Art. 2.

                Soggetti tenuti al rilascio del DURC

  1.  Il  DURC  e'  rilasciato  dall'Istituto nazionale di previdenza
sociale  (INPS)  e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i
predetti  Enti,  dagli  altri  Istituti  previdenziali che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria.
  2.  Per  i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra
certificazione  di  regolarita' contributiva emessa ai fini di cui al
presente  decreto  sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al
comma 1,  nei  casi  previsti  dalla legge e previa convenzione con i
medesimi  Istituti,  dalle  Casse  edili  costituite  da  una  o piu'
associazioni  dei  datori  o  dei  prestatori di lavoro stipulanti il
contratto   collettivo  nazionale  che  siano,  per  ciascuna  parte,
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
  3.  Al  fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art.
10,  comma 1  del  decreto  legislativo  23 aprile  2004,  n.  124  e
successive  modificazioni,  i  soggetti  di  cui al comma 1 mettono a
disposizione  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
DURC secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale di cui al
medesimo art. 10.
  4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro
mesi   successivi  all'emanazione  del  presente  decreto,  gli  enti
bilaterali   di  cui  all'art.  2,  comma 1  lettera h)  del  decreto
legislativo  10 settembre  2003,  n.  276,  costituiti  da una o piu'
associazioni  dei  datori  o  dei  prestatori di lavoro stipulanti il
contratto   collettivo  nazionale  che  siano,  per  ciascuna  parte,
comparativamente  piu'  rappresentative  sul piano nazionale, possono
rilasciare   il  DURC  previa  apposita  convenzione,  approvata  dal
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di
cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.
  5.  Sulla  base  degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Ministro   del   lavoro   e  della  previdenza  sociale,  sentite  le
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul
piano  nazionale  e  gli  Istituti  di  cui al comma 1, si provvede a
ridefinire la disciplina di cui al comma 4.