Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
             Norme in materia di ordinamenti scolastici
  1.  Al  fine  di  realizzare gli obiettivi formativi del curriculum
arricchito  e'  reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione
di  classi  funzionanti  a  tempo pieno, con un orario settimanale di
quaranta   ore,   comprensivo  del  tempo  dedicato  alla  mensa.  ((
Conseguentemente e' richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di
istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono soppresse
le  parole:  «,  entro  il  limite  dei  posti  funzionanti nell'anno
scolastico  1988-1989,».  )) La predetta organizzazione e' realizzata
nei  limiti  della  dotazione  complessiva  dell'organico  di diritto
determinata  con  decreto  del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 22,  comma 2,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il
numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le
attivita'  di  tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato
nell'ambito  dell'organico  di  cui al secondo periodo e nel rispetto
dei  limiti  di  spesa  previsti  ((  a  legislazione  vigente per il
personale  della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa con la
Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  di seguito
denominata  «Conferenza  unificata»,  definisce un piano triennale di
intervento,  anche  in  relazione  alle  competenze  delle regioni in
materia  di  diritto  allo  studio  e  di programmazione dell'offerta
formativa,   volto,  in  particolare,  a: a)  individuare  misure  di
incentivazione  e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di
classi  a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al
fine  di  garantire  condizioni  di  accesso  omogenee  su  tutto  il
territorio  nazionale; b) sostenere la qualita' del modello del tempo
pieno,  anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di
integrazione  sociale  e  culturale dei minori immigrati. Il predetto
piano  e'  finanziato  sulla  base  delle risorse definite in sede di
intesa  con  la  Conferenza  unificata  nell'ambito  delle  esistenti
disponibilita' di bilancio. ))
  2.  All'articolo 2,  comma 4  della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
come  modificato  dalla  legge  11 gennaio  2007,  n.  1, i primi due
periodi sono sostituiti dai seguenti:
  «I  candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli
esami  di  Stato  indicando,  in ordine preferenziale, le istituzioni
scolastiche  in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto
all'ufficio  scolastico  regionale  territorialmente  competente,  il
quale  provvede  ad  assegnare  i candidati medesimi, nel rispetto di
quanto  previsto  dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o
paritari  aventi  sede  nel  comune di residenza del candidato stesso
ovvero,  in  caso  di  assenza  nel  comune  dell'indirizzo di studio
indicato  nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche
in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al
superamento   dell'ambito   organizzativo   regionale  devono  essere
autorizzate,  previa  valutazione  dei  motivi addotti, dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va
presentata   la   relativa  richiesta.  Gli  esami  preliminari,  ove
prescritti,   sono   sostenuti   dai   candidati  esterni  presso  le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.».
  3.  Il  limite  di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3,
comma 2,  della  legge  11 gennaio  2007, n. 1, (( e' elevato ad euro
183.000.000  a  decorrere  dal  2007,  ))  per  la corresponsione dei
compensi  ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di
istruzione. Al relativo onere, (( pari ad euro 45.000.000 annui, )) a
decorrere  dal  2007,  si  provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
legge  27 dicembre  2006,  n.  296. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al
quale   sono   ammessi  gli  alunni  giudicati  idonei  a  norma  del
comma 4-bis»;
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    «4-bis.  Il  consiglio  di classe, in sede di valutazione finale,
delibera  se  ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni
frequentanti  il  terzo  anno della scuola secondaria di primo grado,
formulando  un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un giudizio
di non ammissione all'esame medesimo.».
((      4-ter.  L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a
carattere   nazionale,  volta  a  verificare  i  livelli  generali  e
specifici   di  apprendimento  conseguiti  dagli  studenti.  I  testi
relativi  alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica
istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale
per   la  valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
formazione  (INVALSI),  conformemente  alla  direttiva periodicamente
emanata  dal  Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche
competenti». ))
  5.  All'articolo 6,  comma 1,  del  decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d),
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e' sostituito
dal  seguente: «Il comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e
da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', (( in
possesso  dei  requisiti  di  qualificazione scientifica e conoscenza
riconosciuta  dei  sistemi  di  istruzione  e valutazione in Italia e
all'estero.  Almeno  uno dei membri deve provenire )) dal mondo della
scuola.».  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2007-2008 il Ministro
della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi
della   valutazione   esterna  condotta  dal  Servizio  nazionale  di
valutazione  in  relazione  al  sistema  scolastico  e  ai livelli di
apprendimento  degli studenti, (( per effettuare verifiche periodiche
e  sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti, di norma,
alla  classe  seconda  e  quinta  della scuola primaria, alla prima e
terza  classe  della  scuola  secondaria  di I grado e alla seconda e
quinta classe del secondo ciclo, nonche' altre rilevazioni necessarie
per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole. ))
((   6. (Soppresso). ))
  7.  Al  fine  di  dare  attuazione,  per  l'anno 2007, al punto 12)
dell'Accordo-quadro  sancito  in  Conferenza  unificata del 14 giugno
2007,  diretto  a  realizzare  le  iniziative  di cui all'articolo 1,
comma 630,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro
9.783.656  di  pertinenza del Ministero della solidarieta' sociale si
provvede  mediante  utilizzo  delle disponibilita', in conto residui,
relative  all'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 91 della
legge   27 dicembre  2002,  n.  289,  che  a  tale  fine  e'  versata
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnata alla
competente  unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero  della  pubblica  istruzione  per  l'anno 2007. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole
materne   che  chiedono  il  riconoscimento»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  ((  «nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie» ))
ed  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si
applica  fino  alla  conclusione  dei  corsi abilitanti appositamente
istituiti».
