Art. 6.

                         Emissione del DURC

  1.  Gli  Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine
massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla
certificazione  di  regolarita'  contributiva rilasciata dagli stessi
Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.
  2.  Le  Casse  edili  e  gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei
termini previsti dalla convenzione.
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta
giorni  per  il  rilascio  del  DURC  e'  sospeso  sino  all'avvenuta
regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.