Inizio delle attivita' progettuali.
  L'avvio delle attivita' progettuali avviene a seguito della stipula
della  convenzione  predisposta dall'Amministrazione conformemente al
modello  allegato  alla  presente  direttiva (Allegato 4), e comunque
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  di apposita comunicazione da
parte  dell'Amministrazione.  Ogni  eventuale e motivata richiesta di
differimento  di  tale  termine deve essere espressamente autorizzata
dalla  Divisione  III  Volontariato  della  Direzione generale per il
volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.
  Il  legale  rappresentante  dell'associazione  (o dell'associazione
capofila)  deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione
della  effettiva  data  di  inizio delle attivita' nel rispetto delle
modalita'  indicate dall'Amministrazione, intendendosi per tali anche
le  attivita'  propedeutiche  e, contestualmente, un nuovo calendario
delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto
iniziale.
  Le  spese  sostenute  dopo la firma della convenzione e prima della
data di comunicazione sopra citata restano a carico dell'associazione
in  caso  di mancata registrazione dell'atto, ove ritenuta necessaria
da parte dei competenti organi di controllo.
8.3 Il partenariato.
  In  caso  di  partenariato,  all'associazione  capofila, nei trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al
contributo,  deve  essere attribuita mediante formale atto di procura
notarile, la rappresentanza legale ed il potere di incassare, in nome
e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa.
8.4 Attivita' promozionale del progetto.
  E'  fatto  obbligo alle associazioni beneficiarie di citare in ogni
materiale approntato per la realizzazione del progetto la circostanza
che  il  medesimo e' realizzato con il contributo del Fondo nazionale
per il volontariato - Ministero della solidarieta' sociale.

9. Modalita' di erogazione del contributo.
  Il contributo verra' erogato in due fasi:
    -  la  prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino
ad  un massimo del 70% del contributo concesso, verra' versato previa
presentazione  di apposita garanzia fideiussoria di cui al successivo
punto  11,  tenuto conto della disponibilita' di cassa sul competente
capitolo di bilancio;
    -  la  seconda  quota,  pari  al saldo, verra' versata al termine
della  realizzazione  del  progetto  e  a seguito dell'esito positivo
dell'accertamento   da  parte  dell'Amministrazione  della  relazione
finale   sui   risultati   conseguiti  in  relazione  agli  obiettivi
programmati,  nonche' della rendicontazione delle spese sostenute per
l'intero progetto corredata delle relative fatture e/o giustificativi
di spesa.
  L'effettiva  erogazione del saldo deve avvenire entro dodici mesi a
far  data dal positivo esito della verifica amministrativo-contabile,
tenuto conto delle disponibilita' di cassa sul competente capitolo di
bilancio.
  Il  Ministero  della solidarieta' sociale si riserva la facolta' di
effettuare  controlli  e  di  disporre  eventuali  atti di autotutela
amministrativa anche in itinere.

10. Modalita' di affidamento di attivita' a soggetti esterni.
  La  realizzazione  di  progetti finanziati secondo quanto stabilito
dalla  presente  direttiva  non  puo' essere in alcun modo affidata a
soggetti  esterni,  salvo  che  nel  caso di specifiche attivita' che
l'associazione   non   e'  in  grado  di  svolgere  per  mancanza  di
professionalita'  interne.  Tali  attivita' non possono in alcun modo
riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.
  L'affidamento  a  soggetti  esterni  di  specifiche  attivita' puo'
essere  previsto  sin  dalla definizione del progetto per il quale si
presenta  domanda di contributo. In tal caso, all'atto dell'effettiva
realizzazione  del  progetto  e' necessario presentare documentazione
appropriata  che  illustri  nel  dettaglio  (sia  dal  punto di vista
amministrativo  che contabile) le attivita' che si intendono affidare
all'esterno.
  Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche
attivita'   insorga  in  corso  di  realizzazione  del  progetto,  e'
necessario   inoltrare   all'Amministrazione  motivata  richiesta  di
autorizzazione,  nel  rispetto  delle  condizioni  e  modalita' sopra
indicate.