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 130, comma 2, del testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
          cui  al  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  130  (Progetti  formativi  di  tempo  lungo).  -
          1. (Omissis ...).
              2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'art. 1 della
          legge  24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, alle
          seguenti condizioni:
                a) che  esistano  le strutture necessarie e che siano
          effettivamente funzionanti;
                b) che   l'orario   settimanale,   ivi   compreso  il
          «tempo-mensa», sia stabilito in quaranta ore;
                c) che  la programmazione didattica e l'articolazione
          delle  discipline  siano  uniformate ai programmi vigenti e
          che  l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei
          docenti  per  ambiti  disciplinari  come previsto dall'art.
          128.
              3.  I  posti  derivanti da eventuali soppressioni delle
          predette   attivita'  di  tempo  pieno  saranno  utilizzati
          esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di
          cui all'art. 121.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22, comma 2, della
          legge  28 dicembre 2001, n. 448 recante Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002):
              «Art.  22  (Disposizioni  in  materia di organizzazione
          scolastica). - 1. (Omissis ...).
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  definisce  con  proprio decreto, emanato di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
          parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
          provvede  alla determinazione della consistenza complessiva
          degli   organici   del   personale   docente  ed  alla  sua
          ripartizione su base regionale.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
          10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli
          esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
          secondaria   superiore),  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «Art. 2 (Ammissione). - 1.-3. (Omissis ...).
              4.  I  candidati  esterni debbono presentare domanda di
          ammissione   agli  esami  di  Stato  indicando,  in  ordine
          preferenziale,  le istituzioni scolastiche in cui intendono
          sostenere   l'esame   al   dirigente  preposto  all'ufficio
          scolastico  regionale territorialmente competente, il quale
          provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di
          quanto  previsto  dall'art.  4,  agli  istituti  scolastici
          statali  o paritari aventi sede nel comune di residenza del
          candidato  stesso  ovvero,  in  caso  di assenza nel comune
          dell'indirizzo  di  studio  indicato  nella  domanda, nella
          provincia  e,  nel  caso  di  assenza  anche  in questa del
          medesimo  indirizzo,  nella  regione.  Eventuali deroghe al
          superamento   dell'ambito  organizzativo  regionale  devono
          essere  autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti,
          dal  dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di
          provenienza,  al quale va presentata la relativa richiesta.
          Gli  esami  preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai
          candidati  esterni  presso  le istituzioni scolastiche loro
          assegnate  come  sede di esame. La mancata osservanza delle
          disposizioni   del   presente  comma preclude  l'ammissione
          all'esame  di Stato, fatte salve le responsabilita' penali,
          civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
          istituzioni scolastiche interessate.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge
          11 gennaio  2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di
          Stato   conclusivi   dei  corsi  di  studio  di  istruzione
          secondaria  superiore  e  delega  al  Governo in materia di
          raccordo tra la scuola e le universita):
              «Art.  3 (Disposizioni transitorie, finali, finanziarie
          e abrogazioni). - 1. (Omissis ...).
              2.  In  fase di prima attuazione e in mancanza di norme
          contrattuali  al riguardo, alla determinazione dei compensi
          di  cui all'art. 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997,
          n.  425,  come sostituito dall'art. 1 della presente legge,
          si  provvede,  a  decorrere dal 2007, nel limite massimo di
          euro 138.000.000.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 634, della
          legge  27 dicembre  2006,  n.  296:  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007)»:
              «634.  Per  gli  interventi previsti dai commi da 622 a
          633,  con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa
          di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta
          del  Ministro  della pubblica istruzione sono disposte, con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, le
          variazioni  di  bilancio  per  l'assegnazione delle risorse
          agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo  19 febbraio  2004,  n.  59  (Definizione delle
          norme  generali  relative  alla  scuola  dell'infanzia e al
          primo  ciclo  dell'istruzione,  a  norma  dell'art. 1 della
          legge 28 marzo 2003, n. 53), come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 1. Ai fini
          della validita' dell'anno, per la valutazione degli allievi
          e'  richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
          annuale  personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10.
