Art. 6. Emissione del DURC 1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarita' contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari. 2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del DURC e' sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.