Art. 7.

             Validita' del DURC e verifica dei requisiti

  1.   Ai   fini  della  fruizione  delle  agevolazioni  normative  e
contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validita' mensile.
  2.  Nel  solo  settore  degli  appalti  privati  di cui all'art. 3,
comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modifiche,  il  DURC  ha  validita'  trimestrale,  ai sensi dell'art.
39-septies  del  decreto  legge  30 dicembre 2005, n. 273, convertito
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
  3.  In  mancanza  dei  requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le
Casse  edili  e  gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o
dell'annullamento del documento gia' rilasciato ai sensi dell'art. 3,
invitano  l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a quindici giorni.