          Per  casi  eccezionali,  le istituzioni scolastiche possono
          autonomamente   stabilire   motivate  deroghe  al  suddetto
          limite.
              2.   La   valutazione,   periodica   e  annuale,  degli
          apprendimenti  e  del  comportamento  degli  allievi  e  la
          certificazione  delle  competenze  da  essi  acquisite sono
          affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
          attivita'  educative  e  didattiche  previsti  dai piani di
          studio   personalizzati.   Sulla  base  degli  esiti  della
          valutazione    periodica,    le   istituzioni   scolastiche
          predispongono   gli   interventi   educativi  e  didattici,
          ritenuti  necessari  al  recupero  e  allo  sviluppo  degli
          apprendimenti.
              3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini
          del  passaggio  al  terzo anno, avendo cura di accertare il
          raggiungimento   di   tutti  gli  obiettivi  formativi  del
          biennio,  valutando altresi' il comportamento degli alunni.
          Gli   stessi,  in  casi  motivati,  possono  non  ammettere
          l'allievo  alla  classe  successiva all'interno del periodo
          biennale.
              4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado
          si  conclude  con  un esame di Stato, al quale sono ammessi
          gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis.
              4-bis.  Il  consiglio di classe, in sede di valutazione
          finale,  delibera se ammettere o non ammettere all'esame di
          Stato  gli  alunni  frequentanti il terzo anno della scuola
          secondaria  di  primo  grado,  formulando  un  giudizio  di
          idoneita'   o,   in  caso  negativo,  un  giudizio  di  non
          ammissione all'esame medesimo.
              4-ter.  L'esame  di  Stato  comprende  anche  una prova
          scritta,  a  carattere  nazionale,  volta  a  verificare  i
          livelli  generali  e  specifici di apprendimento conseguiti
          dagli  studenti.  I testi relativi alla suddetta prova sono
          scelti  dal  Ministro  della pubblica istruzione tra quelli
          predisposti  annualmente  dall'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione    (INVALSI),   conformemente   alla   direttiva
          periodicamente  emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
          istituzioni scolastiche competenti».
              5.  Alle  classi  seconda  e  terza si accede anche per
          esame  di  idoneita',  al  quale  sono  ammessi i candidati
          privatisti   che  abbiano  compiuto  o  compiano  entro  il
          30 aprile     dell'anno    scolastico    di    riferimento,
          rispettivamente,  l'undicesimo e il dodicesimo anno di eta'
          e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima
          classe  della  scuola  secondaria di primo grado, nonche' i
          candidati   che  abbiano  conseguito  il  predetto  titolo,
          rispettivamente, da almeno uno o due anni.
              6.  All'esame  di  Stato di cui al comma 4 sono ammessi
          anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il
          30 aprile   dell'anno   scolastico   di   riferimento,   il
          tredicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo
          di  ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
          primo  grado.  Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
          conseguito  il  predetto  titolo  da almeno un triennio e i
          candidati  che nell'anno in corso compiano ventitre anni di
          eta'.
              7.  Il  miglioramento  dei  processi di apprendimento e
          della   relativa   valutazione,   nonche'   la  continuita'
          didattica,  sono  assicurati anche attraverso la permanenza
          dei  docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo
          corrispondente al periodo didattico.».
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
          legislativo  19 novembre  2004,  n.  286  (Istituzione  del
          Servizio  nazionale di valutazione del sistema educativo di
          istruzione  e  di formazione, nonche' riordino dell'omonimo
          istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo
          2003, n. 53), come modificato dalla presente legge:
              «Art.  6  (Comitato  di indirizzo). - 1. Il comitato di
          indirizzo  e'  composto dal Presidente e da due membri, nel
          rispetto  del  principio  di pari opportunita', in possesso
          dei  requisiti  di  qualificazione scientifica e conoscenza
          riconosciuta  dei  sistemi  di  istruzione e valutazione in
          Italia  e  all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire
          dal   mondo  della  scuola.  La  commissione  esaminatrice,
          nominata  dal  Ministro, e' composta da tre membri compreso
          il   Presidente,   dotati   delle   necessarie   competenze
          amministrative e scientifiche.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 630, della
          legge  27 dicembre  2006, n. 296 recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»:
              «630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi
          educativi  per  i bambini al di sotto dei tre anni di eta',
          sono   attivati,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  progetti  tesi  all'ampliamento
          qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24
          ai  36  mesi  di  eta',  anche mediante la realizzazione di
          iniziative  sperimentali  improntate  a criteri di qualita'
          pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche
          della  specifica  fascia  di  eta'. I nuovi servizi possono
          articolarsi  secondo  diverse  tipologie, con priorita' per
          quelle   modalita'   che   si   qualificano   come  sezioni
          sperimentali   aggregate  alla  scuola  dell'infanzia,  per
