Art. 3.

            Soggetto richiedente e modalita' di rilascio

  1.  Il  DURC  e' richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita
modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle
Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.
  2.  La  richiesta  ed  il  rilascio  del  DURC  avviene,  di norma,
attraverso  strumenti  informatici. Dette modalita' sono obbligatorie
qualora  la  richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per
conto  dell'interessato,  da  un  consulente del lavoro nonche' dagli
altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
  3.  Nell'ambito  delle  procedure  di  appalto  il DURC relativo al
soggetto  appaltatore  o  subappaltatore  puo' essere richiesto dalle
amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica
appaltanti  e  dalle  Societa' di attestazione e qualificazione delle
aziende (SOA).
  4.  Qualora  l'Istituto  previdenziale  che  rilascia il DURC e' lo
stesso  soggetto  che  ammette  il  richiedente  alla  fruizione  del
beneficio   contributivo   ovvero  agisce  in  qualita'  di  stazione
appaltante,  l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti
per  il  suo  rilascio  senza emettere il DURC, fermo restando quanto
previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.