(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato I
           MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER
          LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI
    1)  Attivita'  per  le  quali  e'  richiesto  un  certificato  di
abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
      a) impiego  di  gas  tossici  (art. 8 del regio decreto 1927, e
successive modificazioni);
      b) fabbricazione  e uso di fuochi di artificio (di cui al regio
decreto  6 maggio  1940,  n. 635) e posizionamento e brillamento mine
(di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
302);
      c) direzione  tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450,
e s.m.).
    2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:
      a) conducenti  di  veicoli stradali per i quali e' richiesto il
possesso  della  patente  di  guida categoria C, D, E, e quelli per i
quali  e'  richiesto il certificato di abilitazione professionale per
la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,
ovvero  il  certificato  di  formazione  professionale  per  guida di
veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
      b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e
alla  sicurezza  dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di
condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza,
formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione,
manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu'
attivita' di sicurezza;
      c) personale  ferroviario  navigante  sulle  navi  del  gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del  personale  di
camera e di mensa;
      d) personale  navigante  delle  acque  interne con qualifica di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
      e) personale  addetto  alla  circolazione  e  a sicurezza delle
ferrovie  in  concessione  e  in gestione governativa, metropolitane,
tranvie   e   impianti  assimilati,  filovie,  autolinee  e  impianti
funicolari, aerei e terrestri;
      f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di
altri  veicoli  con  binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,
esclusi  i  manovratori  di  carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
      g) personale  marittimo  di  prima  categoria  delle sezioni di
coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali
componenti  l'equipaggio  di navi mercantili e passeggeri, nonche' il
personale  marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni
galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;
      h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
      i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
      l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed
aerea;
      m) addetti  ai  pannelli di controllo del movimento nel settore
dei trasporti;
      n) addetti  alla  guida  di  macchine di movimentazione terra e
merci.
    3)  Funzioni  operative  proprie degli addetti e dei responsabili
della   produzione,   del   confezionamento,  della  detenzione,  del
trasporto e della vendita di esplosivi.