IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni; Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 20 novembre 2006 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2006) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2006. Valore definitivo anno 2005»; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 26 ottobre 2007, prot. 7366, dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio - dicembre 2005 ed il periodo gennaio - dicembre 2006 e' risultata pari a +2,0; la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio - dicembre 2006 ed il periodo gennaio - dicembre 2007 e' risultata pari a + 1,6, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre e novembre 2007 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2007 e per il mese di dicembre 2007 la ripetizione dell'indice del mese di novembre 2007 maggiorato della variazione pari a + 0,1; Considerata la necessita': di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2007; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2008, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2007; di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale; Decreta: Art. 1. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2006 e' determinata in misura pari a + 2,0 dal 1° gennaio 2007.