          favorire  un'effettiva  continuita'  del percorso formativo
          lungo  l'asse  cronologico  0-6  anni di eta'. Il Ministero
          della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle
          sezioni  sperimentali  attraverso  un progetto nazionale di
          innovazione   ordinamentale   ai  sensi  dell'art.  11  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8 marzo  1999,  n.  275,  e  assicura specifici
          interventi formativi per il personale docente e non docente
          che  chiede  di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale
          fine   sono  utilizzate  annualmente  le  risorse  previste
          dall'art.  7,  comma 5,  della  legge 28 marzo 2003, n. 53,
          destinate    al   finanziamento   dell'art.   2,   comma 1,
          lettera e),  ultimo periodo, della medesima legge. L'art. 2
          del   decreto  legislativo  19 febbraio  2004,  n.  59,  e'
          abrogato.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  91  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289  recante:  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)»:
              «Art.  91  (Asili  nido  nei luoghi di lavoro). - 1. Al
          fine  di  assicurare  un'adeguata assistenza familiare alle
          lavoratrici  e  ai  lavoratori  dipendenti  con  prole,  e'
          istituito  dall'anno  2003  il  fondo  di  rotazione per il
          finanziamento  dei  datori  di  lavoro  che realizzano, nei
          luoghi  di  lavoro,  servizi di asilo nido e micro-nidi, di
          cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
              2.  Ai  fini dell'ammissione al finanziamento, i datori
          di  lavoro  presentano  apposita  domanda  al Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali contenente le seguenti
          indicazioni:
                a) stima  dei  tempi  di  realizzazione  delle  opere
          ammesse al finanziamento;
                b) entita'  del  finanziamento  richiesto,  in valore
          assoluto  e  in  percentuale  del  costo  di  progettazione
          dell'opera;
                c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
              3.  Il  prospetto  contenente le informazioni di cui al
          comma 2  e  le  relative  modalita'  di  trasmissione  sono
          definiti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle
          politiche  sociali  da  emanare  entro il 31 marzo 2003. In
          caso   di  ingiustificati  ritardi  o  gravi  irregolarita'
          nell'impiego  del  contributo, il finanziamento e' revocato
          con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
          sociali.
              4.  I criteri per la concessione dei finanziamenti sono
          determinati  con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari
          opportunita', entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni
          caso dei seguenti principi:
                a) il  tasso  di  interesse  da  applicare alle somme
          rimborsate e' determinato in misura non inferiore allo 0,50
          per cento annuo;
                b) i   finanziamenti   devono  essere  rimborsati  al
          cinquanta  per  cento  mediante un piano di ammortamento di
          durata  non  superiore  a  sette  anni,  articolato in rate
          semestrali  posticipate  corrisposte  a decorrere dal terzo
          anno  successivo  a  quello  di  effettiva erogazione delle
          risorse;
                c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.
              5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate
          sul  fondo  nazionale  per  le politiche sociali a sostegno
          delle  politiche  in  favore delle famiglie di cui all'art.
          46,  comma 2,  e  nel limite massimo di 10 milioni di euro,
          sono   preordinate   le   risorse   da   destinare  per  la
          costituzione  del fondo di rotazione di cui al comma 1. Per
          gli  anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, e' determinata la quota da
          attribuire  al  predetto fondo di rotazione nell'ambito del
          menzionato fondo nazionale per le politiche sociali.
              6.  Il  comma 6  dell'art.  70  della legge 28 dicembre
          2001,  n.  448,  si  interpreta  nel senso che la deduzione
          relativa  alle  spese  di  partecipazione alla gestione dei
          nidi  e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i
          genitori  e  i datori di lavoro, si applica con riferimento
          ai  nidi  e  ai  micro-nidi  gestiti sia dai comuni sia dai
          datori  di  lavoro.  Dalle  disposizioni  di cui al periodo
          precedente  non  devono  derivare  nuovi o maggiori oneri a
          carico del bilancio dello Stato.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 1, comma 4-bis, della
          legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica
          e  disposizioni  sul diritto allo studio e all'istruzione),
          come modificato dalla presente legge:
              «4-bis.  Ai  fini  di  cui  al comma 4 il requisito del
          titolo   di   abilitazione   deve  essere  conseguito,  dal
          personale  in servizio alla data di entrata in vigore della
          presente  legge presso le scuole secondarie che chiedono il
          riconoscimento,  al  termine  dell'anno accademico in corso
          alla  data  di conclusione su tutto il territorio nazionale
          della  prima  procedura concorsuale per titoli ed esami che
          verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
          il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
          riconosciute  paritarie  si  applica  l'art.  334 del testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado,
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
          Tale  disposizione  si  applica  fino  alla conclusione dei
          corsi abilitanti appositamente istituiti.».