Art. 9.

Irregolarita'  in  materia  di  tutela delle condizioni di lavoro non
                    ostative al rilascio del DURC

  1.  La  violazione,  da  parte del datore di lavoro o del dirigente
responsabile,  delle  disposizioni penali e amministrative in materia
di  tutela  delle  condizioni  di  lavoro indicate nell'allegato A al
presente   decreto,  accertata  con  provvedimenti  amministrativi  o
giurisdizionali  definitivi,  e'  causa ostativa al rilascio del DURC
per  i  periodi  indicati,  con  riferimento  a  ciascuna  violazione
prevista  dallo  stesso  allegato.  A tal fine non rileva l'eventuale
successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
  2.  La  causa  ostativa  di  cui al comma 1 non sussiste qualora il
procedimento   penale   sia   estinto   a   seguito  di  prescrizione
obbligatoria  ai  sensi  degli  articoli 20  e  seguenti  del decreto
legislativo  n.  758/1994  e  dell'art. 15 del decreto legislativo n.
124/2004  ovvero  di  oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis
del codice penale.
  3.  Ai  fini  della procedura di rilascio del DURC l'interessato e'
tenuto   ad   autocertificare   l'inesistenza   a   suo   carico   di
provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine
alla  commissione  delle  violazioni  di cui all'allegato A ovvero il
decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun
illecito.
  4.  Nelle  ipotesi  in  cui  il  DURC  sia richiesto dalle stazioni
appaltanti  o  dalle  SOA  le  stesse  provvedono alla verifica della
autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non
sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.
  5.  Le  cause  ostative  al  rilascio  del  DURC di cui al presente
articolo    sono    riferite    esclusivamente   a   fatti   commessi
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
  6.  Nell'ambito  degli appalti pubblici le cause ostative di cui al
presente  articolo  non  rilevano  ai  fini  del  rilascio  del  DURC
finalizzato  al  pagamento  delle  prestazioni  gia'  rese  alla data
dell'accertamento definitivo dell'illecito.