Art. 2. Soggetti tenuti al rilascio del DURC 1. Il DURC e' rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. 2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarita' contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o piu' associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10. 4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi all'emanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o piu' associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti. 5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.