Art. 2.
                   Struttura sanitaria competente
  1.   Ai   fini   della  presente  intesa  per  struttura  sanitaria
competente,   si   intende   il  Servizio  per  le  tossicodipendenze
dell'Azienda  sanitaria  locale  nel cui territorio ha sede l'azienda
nella quale e' occupato il lavoratore interessato.
  2.  Per  il  personale  navigante  delle  acque  interne  e  per il
personale  in  attesa di imbarco la struttura sanitaria competente e'
identificata  nell'ufficio dei servizi assistenza sanitaria naviganti
territorialmente  competente  ad  effettuare  le visite preventive di
imbarco  e  le  visite periodiche di idoneita' previste dalla vigente
normativa  sulla navigazione marittima ed aerea, ai sensi dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
  3.  Per  il  personale  marittimo  imbarcato la struttura sanitaria
competente   e'  identificata  in  riferimento  al  compartimento  di
iscrizione  della  nave ovvero a qualsiasi porto di arrivo nazionale,
scelto  dal  datore  di lavoro nell'ambito di competenza territoriale
dell'ufficio  di  sanita'  marittima  servizio  assistenza  sanitaria
naviganti.  Qualora  la  nave  nel  corso  dell'anno solare attracchi
esclusivamente  in  porti  esteri, ferme restando le procedure di cui
all'art.  7, commi 2, 3 e 4, l'accertamento periodico e' effettuato a
cura  dei  medici  fiduciari  nominati  dal Ministero della salute ed
accreditati presso le autorita' italiane.
  4.  Per  il  personale  addetto  alla circolazione dei treni e alla
sicurezza  delle  ferrovie  in concessione e in gestione governativa,
metropolitane,  tranvie  ed impianti assimilati, filovie, autolinee e
impianti  funicolari aerei e terrestri, per il personale addetto alla
circolazione  dei  treni ed alla sicurezza dell'esercizio ferroviario
sulla  rete  nazionale R.F.I. e per il personale navigante sulle navi
del   gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del
personale   di   camera   e   mensa,   oltre   al   servizio  per  le
tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale di cui al comma 1, la
struttura sanitaria competente e' individuata nella direzione sanita'
di R.F.I. (gia' Servizio sanitario dalle Ferrovie dello Stato).