Art. 3. Soggetto richiedente e modalita' di rilascio 1. Il DURC e' richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2. 2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalita' sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonche' dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore puo' essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Societa' di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA). 4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC e' lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualita' di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.