11. Fideiussione.
  Le   associazioni  beneficiarie  dei  contributi  devono  stipulare
apposita   fideiussione   (bancaria   o   assicurativa)   a  garanzia
dell'anticipo  percepito  (pari al 70% del contributo ministeriale al
progetto).
  La  fideiussione,  che  costituisce  costo  imputabile al progetto,
deve:
    a)  essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo,
secondo  il  fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato
sul sito del Ministero (www.solidarietasociale.gov.it);
    b)  essere  rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di
intermediari  finanziari  non bancari iscritti negli elenchi previsti
dal decreto legislativo n. 385/1993 e, specificamente:
      -   elenco  speciale  vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107),
consultabile sul sito www.bancaditalia.it;
      -   elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel
ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it;
    c)   contenere   la   clausola  della  rinuncia  alla  preventiva
escussione  del  debitore  principale  di  cui all'art. 1944, secondo
comma,  del  codice  civile  e  la  clausola del pagamento a semplice
richiesta  scritta  da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico
della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o
del  progetto  o  rilevi  che  alcune  spese  non  sono  giustificate
correttamente dai giustificativi prodotti;
    d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua
validita',  in  deroga  all'art.  1957  del  codice  civile,  fino  a
ventiquattro  mesi successivi alla data di presentazione al Ministero
della  solidarieta'  sociale della rendicontazione finale, desumibile
dalla   convenzione   o   da   eventuale   successiva  determinazione
ministeriale  e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione
di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

12. Controllo e Monitoraggio.
  La  Divisione  III  della  Direzione  generale  per il Volontariato
effettuera'   attivita'  di  controllo  e  monitoraggio,  secondo  la
normativa  nazionale di riferimento, alle associazioni i cui progetti
saranno finanziati.
  Potranno  essere  formulati  quesiti  direttamente  alla  Direzione
generale,  la  quale provvedera' a diffonderne la conoscenza nei casi
ritenuti di interesse generale.
  L'Osservatorio  nazionale per il Volontariato viene coinvolto nella
attivita' di monitoraggio dei progetti ammessi a contributo.
  Le  organizzazioni  di volontariato sono tenute ad inviare, a meta'
della  realizzazione delle attivita' progettuali, una relazione sullo
stato  di  avanzamento  del  progetto  accompagnata  da  un prospetto
riepilo-gativo  delle  spese  sostenute  nel  periodo di riferimento,
secondo modelli e formulari che saranno pubblicati sul sito di questo
Ministero (www.solidarietasociale.gov.it).
  In  caso  di  accertamento  di  motivi  che inducano a ritenere non
realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi
erogati   non  conforme  alle  finalita'  della  presente  direttiva,
l'ufficio  competente  potra',  in  qualsiasi momento e previa visita
della commissione, disporre l'interruzione del progetto e revocare il
contributo.
  In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto o di parte di
esso,   l'associazione   dovra'   provvedere  alla  restituzione  del
contributo  o  dell'acconto  percepito  corrispondente alla parte del
progetto approvato la cui utilizzazione non e' documentata.
  Entro  trenta  giorni  dal  termine  delle attivita' progettuali le
organizzazioni  di  volontariato  invieranno alla Divisione III della
Direzione  generale  per il Volontariato la relazione finale, nonche'
il  rendiconto  amministrativo  contabile sul costo complessivo delle
spese sostenute, per la verifica di competenza da parte del Ministero
della    solidarieta'   sociale.   A   conclusione   della   verifica
l'Amministrazione provvedera' ad erogare la rimanente quota parte del
contributo  e  rilascera' la dichiarazione di svincolo per la polizza
fideiussoria.
  La  presente  direttiva,  con i relativi allegati, sara' pubblicata
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul  sito
internet www.solidarietasociale.gov.it.
    Roma, 18 settembre 2007

                                                 Il Ministro: Ferrero

Registrato dalla Corte dei conti il 19 ottobre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 321

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Allegati:
    - Domanda di contributo (Allegato n. 1).
    - Formulario di presentazione del progetto (Allegato n. 2).
    - Piano economico (Allegato n. 3).
    - Facsimile Convenzione (Allegato n. 4).