Art. 8.

               Cause non ostative al rilascio del DURC

  1.  Il DURC e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a
ruolo  per  i  quali sia stata disposta la sospensione della cartella
amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
  2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
    a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarita' puo'
essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
    b) in  pendenza  di  contenzioso  giudiziario,  la regolarita' e'
dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna,
salvo  l'ipotesi  in  cui  l'Autorita'  giudiziaria abbia adottato un
provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme
oggetto  del  giudizio  ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
  3.  Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al
rilascio  del  DURC  uno  scostamento non grave tra le somme dovute e
quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a
ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore
o  pari  al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a
ciascun   periodo  di  paga  o  di  contribuzione  o,  comunque,  uno
scostamento  inferiore  ad  Euro  100,00, fermo restando l'obbligo di
versamento  del  predetto importo entro i trenta giorni successivi al
rilascio del DURC.
  4.  Non  costituisce  causa  ostativa  al  rilascio del DURC l'aver
beneficiato   degli  aiuti  di  Stato  specificati  nel  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 1223  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora
rimborsati o depositati in un conto bloccato.