Art. 5.
       Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza
  1. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che svolgono
le   mansioni  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  I  siano
sottoposti  ad  accertamenti  sanitari,  di  norma  con  periodicita'
annuale,  dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi
la   necessita'   che  un  lavoratore  sia  sottoposto  ad  ulteriori
accertamenti   sanitari   per   verificare   un'eventuale   stato  di
tossicodipendenza,  invia  il  lavoratore  stesso  al Servizio per le
tossicodipendenze   dell'azienda   sanitaria  locale  competente  per
territorio,  o  alle  altre  strutture  sanitarie  competenti  di cui
all'art. 2.
  2.  Al  fine  di non pregiudicare l'attivita' lavorativa, il medico
competente  concorda  con  il  datore di lavoro l'organizzazione e la
tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari.
  3.  Gli  accertamenti  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono
effettuati  dal  Servizio per le tossicodipendenze in tutti i casi in
cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario, o dalle
altre   strutture   sanitarie   di  cui  all'art.  2  rispettivamente
competenti.
  4. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data
dell'accertamento  e  gli  comunica  il  luogo  ove l'accertamento si
svolgera'  all'inizio  del  turno  di  lavoro  del giorno fissato per
l'accertamento.
  5. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento
di  assenza  di  tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente
dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento.
  6.  Nel  caso  in  cui  il  lavoratore  non  si  sottoponga,  senza
giustificato motivo, all'accertamento di cui al comma 5, il datore di
lavoro  e'  tenuto  a  farlo cessare dall'espletamento delle mansioni
comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  I, fino a che non venga
accertata l'assenza di tossicodipendenza.
  7.  La  sospensione  intervenuta  ai sensi del comma 6 non comporta
automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore
puo'  essere  adibito  a  mansioni  diverse, trovando applicazione la
disciplina  normativa  o  contrattuale collettiva relativa al settore
lavorativo di appartenenza.
  8.  Per  il  lavoratore che non si sottopone controllo sanitario di
cui  al comma 5, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 93,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
  9.  Nei  confronti  del  datore  di  lavoro, che non ottempera alle
disposizioni  relative  all'obbligo  della  cessazione  da  parte del
lavoratore  dall'espletamento  delle mansioni in caso di accertamento
dello  stato  di  tossicodipendenza,  trova  applicazione la sanzione
prevista  dall'art.  125,  comma 4,  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990.